I finanzieri della Compagnia di Albenga, nei giorni scorsi, hanno concluso un controllo fiscale e in materia di lavoro nei confronti di un soggetto economico, con sede in Milano (MI) ma operante anche nel territorio ingauno e avente come oggetto sociale quello degli “altri servizi di sostegno alle imprese” tra cui, in prevalenza, lo svolgimento di operazioni di inventario presso supermercati o imprese a forte incidenza di magazzino.
L’attività svolta dal Reparto delle Fiamme Gialle ha accertato come la società in questione, in concreto, ponesse i propri dipendenti, formalmente inquadrati come prestatori di lavoro occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, al servizio di soggetti terzi, solitamente operanti, come accennato, sotto le insegne di noti supermercati.
I riscontri diretti, esperiti dai militari in occasione dell’inizio del controllo presso una struttura commerciale sita in Albenga, utilizzatrice dei peculiari servizi di sostegno offerti dall’azienda menzionata, hanno invece dimostrato come l’inquadramento di venti lavoratori, dichiarato “sulla carta” come occasionale, non fosse conforme alla normativa giuslavoristica, evidenziando invece un vincolo di subordinazione di fatto tra tali soggetti e la società, previsto soltanto per il tradizionale rapporto contrattuale tra datore di lavoro e personale dipendente e con conseguenti, notevoli, ricadute negative per questi ultimi sul piano contributivo e previdenziale.
Pertanto, i finanzieri hanno proceduto a inquadrare correttamente la forza lavoro quale “dipendente subordinata”, segnalando le irregolarità riscontrate all’I.N.P.S. e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la ricostruzione della posizione contrattuale (come da C.C.N.L.), previdenziale e contributiva, e hanno redatto nei confronti della società il verbale di accertamento unico e notificazione per l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 39, co.7, del D.L. 112/2008 e 19, co. 2 e 3, del D.Lgs. 276/2003, il cui importo varia da un minimo di 8.000 a un massimo di 46.000 euro.
L’attività svolta dalla Compagnia di Albenga si inquadra, nell’ambito delle prerogative e dei poteri concessi al Corpo dall’art. 2 del D.Lgs. 68/2001, nel settore della repressione del sommerso da lavoro, che ricomprende tanto le irregolarità riconducibili a un rapporto di lavoro non dichiarato (il c.d. lavoro nero), quanto le situazioni di regolarità soltanto formali a fronte di un salario e di condizioni lavorative ben diverse da quelle contrattualizzate (il c.d. lavoro irregolare). Entrambe queste fattispecie ledono fortemente il principio della libera concorrenza e rappresentano un notevole danno sia per le imprese in regola sia per i lavoratori, sovente oggetto di sfruttamento.