Il Tar, Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto il ricorso del Copi, il Consorzio dei cantieri del porto turistico di Imperia avanzato contro il Comune e annullato la deliberazione della Giunta comunale di Imperia n. 61 del 3 marzo 2022. Si tratta della delibera con la quale erano state fissate le tariffe che Go Imperia applica per l’uso dello scalo di alaggio e varo, del travel lift e del carrellone per l’alaggio e varo delle imbarcazioni e che il Copi aveva giudicato troppo care.
L’attuale Presidente del Copi è l’avvocato Alessandro Gallese e vicepresidente l’ex dirigente del settore porti e demanio del comune Giuseppe Enrico.
Si tratta della seconda causa consecutiva che Comune e Go Imperia perdono al Tar nei confronti del Copi. La prima, quella per la gestione del travel lift, è poi sfociata in una inchiesta penale, con quattro indagati, per abuso d’ufficio e turbativa d’asta.
Per il Tar Liguria la delibera fu adottata senza la necessaria istruttoria
I giudici del Tar hanno condannato anche il Comune e la Go Imperia a rifondere in favore della parte
ricorrente, vale a dire il Copi, le spese del giudizio che liquida nell’importo complessivo di 3 mila euro, oltre accessori di legge.
Il ricorso era stato prodotto al Tar da Consorzio Operatori Porto di Imperia, Cantieri del Ponente S.r.l., EA 96 di Ferdinando Lauditi, Daire Chemicals S.r.l., Centro Nautico Marina 1 di Massabò Federico e Marittima Service Group S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Luca Saguato, contro Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Mario Telmon e Go Imperia S.r.l., in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Damonte.
I passaggi fondamentali della sentenza del Tar
Scrivono nella sentenza i Giudici amministrativi liguri: “Premesso che il potere di approvazione delle tariffe per l’uso dei servizi dei porti turistici non può che spettare all’autorità concedente, nel caso di specie al Comune
di Imperia, parte ricorrente deduce che le contestate tariffe per il servizio di alaggio e varo non sarebbero state approvate dalla Giunta comunale, limitatasi a prendere atto di quanto comunicatole da Go Imperia S.r.l., ma dalla stessa concessionaria demaniale.
Tale prospettazione non persuade.
Non essendo in discussione il principio secondo cui i comuni, nella loro veste di autorità competenti al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale, hanno il potere di stabilire le tariffe per l’uso dei beni da parte di terzi, anche le modifiche delle tariffe fissate all’atto del rilascio della concessione demaniale devono ritenersi inderogabilmente rimesse all’approvazione dalla stessa autorità concedente.
Nel caso in esame, però, il corretto riparto delle competenze tra la concessionaria e il Comune è stato sostanzialmente rispettato, nonostante le improprietà terminologiche contenute nella deliberazione della Giunta comunale che, nell’epigrafe, utilizza il nomen “presa d’atto” e, nel dispositivo, stabilisce di
“prendere atto … delle tariffe inviate dalla GO Imperia …”.
La corretta qualificazione giuridica di tale provvedimento implica, infatti, che esso vada interpretato risalendo al potere concretamente esercitato, a prescindere dal suo tenore letterale. In tal senso, non si può trascurare il fatto che la deliberazione in esame è stata adottata sulla base del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della concessionaria demaniale in data 11 febbraio 2022, ove si stabiliva che il nuovo
listino prezzi per l’utilizzo della vasca di alaggio/varo sarebbe stato trasmesso “al Settore porti e demanio marittimo del Comune di Imperia per l’approvazione delle tariffe con delibera di Giunta comunale”.
Essendo la concessionaria consapevole di esercitare un mero potere di proposta, atteso che l’approvazione delle tariffe spetta alla Giunta comunale, la lettura coordinata dei due atti induce a ritenere che l’Amministrazione non avesse inteso limitarsi ad un passaggio formale o vincolato, consistente nella mera presa d’atto delle tariffe definite dalla concessionaria, bensì esercitare un potere autoritativo da cui è scaturito un provvedimento di vera e propria approvazione delle tariffe.
Tornando a seguire l’ordine espositivo del ricorso, è fondata la censura di carenza di istruttoria sollevata con il primo motivo. Infatti, per non dare luogo ad un’imposizione priva di giustificazione economica e, quindi, avente natura sostanzialmente tributaria, la determinazione dei corrispettivi per l’utilizzo del “corridoio” di alaggio e varo avrebbe implicato l’esperimento di un’attività istruttoria atta a rendere conto degli oneri correlati al servizio e dimostrare che gli importi richiesti agli utenti trovano corrispondenza nel costo effettivo della prestazione (cfr., con riguardo a diversa tipologia di servizi portuali, T.A.R. Liguria, sez. II, 9 aprile 2021, n. 309).
Per stabilire legittimamente i corrispettivi in questione, perciò, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto quantificare in modo analitico i costi rimasti a carico della concessionaria una volta venute meno le spese per il noleggio dei mezzi di sollevamento delle imbarcazioni. La documentazione in atti non dimostra che fosse stata svolta una specifica istruttoria a tale riguardo, atteso che il Comune di Imperia, su proposta della concessionaria demaniale, si è limitato ad applicare una riduzione forfetaria del 20% delle precedenti tariffe, senza il supporto di alcun dato idoneo a dimostrare il costo effettivo del servizio né la ragione per cui il noleggio dei mezzi di
sollevamento avrebbe inciso solamente in tale misura percentuale.
Trattasi, peraltro, di elementi suscettibili di agevole ricostruzione in quanto, come si evince dalla nota di Go Imperia S.r.l. datata 23 febbraio 2022, il costo del servizio era determinato da due sole voci (i costi della concessione e quelli
sostenuti per la manutenzione della soletta di cemento del “corridoio” di varo e alaggio) che, però, non sono state quantificate in alcun atto del procedimento.
Il mancato svolgimento di un’effettiva attività istruttoria costituisce un vizio radicale che inficia irrimediabilmente il provvedimento impugnato, non potendosi conseguentemente tener conto degli elementi postumi indicati dalle parti resistenti in sede giudiziale al fine di dimostrare la congruità delle contestate tariffe; anzi, la richiesta di “integrazioni all’istruttoria effettuata per la definizione dell’importo delle tariffe” formulata dal Comune di Imperia con nota del 23 agosto 2023 (citata nella relazione della concessionaria demaniale in data 26 settembre 2023 nella quale compaiono voci di costo mai indicate in precedenza) assume ulteriore
valenza confessoria in ordine all’assenza di un’istruttoria preventiva o, comunque, all’insufficienza dell’istruttoria eventualmente espletata.
Né può ritenersi, infine, che le illustrate carenze fossero addebitabili al Consorzio ricorrente che, non comunicando il numero e le dimensioni delle imbarcazioni trasportate, avrebbe reso indisponibili dati fondamentali “per la formulazione puntuale del tariffario da applicare” (cfr. relazione cit., pag. 3) in quanto definiscono il carico di usura che la banchina subisce nel passaggio dei mezzi pesanti: la mancata conoscenza di tali dati, infatti, non è evidentemente ostativa alla determinazione del costo del servizio, fermo restando che Go Imperia S.r.l., avendo
gestito i mezzi di sollevamento fino al 31 dicembre 2020, era in grado di ricostruirli in modo attendibile.
In conclusione, il ricorso è fondato in relazione al primo motivo e, previo assorbimento delle censure non scrutinate, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata deliberazione di Giunta comunale”.