22 Dicembre 2024 23:54

22 Dicembre 2024 23:54

Imperia: caso Maiolino. Tar annulla acquisizione aree al patrimonio comunale e conferma gli abusi edilizi. “Area inedificabile”

In breve: C'è una prima svolta, davanti al Tar Liguria, nel caso del meccanico Antonio Maiolino, vicenda finita agli onori della cronaca perché ha portato all'iscrizione del Sindaco di Imperia Claudio Scajola nel registro degli indagati.

C’è una prima svolta nel caso del meccanico Antonio Maiolino, vicenda finita agli onori della cronaca perché ha portato all’iscrizione del Sindaco di Imperia Claudio Scajola nel registro degli indagati con l’accusa di minacce all’ex Comandante della Polizia Locale Aldo Bergaminelli, reato poi riqualificato in favoreggiamento. Il Tar, infatti, accogliendo il ricorso di Maiolino e della moglie, Emiliana Barnato, assistiti dall’avvocato Matteo Manconi, ha annullato l’atto di acquisizione dei terreni al patrimonio comunale.

Maolino, lo ricordiamo, intedeva trasferire, sollecitato dal Comune per via dell’imminente inizio dei lavori di realizzazione della pista ciclabile, la propria storica officina da Viale Matteotti a un terreno sito in frazione Caramagna. Una volta iniziata la realizzazione di una base in calcestruzzo, però, i lavori vennero interrotti dall’intervento di Comune e Polizia Locale in quanto l’opera totalmente abusiva e l’area inedificabile. Al sopralluogo  (che il Sindaco Scajola chiese di interrompere con una telefonata di fuoco, costatagli un avviso di garanzia, all’allora Comandante della Polizia Locale) fece seguito un’ordinanza di demolizione, non ottemperata secondo gli uffici comunali, e la successiva acquisizione dei beni al patrimonio comunale. Ed è qui che secondo il Tar il Comune ha difettato,acquisendo anche aree che invece sarebbero dovute rimanere nella disponibilità della proprietaria, Emiliana Barnato.

Imperia: caso Maiolino, il Tar annulla l’acquisizione al patrimonio comunale

Nel dettaglio, secondo il Tar Liguria, che conferma la presenza degli abusi e l’inedificabilità dei terreni, il Comune avrebbe correttamente acquisito l’area oggetto delle opere abusive, mentre sarebbe illegittima l’acquisizione di ulteriori aree di proprietà di Emiliana Barnato.

“L’amministrazione procedente – si legge nella sentenza – è tenuta a indicare puntualmente la classificazione urbanistica e il relativo regime per l’area interessata dall’abuso edilizio e a calcolare […] la superficie occorrente per l’edificazione delle opere abusive, senza comunque superare il limite pari a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Tale misura del decuplo non identifica quindi l’area discrezionalmente acquisibile dall’amministrazione, ma il limite massimo che non può essere superato nei casi in cui l’applicazione dei parametri suddetti conduca alla individuazione di una superficie superiore a dieci volte quella abusivamente costruita.

La giurisprudenza amministrativa […] ha precisato che, laddove non sia possibile applicare il criterio generale sopra descritto, poiché l’area sulla quale è stato realizzato l’abuso risulta inedificabile e, dunque, non esistono parametri atti a determinare in concreto la ‘pertinenza urbanistica’ da acquisire, dovrà comunque procedersi alla doverosa acquisizione, sempre entro il limite del decuplo previsto dalla legge, di una superficie ulteriore da determinarsi sulla base della rilevanza e della gravità dell’abuso.

[…] La scelta di acquisire integralmente i terreni della ricorrente sui quali insistono le opere abusive risulta viziata siccome motivata solo con riferimento al rispetto della misura massima prevista dalla legge, senza che siano state specificate le modalità applicate per determinare l’effettiva estensione dell’area ulteriore da acquisire né potendosi trarre tali indicazioni dalla presupposta ordinanza di demolizione.

[…] Successivamente alla notifica dell’ordinanza di demolizione, gli interessati avevano comunque rimosso una parte della platea di calcestruzzo e, pertanto, il Comune di Imperia avrebbe dovuto considerare, ai fini della verifica inerente al rispetto del citato limite del decuplo, non l’intera superficie abusivamente costruita, ma solo quella tuttora occupata dall’opera abusiva […] L’impugnato provvedimento di acquisizione gratuita risulta per tali ragioni illegittimo e, in conseguenza, deve essere annullato“.

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