25 Dicembre 2024 06:50

25 Dicembre 2024 06:50

Imperia: per la Cassazione il velox di Poggi è illegittimo. La sentenza della Giudice di Pace non era una “minchiata”/Il caso

In breve: Una sentenza, quella della Cassazione, che rischia di mettere in grave difficoltà il Comune di Imperia che nel 2023 ha messo a bilancio quasi 3 milioni di euro di sanzioni per violazione al codice della strada, per la maggior parte dovute proprio ai velox.

Il Sindaco di Imperia Claudio Scajola l’aveva definitiva una minchiata“, ma a distanza di mesi la sentenza della Giudice di Pace del Tribunale di Imperia, Cristina Zeppa, sulla legittimità dell’autovelox sito sulla via Aurelia, a Imperia, all’altezza dell’incrocio con Poggi, assume una valenza tutta diversa. La Cassazione, infatti, respingendo un ricorso del Comune di Treviso, ha stabilito definitivamente che gli autovelox per essere legittimi devono essere approvati e omologati, proprio come aveva sentenziato la giudice di pace del Tribunale di Imperia, la cui sentenza fu poi ribaltata, erroneamente, alla luce delle ultime pronunce, dal giudice monocratico Maria Teresa De Sanctis che accolse il ricorso del Comune di Imperia.

Una sentenza, quella della Cassazione, che rischia di mettere in grave difficoltà il Comune di Imperia, così come tutte le altre amministrazioni pubbliche in Italia, che nel 2023 ha messo a bilancio quasi 3 milioni di euro di sanzioni per violazione al codice della strada, per la maggior parte dovute proprio alle multe comminate dai velox. 

I velox presenti sul territorio del comune di Imperia (via Serrati, attivo solo con pattuglia, via Nazionale, via Goffredo Alterisio, via Aurelia, Lungomare Vespucci, attivo solo con pattuglia), infatti, risultano tutti solo “autorizzati” e dunque illegittimi secondo la Cassazione.

Imperia: per la Cassazione il velox di Poggi è illegittimo, ecco perchè

La sentenza della Giudice di Pace del Tribunale di Imperia

Per Cristina Zeppa il velox di Poggi risultava illegittimo in quanto solo autorizzato e non omologato. 

“La giurisprudenza […] – aveva scritto la giudice Cristina Zeppa, accogliendo il ricorso di un motocliclista multato dal velox di Poggi  e annullandone la sanzione – evidenzia come il legislatore, nel prevedere le due distinte procedure, fa spesso un uso ambiguo dei termini omologazione e approvazione. Tuttavia, da una lettura attenta dell’art. 192 del Regolamento di attuazione del C.d.S. che al comma 2 richiama  l’omologazione,  e al comma 3 l’approvazione, è possibile ricavare come si tratti di una equivalenza solo apparente, essendo le due procedure considerevolmentediverse in special modo in relazione al tipo di provvedimento conclusivo a cui pervengono. 

Si ritiene che il legislatore abbia voluto prevedere due procedimenti distinti di cui quello di approvazione  richiede vincoli meno stringenti esigendo una minore precisione, mentre per l’omologazione si prescrivono dei requisiti più rigidi da rispettare anche ín ragione delle finalità in vista della quale  è stabilita. Ne consegue che, nei casi in cui è stabilita l’omologazione, non è sufficiente che il dispositivo utilizzato sia esclusivamente approvato per poter contestare violazioni”.

La sentenza del giudice monocratico

Una sentenza, quella della Giudice di Pace, ribaltata dal giudice monocratico Maria Teresa De Sanctis in quanto non necessaria anche l’omologazione per garantire la legittimità dell’autovelox.

“Il legislatore – aveva scritto nella sentenza Maria Teresa De Sanctis, accogliendo il ricorso del Comune di Imperianon ritiene che si debba procedere sia all’approvazione  che all’omologazione dei prototipi  dei dispositivi per il rilevamento della velocità, tant’è che il Dgls n.360/1993 ha modificato l’art. 45 del Codice della Strada, sostituendo nel sesto comma le parole ‘approvazione ed omologazione’ con le parole ‘approvazione od omologazione‘”.

Cosa dice la Cassazione

Secondo la Cassazione autorizzazione e omologazione sono obbligatorie entrambe in quanto due procedimento distinti.

“Il procedimento di approvazione – si legge –  costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.

E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso.

Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).

Naturalmente non possono avere un’influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.

 

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