3 Luglio 2024 09:37

Cerca
Close this search box.

3 Luglio 2024 09:37

Elezioni comunali: il Tar accoglie i ricorsi, di nuovo in gara la maggior parte dei candidati esclusi. Ecco come è andata

In breve: A Sanremo al momento resta fuori Luca De Pasquale, che potrà fare un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Riammessi tutti gli altri candidati esclusi

Il Tar ha accolto quasi tutti i ricorsi avanzati dalle liste ricusate, vale a dire respinte, dalla commissione elettorale provinciale e quindi in un primo tempo rimaste escluse dalle prossime elezioni amministrative in diversi comuni della provincia.  E’ andata male solo per la lista del candidato sindaco Luca De Pasquale, che, salvo diverso esito di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, al momento resta escluso dalla corsa alla poltrona di Sindaco di Sanremo.

A Sanremo al momento resta fuori Luca De Pasquale, che potrà fare un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. Riammessi tutti gli altri candidati esclusi

A San Bartolomeo al Mare sono di nuovo in gara contro Alberto Alberti gli altri due candidati a sindaco: Giacomo Chiappori, che parla di “vittoria della democrazia” e Filippo Scola.

Ospedaletti per le prossime elezioni amministrative  il sindaco uscente Daniele Cimiotti se la dovrà vedere con Valentina Lugarà e Giorgio Boeri, anche loro riammessi alla competizione elettorale.

Paolo Lissiotto candidato sindaco a San Lorenzo al Mare torna in gara contro Enzo Mazzarese, mentre a Pontedassio è stato riammesso Fulvio Pezzuto, che sfiderà il sindaco uscente Ilvo Calzia e Giuseppe Gandolfo, consigliere di opposizione uscente.

Le liste ricusate erano state giudicate non ammissibili dalla Commissione elettorale circondariale in quanto i fogli di raccolta delle firme per la presentazione della stessa lista non erano uniti in modo compatto, ma semplicemente spillati fra loro.

I giudici del Tar Liguria hanno sentenziato che “in difetto di un’espressa prescrizione (nella normativa di rango primario e nelle istruzioni ministeriali) di congiunzione dei fogli e, men che meno della congiunzione con specifiche modalità (spillatura con timbri o firme), la sanzione dell’esclusione della lista dalla competizione elettorale sulla base della contestazione delle modalità di unione dei fogli si pone in contrasto con il principio di legalità, affidamento, buona fede e favor partecipationis, specie con riguardo al procedimento elettorale che è finalizzato a consentire l’espressione della volontà degli elettori mediante l’esercizio del diritto costituzionale di voto, con conseguente limitazione dell’effetto invalidante alle sole anomalie procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge.

Si rileva, infine, che la lista è stata esclusa dalla competizione elettorale in un Comune con di meno di 3000 abitanti in cui i candidati dispongono di un apparato organizzativo e di un bagaglio di conoscenze tecniche inferiore a quanto avviene nei Comuni più grandi, situazione in cui la causa eventuali prescrizioni sulle modalità di collazione dei moduli avrebbero dovuto risultare esplicitamente nelle Istruzioni ministeriali”.

Condividi questo articolo: