3 Luglio 2024 05:35

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3 Luglio 2024 05:35

Imperia: l’agente pubblicitario Tiziano Guarise assolto dall’accusa di truffa. “Il fatto non sussiste”

In breve: Il giudice monocratico Marta Maria Bossi ha assolto questa mattina, in Tribunale a Imperia, dall'accusa di truffa, l'agente pubblicitario Tiziano Guarise.

Il giudice monocratico Marta Maria Bossi ha assolto questa mattina, in Tribunale a Imperia, dall’accusa di truffa, l’imprenditore Tiziano Guarise. “Il fatto non sussiste”, questa la sentenza pronunciata in aula alla presenza dell’imputato e del suo avvocato, Davide La Monica.

Imperia: accusato di truffa, assolto Tiziano Guarise

Guarise era accusato di aver raggirato madre e figlio, che dovevano vendere una villa ad Andora, proponendosi quale mediatore immobiliare e mandatario dei portali internet casa.it, immobiliare.it e idealista.it, sostenendo di aver concluso vendite importanti a prezzi superiori a quelli realizzabili dalle agenzie tradizionali e asserendo di aver partecipato a corsi formativi per i tre marchi grazie ai quali avrebbe potuto migliorare la posizione dell’annuncio su internet e dunque aumentare le possibilità di vendita. 

Secondo l’accusa, traendo in inganno madre e figlio, che hanno proceduto alla denuncia per truffa sette mesi dopo aver contratto l’incarico con Guarise,  si sarebbe procurato un ingiusto profitto pari a 6.964,90 euro. 

In aula l’avvocato Davide La Monica è riuscito a dimostrare che c’era stato un equivoco sul ruolo di Tiziano Guarise che si era presentato come agente pubblicitario impegnato nella creazione e gestione di annunci nel settore immobiliare, senza però aver mai dato garazie sulla vendita dell’immobile, ma solo sull’impegno a dare massima visibilità all’annuncio. 

“Sono felice di questa assoluzione – ha dichiarato l’avvocato Davide La Monica – Si chiude un’odissea giudiziaria che ha visto coinvolto suo malgrado il signor Guarise. E’ stato dimostrato che le condotte poste in essere dal Guarise non solo non integravano il reato di truffa, ma corrispondevano esattamente all’attività di pubblicità concordata con i proprietari dell’abitazione messa in vendita”.

 

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