30 Giugno 2024 16:14

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30 Giugno 2024 16:14

Imperia: provoca un incidente stradale in auto, sì del Tar alla revoca della patente. Ecco le motivazioni

In breve: Sì alla revoca della patente per aver provocato un incidente stradale. Lo ha stabilito il Tar Liguria respingendo il ricorso di un automobilista contro il provvedimento della Motorizzazione di Imperia. 

Sì alla revoca della patente per aver provocato un incidente stradale. Lo ha stabilito il Tar Liguria respingendo il ricorso di un automobilista contro il provvedimento della Motorizzazione di Imperia. 

Imperia: Tar conferma revoca patente dopo incidente stradale

I fatti. Il 12 maggio 2022 l’automobilista è stato coinvolto in un sinistro stradale allorché, svoltando a sinistra con la propria autovettura, ha impattato con un motoveicolo proveniente dal lato opposto. In seguito al sinistro, nel quale il motociclista ha riportato gravi lesioni, la patente di guida del ricorrente è stata sospesa per venti giorni con provvedimento prefettizio del 18 agosto 2022.

Con provvedimento del 12 dicembre successivo, l’Ufficio di Imperia della motorizzazione civile ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Il motivo? Il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro ha evidenziato che il comportamento di guida avrebbe fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente.

L’automobilista ha presentato un ricorso gerarchico articolato in 7 punti:

  • l’atto impugnato non contiene alcuna valutazione relativa alla gravità della condotta
  • la dinamica del sinistro non è stata definitivamente ricostruita e non è stata accertata la responsabilità esclusiva del ricorrente in ordine alla sua causazione;
  • l’eccessiva velocità del motoveicolo proveniente da un tratto di strada in salita avrebbe impedito al conducente dell’autovettura di avvistarlo prima di impostare la manovra di svolta;
  • non è stata specificata la gravità delle lesioni patite dal motociclista;
  • a tutto voler concedere, il ricorrente avrebbe una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, a fronte della quale la misura della revisione della patente di guida risulta sproporzionata;
  • si tratta di un ‘conducente modello‘ che non ha mai commesso infrazioni, come dimostra il punteggio massimo pari a 30 riportato nella sua patente di guida;
  • il possesso della patente è necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente che implica la necessità di raggiungere luoghi non serviti dai mezzi pubblici.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico con provvedimento del 4 aprile 2023. Le modalità dell’incidente stradale (“imprudente manovra di svolta a sinistra, omessa precedenza ad altro utente della strada avente invece tale diritto“) e le sue conseguenze (“collisione, lesioni, prognosi riservata“) devono ritenersi, secondo il Ministero, sintomatiche di “imperizia, imprudenza, negligenza, pericolosità nella guida”, nonché di una “insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale”.

In particolare il Ministero evidenzia che l’elevata velocità del motoveicolo “non può essere ritenuta un fattore causale sopravvenuto così rilevante da escludere la responsabilità del conducente che non ha dato la precedenza” e che la conformazione della strada “avrebbe dovuto rafforzare l’onere cautelare e prudenziale del ricorrente nell’impostazione della manovra di svolta”.

L’automobilita si è così rivolto al Tar che ha respinto il ricorso, richiamando le movitazioni del Ministero, in particolare:

l’eccessiva velocità del motociclista può rappresentare soltanto una ragione di colpa concorrente che non elide la responsabilità del conducente dell’autoveicolo;

– l’interessato non è stato capace di calcolare i tempi necessari per effettuare la manovra di svolta in condizioni di sicurezza;

– la conformazione in salita del tratto stradale avrebbe dovuto rafforzare l’onere prudenziale nell’impostazione della manovra suddetta;

– le esigenze lavorative del ricorrente sono ‘subvalenti’ rispetto a quelle di tutela della sicurezza della circolazione stradale.

“Il provvedimento – scrive il Tar – rende adeguatamente conto, mediante il riscontro di fatti circostanziati e significativi, delle ragioni sulla base delle quali si è formato il dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di perizia e capacità alla guida […] alla luce delle circostanze del sinistro, confermate dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, e delle sue conseguenze nonché del fatto che lo stesso ricorrente non esclude una propria responsabilità concorrente, la misura della revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica non può ritenersi sproporzionata o manifestamente illogica”.

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