2 Novembre 2024 21:11

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2 Novembre 2024 21:11

LA GIUNTA CAPACCI DICHIARA GUERRA A MENDICANTI E ACCATTONI CON DIVIETI E MULTE SINO A 500 EURO /DETTAGLI

In breve: "Sul territorio comunale, soprattutto nelle zone centrali dei due rioni, risulta in aumento il fenomeno della mendicità e dell'accattonaggio, praticati nei luoghi di maggior presenza di pedoni, con modalità talvolta petulanti o moleste"
COLLAGE MENDICANTI
Imperia – La giunta Capacci dichiara guerra ai mendicanti e accattoni attraverso una delibera di giunta che passerà al vaglio del consiglio comunale. Nel dettaglio la giunta propone una modifica del vigente regolamento di polizia urbana con l’introduzione dell’articolo 8 bis “divieto di accattonaggio e bivacco sul territorio comunale”. È la stessa giunta a spiegare le motivazioni che hanno portato al giro di vite nei confronti dei mendicanti e accattoni:
– sul territorio comunale, soprattutto nelle zone centrali dei due rioni, risulta in aumento il fenomeno della mendicità e dell’accattonaggio, praticati nei luoghi di maggior presenza di pedoni, con modalità talvolta petulanti o moleste, con utilizzo di strumenti musicali o sonori, ovvero utilizzando animali o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed indurli ad elargire più generosamente denaro;

– tali comportamenti vengono attuati sia nelle aree pedonali, sotto i portici di via Bonfante o via Della Repubblica o in via San Maurizio, piuttosto che davanti agli esercizi commerciali o alle medie strutture di vendita ingenerando nella popolazione moti di fastidio o comunque situazioni di disagio; il fenomeno della mendicità ed accattonaggio risulta maggiormente praticato in occasione di mercati e fiere, di manifestazioni, nei periodi di maggiore afflusso turistico, nelle festività e spesso davanti alle chiese, permanendo in maniera più o meno incisiva durante tutto l’arco dell’anno;

– è in aumento il fenomeno del “bivacco” di persone senza fissa dimora o dedite abitualmente al nomadismo, con pernottamento all’addiaccio in giacigli di fortuna cui consegue abbandono di rifiuti e soddisfacimento di bisogni fisiologici all’aperto, fattori costituenti rischio per la salute pubblica;
– l’accattonaggio, la mendicità, il bivacco possono costituire pregiudizio per la convivenzacivile, per la sicurezzaurbana,per le condizioni di vivibilità del centro urbano;
ECCO COSA PREVEDE L’ARTICOLO 8 BIS DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 
1) E’ vietata l’attività di accattonaggio e di mendicità su tutto il territorio comunale attuata in qualunque forma e soprattutto se attuata in forma molesta, con modalità ostinate, reiterate, continuative e insistenti o minacciose, ovveroinognialtraformacheturbil’incolumitàolasicurezzadeicittadinioneimpediscae/olimiti l’accesso,la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici ed aperti al pubblico.
2)E’ considerata aggravante per la determinazione dell’importo dell’ordinanza ingiunzione, da valutare ai sensi dell’art. 11 della legge 689/1981, le attività di accattonaggio e mendicità, ancorché non moleste o minacciose, se poste in esserenei seguenti modi o luoghi:
a) attività svolta mediante l’utilizzo di minori, di anziani, di disabili o simulando malattie ed infermità ovvero con sfruttamento di animali di affezione;
b) nelle intersezioni stradali ed in prossimità di esse;
c) all’interno o nei pressi di mercati settimanali e durante le fiere; d) all’ingressodei cimiteri;
e) all’ingressodegli ospedali o luoghi di cura o le casedi riposo;
f) all’ingressodei luoghi di culto;
g) in corrispondenzadegli esercizi commerciali o pubblici;
3) Sono vietati il bivacco non autorizzato di persone e con cose e veicoli ed il pernottamento casuale all’addiaccio in tutti i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico nell’ambito del territorio comunale della città di Imperia.
4) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da altra normativa in vigore, le violazioni al presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25 ad €uro 500.
5) E’ consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13, 19 e 20, 3° comma, della Legge 24/11/1981 n. 689, degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi accertati quali frutto dell’attività di accattonaggio o mendicità vietata dal presente articolo.
6) Gli accertatori delle violazioni al presente articolo devono provvedere a segnalare le situazioni rilevate alle Autorità competenti ed ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale che operano nell’ambito dei Servizi Sociali.
L’intervento nei confronti di tale situazione era stata fortemente voluta dal Nuovo Centrodestra cittadino.(clicca QUI)

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