28 Dicembre 2024 12:00

28 Dicembre 2024 12:00

Imperia: prescritto debito da 270 mila euro con l’Inps, manca la prova delle notifiche

In breve: Una società si è vista cancellare oltre 270 mila euro di debito con l'erario in quanto l'omessa notifica degli avvisi di addebito da parte dell'Inps ha fatto intervenire la precrizione. Succede a Imperia. 

Una società si è vista cancellare oltre 270 mila euro di debito con l’erario in quanto l’omessa notifica degli avvisi di addebito da parte dell’Inps ha fatto intervenire la precrizione. Succede a Imperia.

Imperia: cancellati oltre 270 mila euro di debito con l’erario, INPS condannata al pagamento

La società ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando l’intervenuta prescrizione del credito previdenziale, in considerazione della omessa notifica dell’avviso di addebito presupposto al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e il decorso del termine di prescrizione quinquennale per mancato compimento di atti interruttivi, con conseguente inesigibilità del credito di Euro 130.892,63.

L’Inps e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono costituiti in giudizio contestando le domande della società e producendo la documentazione delle avvenute, mediante posta elettronica certificata, notifiche degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, .

La documentazione è stata contestata dalla società, la quale, con il patrocinio degli Avvocati Enrico T. Panero e Cristina Muratori, ha eccepito, sia che la prova delle notifiche via pec può essere validamente offerta esclusivamente mediante la produzione delle stesse nel formato .eml, sia che il contribuente può contestare l’omessa notifica di un atto presupposto in sede di impugnazione di un qualsiasi atto successivo emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

All’esito del procedimento, il Tribunale di Imperia, con sentenza in data 20 giugno 2024 in accoglimento delle domande svolte dalla società ricorrente ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito di Euro 130.892,63, sulla scorta della seguente motivazione:

“Nonostante INPS abbia sostenuto di aver fornito la prova della notifica, in atti non si rinviene documentazione idonea ad assolvere l’onere probatorio sullo stesso incombente. Infatti, tra le varie produzioni allegate alla memoria di costituzione si rinviene quella denominata “XXX RR .pdf”: aprendo detto allegato si rinviene esclusivamente la schermata estratta presumibilmente da un programma di gestione dell’Istituto (…).
Tale produzione, tuttavia, non è idonea a provare che effettivamente l’avviso di addebito di cui trattasi sia stato notificato (…) Ciò che difetta, nel caso di specie, è la produzione della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata. Infatti, nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica deve avvenire necessariamente mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio pec, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della Legge n. 53/1994 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, pena la nullità della notifica (cfr., Cass., III Civ., n. 16189/2023).

Si precisa l’irrilevanza della presenza del suddetto avviso di addebito in successivi atti di intimazione di pagamento, di pignoramento presso terzi, i quali si limitano a riportare il numero dell’avviso di addebito e della data di asserita notifica e non già delle ragioni del credito e, nella mancata prova della notifica dell’atto a monte, non paiono idonei a interrompere alcuna prescrizione”.

Alla medesima conclusione è giunto nuovamente il Tribunale di Imperia in 27 giungo 2024 in un procedimento di opposizione a intimazione di pagamento, all’esito del quale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito di Euro 139.119.96, in considerazione della omessa valida prova, da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della notifica via pec, sia degli avvisi di addebito presupposti all’atto impugnato, sia del compimento, da parte della riscossione, di atti interruttivi del decorso del termine.

Il Tribunale di Imperia, in accoglimento delle domande svolte, oltre alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del debito del Cliente dello Studio Legale Panero ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite quantificate in 4.524 euro.

“Nel contesto della produzione smisurata di norme che interessano il Contribuente il ruolo dell’Avvocato è fondamentale per la miglior tutela per consentire alle aziende di mitigare i rischi fiscali, migliorare le proprie operazioni e ottimizzare le proprie risorse.

Nella lite tributaria con l’Agenzia delle Entrate, impugnando gli atti impositivi a carico del contribuente abbiamo ottenuto due pronunce favorevolissime che hanno cancellato oltre 270.000 euro di debito che avevano tolto il sonno all’imprenditore”.

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