5 Novembre 2024 03:21

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5 Novembre 2024 03:21

L’EDITORIALE DI IMPERIAPOST. ‘NDRANGHETA, OGGI 7 OTTOBRE 2014 UNA SENTENZA STORICA. ORA NON CI SI PUO’ PIU’ NASCONDERE

In breve: Questa mattina, presso l'aula Trifuoggi, del Tribunale di Imperia è stata scritta una pagina di storia con una sentenza che ha praticamente urlato al resto d'Italia che la mafia, e in questo caso la 'ndrangheta, esiste non solo al sud Italia, non solo nelle capitali del nord come Milano o Torino, ma anche in Liguria

PROCESSO LA SVOLTA  (191)

Questa mattina, presso l’aula Trifuoggi, del Tribunale di Imperia è stata scritta una pagina di storia con una sentenza che ha praticamente urlato al resto d’Italia che la mafia, e in questo caso la ‘ndrangheta, esiste non solo al sud Italia, non solo nelle capitali del nord come Milano o Torino, ma anche in Liguria.

I Comuni di Ventimiglia e Bordighera erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose nel 2012. Due anni che sembrano molto lontani e che sono bastati ad alcuni per dimenticarsi dell’accaduto ma dopo altrettanti anni di indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo guidati abilmente dal Capitano Sergio Pizziconi oggi, 7 ottobre, si è arrivati al vero giro di boa riportando alla memoria di tutti ciò che era successo.

Settanta intercettazioni telefoniche sono state portate davanti al collegio, insieme a una comunicazione finale di 1180 pagine dense di fatti, di appostamenti, di pedinamenti portati a termine da agenti delle forze dell’ordine che hanno deciso e scelto di lottare per la legalità, per la giustizia, per non lasciare la nostra regione e le nostre città nelle mani della criminalità organizzata.

Intorno alle 14 il collegio ha deciso e con una sentenza storica che è stata accompagnata da urla,  minacce e  ingiurie di molti dei presenti, ha condannato 16 persone per il reato 416 bis, capo di imputazione “A”: associazione mafiosa. Lo stesso che nel processo “Colpo della Strega” del 1992 non era stato convalidato, lo stesso reato che è entrato in vigore soltanto nel 1982 per far fronte alla vastità di fenomeni criminali legati alla mafia che il vetusto articolo 416 c.p., che parlava di associazione per delinquere, non riusciva più a contenere.

Un articolo, il 416 bis, che è sporco di sangue di tanti magistrati e persone comuni morte per mano della mafia, ma uno fra tutti: il generale Dalla Chiesa. La sua uccisione il 3 settembre del 1982 alle 21.15 ha fatto sì che proprio venti giorni dopo la strage di Via Carini nascesse questo articolo.

Per questo, e tanti altri motivi, la giornata di oggi e la sentenza dovrebbero far venire i brividi a tutti i cittadini della Liguria e d’Italia. Brividi per il peso storico di questa decisione, brividi perchè è una conferma ufficiale e non ci si può più nascondere, brividi perchè l’assoluzione di alcuni politici è stata legata ad una frase molto forte: il fatto c’è, ma non costituisce reato, brividi perchè la ‘ndrangheta è realtà ed è molto vicina a noi.

La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità“. Paolo Borsellino

ARTICOLO 416 BIS:

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli a ssociati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite n i commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’ impiego.

Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

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