E’ una sentenza destinata a far discutere, e a lungo, quella messa nero su bianco dal Tar Liguria con oggetto l’applicazione della tariffa unica del servizio idrico in provincia di Imperia. Una sentenza che certifica come l’Italia sia ormai un Paese preda di un perenne conflitto istituzionale a danno del cittadino.
Imperia: tariffe, il Tar e una sentenza che fa acqua da tutte le parti
La sentenza trae origine dal ricorso con cui Confesercenti lamenta “che i provvedimenti impugnati determinerebbero un esponenziale aumento tariffario nei confronti dell’utenza, ed in particolare delle utenze per uso commerciale e produttivo, i cui titolari si vedrebbero applicare, retroattivamente, incrementi estremamente rilevanti, determinati al solo fine di far fronte ai disavanzi accumulati dal gestore Rivieracqua nelle gestioni pregresse, che hanno portato la società in situazione di strutturale dissesto“.
Al ricorso si sono opposti, costituendosi in giudizio, l’Arera, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Commissario ad acta Claudio Scajola, la Provincia di Imperia e Rivieracqua, sostenendo l’inammissibilità del ricorso (sotto il profilo dell’impugnazione di un atto endoprocedimentale) e l’incompetenza del TAR Liguria in favore del TAR Lombardia.
Il Tar Liguria, accogliendo le eccezioni formulate dalle parti resistenti, lo ha respinto ritenendolo inammissibile “in ragione del carattere meramente endoprocedimentale, e non definitivamente lesivo, dei provvedimenti impugnati”. In sostanza, essendo i provvedimenti provvisori, e non definitivi, non è possibile accogliere il ricorso.
Ai sensi dell’art. 154, comma 4, D. Lgs. 152/2006, infatti, “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”. Tradotto, il Commissario dell’Ato idrico, soggetto competente in provincia di Imperia in quanto l’Ato idrico commissariato, non approva le tariffe, ma si limita a proporle, trasmettendole all’Arera per l’approvazione. Solo dopo il via libera dell’Area assumeranno un carattere definitivo.
L’assurdità del meccanismo, tipico di un Paese ormai in preda a una schizofrenia amministrativa, è che le tariffe, seppur solo proposte, dunque provvisorie, entrano immediatamente in vigore senza attendere il via libera dell’Arera. Ed è il caso della provincia di Imperia, dove la tariffa unica, con tanto di retroattività per gli anni 2022-2023 (o forse è meglio chiamarlo conguaglio per indorare la pillola al cittadino), proposta dal Commissario, Claudio Scajola, ormai più di 8 mesi fa, figura già in bolletta nonostante il carattere provvisorio per via della mancata approvazione dell’Arera.
“I provvedimenti impugnati – scrive il Tar – concretano, propriamente, soltanto una proposta tariffaria, mentre il soggetto istituzionale che ha il potere di approvare la tariffa in questione – cioè l’atto conclusivo del procedimento, definitivamente lesivo delle posizioni giuridiche azionate in giudizio dalle ricorrenti – è l’ARERA, la quale però non ha ancora provveduto”.
“Né rileva – si legge ancora – che la proposta tariffaria sia immediatamente applicabile, in ragione del carattere provvisorio – cioè, salvo conguaglio – della sua immediata efficacia, che è dunque reversibile. Trattasi di una circostanza – la reversibilità e provvisorietà della proposta di tariffa elaborata dall’ente d’ambito – che, lungi dal dimostrare l’interesse concreto ed attuale ad agire delle ricorrenti, conferma semmai la natura non definitiva dei provvedimenti impugnati”.
Ora, come spesso accaduto in passato il nostro giornale non teme di prendere una posizione.
Nel caso in esame, senza entrare nel merito della questione sotto il profilo giuridico, e dando per appurato che i giudici del Tar non hanno fatto altro che applicare la normativa vigente, appare evidente come rasenti la sfera del ridicolo sostenere che non vi sia un carattere lesivo del provvedimento di adozione delle nuove tariffe del servizio idrico in quanto queste ultime solo provvisorie, in attesa del via libera definitivo dell’Arera. Perchè il cittadino, l’azienda, il commerciante, l’imprenditore, pagano, si indebitano, falliscono oggi per il pagamento di una tariffa provvisoria, magari illegittima. E questo non è un aspetto immediatamente lesivo? No, perché la tariffa reversibile. Nel caso in cui l’Arera dovesse esprimere parere negativo, in sostanza, il cittadino l’azienda, il commerciante, l’imprenditore verranno rimborsati tramite conguaglio. Ma in otto mesi, giusto per fare l’esempio di Imperia, cambia il mondo, figuriamoci le vite delle singole famiglie o delle singole aziende.
Se le tariffe sono provvisorie, perché entrano in vigore immediatamente? Perché l’Arera, che ha costi di funzionamento esorbitanti (1 milione e 200 mila euro all’anno per i soli componenti dell’organo collegiale nominato dal Presidente della Repubblica, cui vanno aggiunte le spese per consulenti, collaboratori e personale) a carico dei soggetti operanti nei settori regolati proprio dall’Arera (ma non c’è un evidente conflitto di interessi?) impiega tempi biblici per pronunciarsi sulle proposte di tariffazione? In provincia di Imperia il Commissario dell’Ato Idrico Scajola ha firmato il decreto di fissazione della tariffa unica nel novembre 2023 e a oltre 8 mesi di distanza non c’è ancora un parere da parte di Arera. Possibile che non si possano accorciare i tempi evitando di lasciare in vigore tariffe provvisorie a danno dei contribuenti?
Secondo quando si legge nella sentenza del Tar frapporre un giudizio amministrativo tra la proposta di tariffazione e il giudizio dell’Arera “potrebbe compromettere il ruolo e le funzioni svolte da ARERA, con probabile violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in relazione a ‘poteri amministrativi non ancora esercitati’“. Perché invece, replichiamo sommessamente, il giudizio di Arera sulle tariffe non potrebbe essere compromesso nel momento in cui, come nel caso di specie di Imperia, non confermare la tariffa unica manderebbe inevitabilmente gambe all’aria, stante milioni di euro di rimborsi, una società come Rivieracqua che con il suo sostegno economico contribuisce al funzionamento della stessa Arera?
E ancora, non solo il cittadino si trova obbligato a pagare una tariffa provvisoria, ma non ha neanche nessuna possibilità di difendersi in quanto non è possibile, a detta degli organi amministrativi che regolano il nostro meraviglioso Paese, presentare ricorso contro un provvedimento provvisorio “in ragione del carattere meramente endoprocedimentale, e non definitivamente lesivo, dei provvedimenti impugnati“. Insomma, il concetto è chiaro. Cittadino, rassegnati e paga. Se poi avremo fatto male i calcoli sulle tariffe ti rimborseremo. Quando non si sa.
“Si tratta dell’ennesimo pronunciamento giudiziario a favore dell’iter che abbiamo intrapreso – ha commentato Claudio Scajola in merito alla sentenza del Tar – è un’ulteriore conferma della validità del procedimento che abbiamo studiato e attuato“. Parole che confermano come la classe politica dell’ex Ministro sguazzi meravigliosamente in questi corto circuiti amministrativi che fanno dell’Italia un Paese allo sbando.
Inutile girarci intorno. E’ un meccanismo, diabolico, che tutela in primis i gestori del servizio (in questo caso l’obiettivo è salvare Rivieracqua, a rischio fallimento per colpa di una politica opportunista, incompetente e inadeguata) a discapito del cittadino, vittima sacrificale sull’altare del bene pubblico per eccellenza, l’acqua. L’auspicio è che il legislatore metta al più presto mano alle normative in materia e faccia un pò di ordine in un’ottica di tutela del consumatore.
Mattia Mangraviti