23 Dicembre 2024 16:07

23 Dicembre 2024 16:07

Imperia: ingresso Comune in Rivieracqua, parere positivo con riserva della Corte dei Conti. “Carenze motivazionali sulla sostenibilità dell’operazione”

Via libera con riserva da parte della Corte dei Contiall’acquisizione, da parte del Comune di Imperia, delle quote azionarie in Rivieracqua, società incaricata della gestione del servizio idrico. Un atto, quest’ultimo, che fece molto discutere in consiglio comunale nell’aprile scorso con la minoranza che parlò di “atto scellerato“.

Imperia: Corte dei Conti, via libera con riserva all’ingresso del Comune in Rivieracqua

L’Organo di Controllo, al termine di una lunga e dettagliata analisi, esprime parere favorevole, ma sottolinea la presenza di “carenze motivazionali in merito ai profili di sostenibilità oggettiva
e soggettiva dell’operazione”.

L’operazione

“La delibera in esame – scrive la Corte – prevede l’acquisizione di una partecipazione azionaria nel capitale sociale di Rivieracqua nell’ambito di un più complesso piano preordinato al rilancio della società e alla costituzione di un sistema unitario di gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), con la conseguente necessitata adesione di tutti i comuni rientranti nell’Ambito Territoriale ATO Ovest Provincia di Imperia.

L’ingresso nella compagine di Rivieracqua S.p.A. avverrebbe mediante la conversione in capitale sociale di un credito vantato dal Comune di Imperia, per un importo pari a 5.500.000. In dettaglio, l’operazione – in coerenza con quanto previsto dall’accordo di ristrutturazione tra il Comune di Imperia, Rivieracqua S.p.A. e il precedente gestore AMAT S.p.A. prevede la compensazione dei debiti/crediti tra AMAT S.p.A. e il Comune di Imperia, l’accollo liberatorio da parte di Rivieracqua S.p.A. di una quota (pari a 5.500.000 euro) del debito di AMAT S.p.A. verso il Comune e stralcio del debito residuo, la conversione
del predetto credito, da parte del Comune di Imperia, in azioni di Rivieracqua S.p.A.

L’intera operazione è risolutivamente condizionata all’ultimazione delle misure volte al
risanamento di Rivieracqua S.p.A.
, tra cui l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
da parte del Tribunale Fallimentare (sopraggiunta in data 24 giugno 2024) e l’individuazione
del nuovo socio privato entro il 31 ottobre 2024, con conseguente effettuazione, da parte di
quest’ultimo, dell’apporto finanziario richiesto. Sulla base delle proiezioni fornite dal Commissario ad acta dell’ATO Idrico Ovest Provincia di Imperia, in esito all’operazione il Comune di Imperia dovrebbe acquisire una partecipazione in Rivieracqua S.p.A. pari al 28,63%”.

“Limitati elementi di valutazione”

“La delibera del Comune di Imperia precisa la Corte – fornisce limitati elementi di valutazione circa la sostenibilità finanziaria dell’operazione.

Iniziando dai profili oggettivi, la delibera si limita a ricostruire le complesse vicende che hanno interessato Rivieracqua S.p.A., nonché le ragioni sottese alla decisione di entrare nella compagine sociale, senza tuttavia produrre dati o informazioni che consentano di dedurre la capacità della società di garantire, ad esito del processo di risanamento, l’equilibrio economico-finanziario attraverso lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.

Al riguardo, da verifiche autonomamente condotte dalla Sezione – in particolare, sulla documentazione allegata al bando di gara attualmente in corso per la selezione del socio privato – sono emersi documenti potenzialmente rilevanti per corroborare la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. Peraltro, la solidità del percorso di rilancio di Rivieracqua S.p.A. è stata vagliata anche in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione, in cui il Tribunale di Imperia ha fatto proprie le conclusioni, sostanzialmente positive, del Commissario giudiziale circa l’affidabilità dei dati contabili su cui si fonda il piano di risanamento. Tuttavia, si rileva che la delibera dell’Ente – che costituisce l’oggetto specifico del parere reso ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP – non fa alcun riferimento a documenti o dati contabili
(es. business plan, analisi di fattibilità) tesi a dimostrare la sostenibilità finanziaria intesa in
senso oggettivo.

Ciò si riverbera anche sui profili soggettivi, ovvero connessi alla sostenibilità dell’investimento rispetto alla situazione specifica dell’amministrazione procedente. Su tale ultimo aspetto, infatti, la delibera si concentra esclusivamente sulle modalità di acquisizione delle quote di partecipazione nella società. Sul punto, come richiamato in premessa, il Comune di Imperia non procederà ad alcun esborso diretto, bensì alla conversione in azioni di un credito pregresso nei confronti nell’ex gestore AMAT S.p.A., per
un importo complessivo di € 5.500.000.

Tale ipotesi – secondo quanto riportato nella delibera – è stata avallata dal Commissario ad acta in quanto ‘riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione di affidamento a regime del servizio idrico integrato, ma anche con quelli secondari emergenti relativi alla specifica situazione finanziaria del gestore uscente’.

Risultano assenti, invece, le valutazioni prospettiche circa la sostenibilità della partecipazione e il suo potenziale impatto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente (ad es., in termini di eventuali accantonamenti). Tale aspetto appare particolarmente significativo tenuto conto che nella sua pregressa gestione Rivieracqua S.p.A. ha avuto forti tensioni finanziarie che hanno determinato, per gli enti soci, l’esigenza di procedere ad accantonamenti, ad esito dell’operazione, il Comune di Imperia acquisirà una
partecipazione sociale rilevante (la seconda per dimensioni), pari al 28,63% del capitale.

Le conclusioni

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei Conti è chiamata ad esercitare – conclude la Corte – trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impongono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria condotta dall’amministrazione procedente (nelle modalità da quest’ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Ciò premesso, la deliberazione in esame non si sofferma particolarmente sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità amministrativa. Tuttavia, posta la scelta dell’ATO Idrico imperiese di ricorrere alla società a capitale misto pubblico-privato quale modello di affidamento della gestione integrata del servizio idrico e, dunque, dato lo scarso margine di discrezionalità residuante in capo all’ente procedente, senza entrare nel merito di detto affidamento – esulando lo stesso dall’esame qui effettuato – le argomentazioni esplicitate nell’atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta dell’acquisizione della partecipazione in Rivieracqua S.p.A.

Si osserva, infine, che la delibera dell’Ente non contiene alcuna valutazione circa la
compatibilità dell’operazione con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la
disciplina in materia di aiuti di Stato.

Nel richiamare le predette carenze motivazionali in merito ai profili di sostenibilità oggettiva
e soggettiva dell’operazione, nelle considerazioni sopra esposte è reso il parere della Sezione
regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del
2016, in merito all’acquisizione di una partecipazione in Rivieracqua S.p.A. da parte del
Comune di Imperia.
Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni
nell’esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite a questa Sezione regionale”.

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