Accusato di aver minacciato il Comandante nel corso di una telefonata con il vice, fu sospeso dal servizio dal febbraio del 2009 all’ottobre del 2010. Assolto in Tribunale da tutte le accuse, oggi chiede 200 mila euro di danni al Comune di Imperia e al dirigente dell’epoca per danni di immagine e danni morali.
È la storia di Antonino Orlando, ora reintegrato (nucleo infortunistico), che fu sospeso ai tempi dell’amministrazione Sappa a seguito di un provvedimento disciplinare dal dirigente del personale Antonino Scarella.
In una recente delibera di giunta la Giunta ha autorizzato il Comune a resistere in giudizio.
Nel dettaglio, nel relativo atto si legge
– “di autorizzare a costituirsi in giudizio nanti il Tribunale di Imperia Sezione del Lavoro, nonché eventualmente e per quanto occorra a svolgere domande riconvenzionali, nella causa instaurata a seguito del ricorso ex art. 409 c.p.c. al Tribunale di Imperia Sezione del Lavoro, pervenuto al prot. 13035 del 14.04.2014, proposto da dipendente del Comune di Imperia, allo scopo di ottenere la condanna del Comune di Imperia e del competente Dirigente, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo secondo il ricorrente provvedimento di sospensione dal servizio“.
– “di autorizzare a costituirsi in giudizio nanti il Tribunale di Imperia Sezione del Lavoro, nonché eventualmente e per quanto occorra a svolgere domande riconvenzionali, nella causa instaurata a seguito del ricorso ex art. 409 c.p.c. al Tribunale di Imperia Sezione del Lavoro, pervenuto al prot. 13034 del 14.04.2014, proposto da dipendente del Comune di Imperia, allo scopo di ottenere l’annullamento e la declaratoria dell’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente e per ottenere la condanna del Comune di Imperia alla rimozione dal fascicolo personale del ricorrente degli atti del procedimento sanzionatorio, al conseguente ripristino della situazione lavorativa e previdenziale del ricorrente, nonché al pagamento della somma trattenuta sulla retribuzione mensile in conseguenza dell’illegittima secondo parte ricorrente sospensione dal servizio“.