17 Dicembre 2024 12:26

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17 Dicembre 2024 12:26

Imperia: combattimenti clandestini tra cani. Gli avvocati della difesa: “Assoluzione perché il fatto non sussiste e per intervenuta prescrizione”

Questa mattina, alle ore 9.15, presso il Tribunale di Imperia, si è svolta l’ultima parte del lungo processo che vede al centro i combattimenti clandestini tra cani, una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica attirandone l’attenzione. Dopo la requisitoria del Pubblico Ministero e l’arringa della Parte Civile, oggi è toccato alla difesa con l’avvocato Mager.

La storia: dalla scoperta dell’organizzazione alle condizioni di detenzione degli animali

I fatti risalgono a un’inchiesta che ha portato alla luce un’organizzazione dedita all’addestramento intensivo e al doping di cani destinati ai combattimenti, con metodi estremamente cruenti e illegali, tra cui l’utilizzo di sostanze dopanti come il nandrolone e regole di allenamento proibitive, come il divieto di bere ore prima dei “match”. La vicenda ha portato alla denuncia di dieci persone, accusate di maltrattamento e sfruttamento degli animali.

L’arringa della difesa. Mager: “Chiedo l’assoluzione e di dichiarare la prescrizione del reato”

L’avvocato Mager ha formulato la sua richiesta, dichiarando: “Per quanto riguarda il reato associativo, chiedo l’assoluzione per i miei assistiti perché il fatto non sussiste. Per Alessandro Accardo, chiedo l’assoluzione perché non ha commesso il fatto. In subordine, esclusa l’aggravante prevista dall’articolo 61 bis del codice penale, chiedo di dichiarare la prescrizione del reato. Inoltre, per Accardo, chiedo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per intervenuta prescrizione.”

In merito alla posizione di Alessandro Accardo, l’avvocato Mager sottolinea che l’uomo gestiva in modo autonomo un allevamento di cani e che, alcuni mesi prima del sequestro, aveva ricevuto una visita della Polizia: “C’erano numerosi cani e mancavano delle assicurazioni sanitarie, ma gli animali vivevano in condizioni migliori rispetto a quelle appurate del fratello. Prima del combattimento di ottobre, poi, Alessandro chiede al fratello informazioni su quel combattimento e viene preso in giro. È ovvio che anche Alessandro avesse una passione, meno insana, per i cani. Si fa presto così ad associare le posizioni, ma non può essere, perché occorre valutare se ha dato un minimo contributo all’attività del gruppo e, da questo punto di vista, non è emerso nulla. La conclusione per Alessandro Accardo, quindi, non può che essere l’assoluzione per non aver commesso il fatto in via subordinata”.

Per quanto riguarda la transnazionalità, l’avvocato Mager evidenzia: “Occorre stabilire se gli imputati abbiano avuto o meno dei contatti con la Serbia, ma non c’è nulla a riguardo. Allora perché nel capo di imputazione è riportato ‘estero e Serbia’? Il capo di imputazione è lo stesso che comprendeva altre 12 o 13 posizioni di ex coimputati”.

L’avvocato prosegue, affrontando il tema della prescrizione: “A mio avviso, la prescrizione dovrebbe portare a ritenere che per Alessandro Accardo e Surace il reato associativo sia prescritto dopo 7 anni, a partire dal 2015. Mentre, per Maurizio Accardo, con la contestazione del primo comma, il reato si prescriverebbe il 5 agosto 2024. Questo è il calcolo della prescrizione, laddove riteniate di non sussistere l’aggravante della transnazionalità”.

Infine, l’avvocato Mager si sofferma su una questione particolare relativa a Maurizio Accardo: “Rimane, per il solo Maurizio Accardo, la contestazione sub articolo 21. Si tratta di quella strana contestazione di ricettazione che, a nostro avviso, non può sussistere se si riceve un filmato di un fatto che costituisce reato. Al di là di un’incriminazione specifica che non c’è, commette un reato chi organizza, promuove e filma, ma non chi riceve quel filmato.”

L’arringa dell’avvocato Angelo Panza

L’avvocato Panza, difensore di Maurizio Vicinanza, ha poi iniziato la sua arringa riprendendo le fila di quanto dichiarato dall’avvocato Mager: “Riprendo il discorso dell’avvocato Mager in merito alla ricettazioneha dichiarato – Si ritiene che vi sia un’impossibilità di sussumere l’atto contestato, a causa della mancanza del reato presupposto. Vicinanza, come Accardo, è stato trovato in possesso di DVD contenenti immagini di combattimenti clandestini tra cani, ma non esiste un reato ontologicamente funzionale a configurare la ricettazione. Chiedo quindi l’assoluzione. In via subordinata, per mero scrupolo, evidenzio che gli elementi contenuti in quei DVD risalgono agli anni 1999-2009, pertanto il reato sarebbe ampiamente prescritto.”

L’avvocato ha poi affrontato la questione relativa al reato associativo, dichiarando che è importante mantenere un approccio distaccato valutando con attenzione se sussistano o meno gli elementi richiesti dall’articolo 416 del codice penale: “Tutti noi abbiamo a cuore gli animali, e vedere certe immagini non fa piacere a nessuno. Tuttavia, dobbiamo chiederci se vi sono davvero i requisiti per configurare il reato associativo e su questo punto emergono criticità di ordine strutturale e generale già dalla lettura del capo di imputazione. Sotto il profilo temporale, vi sono incertezze evidenti: non viene indicato con precisione quando sarebbe iniziata l’associazione. È una contestazione molto generica. Nei processi di criminalità organizzata, solitamente, sappiamo con chiarezza quando inizia l’accordo associativo, qui invece manca questa informazione, perché non abbiamo elementi

Inoltre – prosegue l’avvocato – Non vi è traccia di stabilità e permanenza nell’associazione, né di un vero accordo associativo: quando sarebbe intercorso questo rapporto tra i tre imputati? Su questo punto restano forti dubbi e incertezze. L’alternativa è il concorso di persone in reato continuato, eventualmente, se c’è stato un accordo non è su un vasto programma criminoso, ma al massimo sull’unicità del disegno criminoso”.

Sull’aggravante, l’avvocato ha dichiarato: “Condivido l’impostazione del collega Mager: l’aggravante è del tutto infondata, sia per quanto riguarda il riferimento spaziale indicato nel capo di imputazione, ossia la Serbia, perché nulla è emerso che possa collegare questa vicenda a quel paese. Inoltre, si richiede che un gruppo criminale abbia dato un contributo effettivo all’associazione: chi, quando, dove e come? Non c’è nulla di tutto questo. Per questi motivi si ritiene che l’aggravante sia insussistente. Chiedo quindi l’assoluzione e, in via subordinata, la prescrizione per tutti i capi di imputazione.”

Avvocato Giovanni Passero, difensore di Stefano Bassanese

“Mi collego a quanto detto dai miei colleghi – dichiara l’avvocato – Per quanto riguarda l’associazione a delinquere, essa non esiste in questo caso. Nell’ambito dei combattimenti tra cani, un’associazione spesso ha uno sfondo di stampo mafioso, mentre qui non c’è nulla di tutto questo. Al massimo si può parlare di una squadra, ma non di un’associazione.”

Bassanese viene fotografato insieme a un cane – prosegue l’avvocato – accucciato vicino a quella che l’accusa ha definito una ‘arena’. Ho stampato la foto a colori: si tratta di una semplice costruzione in legno situata nella taverna di Bassanese e può essere considerata tutto, tranne che un’arena. Inoltre, va sottolineato che si tratta di una foto risalente al 2005.”

Mi avvio alla conclusione – chiosa l’avvocato PasseroPer quanto riguarda il capo 1, che è l’unico ancora contestato, chiedo l’assoluzione perché il fatto non sussiste, con l’esclusione dell’aggravante. In caso di esclusione dell’aggravante, ritengo che vi siano gli estremi per la prescrizione.”

Le parole del PM e della Parte Civile

Circa un mese fa, il 12 novembre, si era svolta la prima parte della discussione con l’arringa della parte civile la LAV, Lega Anti Vivisezione, rappresentata dagli avvocati Piera Poillucci e Simona Costantini per la Lega Nazionale Difesa del Cane, che aveva sottolineato la gravità degli episodi, evidenziando il profondo maltrattamento e le sofferenze inflitte agli animali coinvolti. Gli avvocati hanno rimarcato come questi atti non solo violino le leggi vigenti, ma offendano anche la sensibilità e il senso etico della società civile, chiedendo il massimo risarcimento possibile.

La requisitoria del pubblico ministero Salvatore Salemi era stata altrettanto incisiva: il PM aveva ricostruito nel dettaglio l’organizzazione dei combattimenti clandestini, soffermandosi sull’uso sistematico di pratiche illegali come il doping e l’addestramento forzato. Ha inoltre richiesto pene severe per i responsabili, ritenendoli colpevoli di reati di maltrattamento aggravato e associazione finalizzata alla commissione di attività illecite, con l’obiettivo di infliggere una condanna esemplare per contrastare fenomeni simili.

Le richieste del PM e della Parte Civile

Queste le richieste di pena:

  • 3 anni e 6 mesi di reclusione e 6mila euro di multa per Maurizio Accardo e Maurizio Vicinanza.
  • 3 anni di reclusione per Stefano Bassanese.
  • 1 anno e 8 mesi di reclusione per Alessandro Accardo e Domenico Surace.

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