Si è concluso questa mattina con l’assoluzione perché il fatto non sussiste il processo a F. L., psichiatra accusato di omicidio colposo a seguito della morte di una donna di 47 anni a Carpasio nel 2020. La giudice Marta Maria Bossi ha accolto la tesi della difesa secondo la quale la morte della paziente non era effettivamente prevedibile, nonostante alcuni atti di autolesionismo nel suo passato, e che l’attività svolta non è stata causa determinante nel decesso.
La sentenza è stata preceduta dalle discussioni delle parti, in cui sono stati rivisti in maniera approfondita tutti i momenti salienti del processo. A tenere banco è stata la presenza o meno di una comprovata responsabilità a titolo colposo dello psichiatra nella morte della 47enne.
Le tesi dell’accusa: il PM chiede la condanna al minimo della pena
Punto cruciale è stata la presenza o meno di una responsabilità a titolo colposo dello psichiatra nella morte della 47enne.
Il PM Enrico Cinnella Della Porta ha inizialmente rivisto le circostanze della morte della paziente, che si è gettata da un balcone della struttura durante l’attività di ritiro dei panni stesi, una delle attività quotidiane che venivano svolte regolarmente dai pazienti.
L’accusa ha ricordato che nel locale in cui si trova il balcone non era normalmente consentito l’accesso ai pazienti se non durante quella specifica attività, nella quale peraltro sono sempre seguiti da un oss.
Rivedendo in maniera approfondita le testimonianze dei teste chiamati a deporre dall’accusa, il pm ha quindi sostenuto la tesi secondo la quale a carico di F.L. esisterebbe una responsabilità di doppia natura: non aver approfondito sufficientemente il rischio suicidario della paziente e aver consentito lo svolgimento delle attività di autonomia, all’interno della quale è avvenuto il fatto.
Della Porta ha in seguito ripreso in esame le testimonianze portate dalla difesa, sostenendo che i fattori di rischio erano evidenti e che alcuni fatti sono stati a sua opinione travisati.
Il pm ha quindi concluso chiedendo una condanna al minimo della pena, con le attenuanti, risultanti in 4 mesi di reclusione.
Parte civile si accoda alle richieste del PM
L’avvocato Sandro Riceputi, referente della famiglia della 47enne costituitasi parte civile, ha quindi proseguito nelle discussioni sostenendo la tesi della prevedibilità dell’evento, evidenziata dai testimoni chiamati a deporre dall’accusa.
L’avvocato ha, inoltre, contestato l’altezza della ringhiera del balcone, sostenendo che non avrebbe rispettato l’altezza minima consentita.
Riceputi ha poi preso in esame i rapporti della 47enne con la famiglia, che sostiene non essere stati infrequenti come sostenuto dalla difesa nel corso del processo ma in realtà frequenti nei limiti del possibile, data la distanza dell’abitazione della madre, che però dice essersi recata spesso all’interno della struttura e di aver telefonato a cadenza settimanale.
Parte Civile ha infine ricordato come la visita dei parenti venisse talvolta negata ai pazienti come forma di punizione.
La discussione dell’avvocato Responsabile civile per Sara Assicurazioni della struttura
L’avvocato Pietro Obert, responsabile civile per Sara Assicurazioni S.r.l. della struttura “Il Faro” ha poi esposto una lunga arringa, nella quale ha rivisto tutti gli aspetti salienti del processo.
Obert sostiene che il grande portato emotivo che circonda una morte del genere non deve, però, influenzare la ricerca di una responsabilità colposa dell’imputato, che a sua opinione è del tutto assente.
L’avvocato ha sostenuto la totale imprevedibilità dell’evento, concentrandosi ampiamente sulla testimonianza della psicologa che ha seguito la 47enne già a partire dal 2008, secondo la quale la paziente aveva ampiamente superato il lutto per la morte del fratello, elemento su cui invece ha insistito particolarmente l’accusa, sottolineando come nella cartella clinica della paziente si leggesse molto spesso in quel periodo che la sua situazione risultava stabile o stazionaria.
È stata poi presa in esame l’attività quotidiana svolta dalla paziente, nello specifico il ritiro dei panni. L’avvocato ha sostenuto l’importanza di questa attività, sottolineata anche dalla testimonianza della psicologa, sostenendo infine che se un rischio suicidale fosse effettivamente esistito, cosa che nega, sarebbe potuto accadere in diverse altre attività o modi, cosa che non si è verificata.
Obert ha quindi chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
L’avvocato della difesa chiede l’assoluzione
L’avvocato dell’imputato ha quindi ripreso le tesi del collega Obert, sostenendo la totale imprevedibilità del fatto. Valfré ha ricordato che tra le attività che svolgevano i pazienti della struttura non vi erano solo quelle di ritirare i panni stesi, ma anche una scuola di cucina e la coltivazione di un orto, dove peraltro è presente uno strapiombo di circa venti metri.
L’attività, sostiene, è la stessa che una sentenza della Corte Europea prevede all’interno del rischio consentito e che viene ritenuta auspicabile per la salute dei pazienti.
L’avvocato ha quindi dichiarato che, a differenza da quanto sostenuto dalla Parte Civile, non sono mai emersi elementi che riguardassero la non normatività della ringhiera.
Valfré ha infine sostenuto che la depressione della paziente fosse sparita proprio grazie alle terapie prescritte dallo psichiatra e che gli atti autolesionistici nello specifico, dei graffi sulle braccia e l’ingestione di Vinavil, non fossero dei chiari segni di tendenze suicidali.
L’avvocato ha infine chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.