17 Aprile 2026 02:00

Imperia: nuovo intervento del Difensore civico regionale su Rivieracqua. Invito a “sospendere interventi di messa in mora degli utenti”

In breve: Al centro dell'intervento del Difensore civico la vicenda di una società agricola di Ventimiglia che si è ritrovata con il contatore dell'acqua sigillato

Nuovo intervento del Difensore civico regionale, su istanza dell’avvocato imperiese Enrico Panero, in favore della riattivazione dell’utenza idrica di una società agricola di Ventimiglia, che si era vista sigillare i contatori da Rivieracqua, che vanta il pagamento di fatture arretrate per 14 mila euro.

Al centro dell’intervento del Difensore civico la vicenda di una società agricola di Ventimiglia che si è ritrovata con il contatore dell’acqua sigillato

Il Difensore civico ha inviato oggi, 28 maggio, un sollecito a Rivieracqua per la riattivazione della fornitura idrica de qua, con l’invito ad attivare la procedura conciliativa obbligatoria dal 30 giugno 2023, la quale può essere esperita presso il Servizio di Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.

Nella stessa nota il Difensore civico ricorda di aver “invitato il Gestore Rivieracqua S.p.a. e finanche l’Ente di Governo d’Ambito ATO Servizio Idrico della Provincia di Imperia a disporre la sospensione di qualsiasi intervento di messa in mora degli utenti, provvedimenti di limitazione o sospensione del servizio idrico fintanto che ARERA non assuma la determinazione conclusiva delle attività di verifica degli atti amministrativi”.

La vicenda della società agricola di Ventimiglia

Una Società agricola di Ventimiglia, in data 16 aprile 2024, con il patrocinio dell’avvocato Enrico T. Panero contestava delle fatture di Rivieracqua Spa, ma la società di gestione del servizio idrico non dava alcun riscontro al reclamo.

Solo ARERA, replicava alle contestazioni della Società riferendo che, “La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi […] ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione […] sono oggetto di conguaglio successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Come contestato nel reclamo, Rivieracqua, avrebbe, però, applicato i conguagli, senza la preventiva approvazione dell’ARERA, come previsto dalla normativa vigente. 

ARERA, con comunicazione del 12 maggio 2025, in riscontro ad ulteriore accesso agli atti formulato dallo Studio Legale Panero, ribadiva che “sono attualmente in corso” le verifiche istruttorie sugli atti e i dati trasmessi all’Autorità” (con 18 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla norma di settore).

Secondo l’avvocato Panero, “l’applicazione dei conguagli, senza l’approvazione di ARERA, può configurare una violazione dell’art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, laddove vi sia stata una pressione indebita sul consumatore finale mediante applicazione illegittima di oneri economici non approvati da Autorità competente, approfittando della posizione di potere derivante dalla gestione del servizio pubblico”.

La Società agricola, dopo aver trovato il contatore dell’acqua sigillato, con conseguente interruzione della fornitura di acqua potabile, ha contestato “che la somministrazione dei servizi essenziali è volta a soddisfare i bisogni primari aventi fondamento costituzionale nella tutela di diritti inviolabili, come il diritto all’acqua potabile. Ed ha anche evidenziato che la morosità dell’utente (giustificata perché contestata) non è ragione sufficiente a soddisfare la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua”.

Sottolinea l’avvocato Enrico Panero: Il taglio alla fornitura, avvenuto all’insaputa dell’utente e senza alcun preavviso, è da ritenersi illegittimo e Rivieracqua ha il dovere di garantire l’erogazione, così come ha il dovere di attivare altre procedure coattive per il recupero delle evasioni totali e parziali”.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “non è in discussione il diritto della società di adottare tutte le misure necessarie per recuperare i propri crediti e di sospendere la fornitura in caso di morosità accertata: però la cessazione dell’erogazione deve considerarsi una extrema ratio, ed essere preceduta da una pluralità di misure e cautele volte a informare il consumatore senza incidere su di un bene essenziale per l’esistenza umana”.

Spiega ancora Panero: “In questo quadro il gestore del servizio idrico ha interrotto il flusso idrico in pendenza di una controversia, mai riscontrata, ed in disprezzo della Carta dei Servizi e del Regolamento di utenza, così come della normativa vigente.

La Delibera ARERA 311/2019 R/Idr del 16 luglio 2019 esplicita chiaramente le modalità di regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato e l’arbitraria ed illegittima disalimentazione effettuata da Rivieracqua SpA si pone in palese violazione delle previsioni in essa contenute.

Rivieracqua SpA non ha inviato come previsto dall’art. 3 della citata delibera: un primo sollecito bonario di pagamento, nel quale devono essere almeno riportati: il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo totale da saldare; il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto della comunicazione.

Rivieracqua SpA, con la disalimentazione della fornitura idrica della Società Agricola ha violato l’art. 7 della Delibera ARERA 311/2019 R/Idr in quanto non ha provveduto a costituire in mora l’utente moroso nei tempi e con le modalità di cui all’art. 4 della citata Delibera ARERA; non ha provveduto all’escussione del deposito cauzionale come previsto; non sono decorsi i termini di salvaguardia dalla costituzione in mora, mai notificata all’utente; non è stato dato il preavviso previsto per la disalimentazione; non è stato effettuato alcun intervento di limitazione della fornitura, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno); non è stato inviata, da parte del gestore, alcuna comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura

Le richiesta della società agricola di Ventimiglia

La Società agricola ha quindi chiesto:

  • A Rivieracqua SpA l’immediata riattivazione dell’utenza in quanto disalimentata in violazione delle normative di settore ed in pendenza di controversia relativa alla debenza delle tariffe applicate così come sul credito vantato;
  • Ad ARERA e ad AGCM di intervenire, per le rispettive competenze, in ragione delle surriferite violazioni;
  • Alla Procura della Repubblica di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

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