24 Dicembre 2024 03:01

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Imperia: fu licenziato dal Comune senza preavviso. A distanza di un anno dovrà essere reintegrato e risarcito/Ecco perché

In breve: Fu licenziato senza preavviso dal Comune di Imperia il 30 novembre 2013. A firmare il provvedimento fu l'allora dirigente del personale Antonio Scarella.

 

Fu licenziato senza preavviso dal Comune di Imperia il 30 novembre 2013. A firmare il provvedimento fu l’allora dirigente del personale Antonio Scarella. Il motivo? La presunta assenza prolungata dal lavoro. A distanza di oltre un anno il Tribunale del Lavoro ha stabilito “l’inefficacia del licenziamento” ordinando al Comune il reintegro e condannando l’ente. È la storia di Alberto Carli, 58 anni, scrittore, blogger e presidente dell’associazione culturale “Olivo Nero”.

Nel dettaglio l’ente Comune è stato condannato a “a corrispondere un’indennità pari all’ultima retribuzione di fatto maturata sino al giorno della effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dallo stesso, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (il Giudice ha inoltre disposto la condanna del Comune di Imperia a rifondere al Ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi 6.500,00 euro. più rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge, ndr).

Le motivazioni della condanna del Comune risiedono in un vizio di natura procedurale relativo alla comunicazione dell’avvenuto licenziamento, ritenuta “non prevista dalla legge”. Licenziamento che il Tribunale ha definito “orale” in quanto ” non confortato da un provvedimento formalmente valido”.

Il Comune di Imperia ha deciso di presentare ricorso al provvedimento del Tribunale di Imperia. Nel frattempo, però, Carli è stato reintegrato nel settore ecologia (al momento del licenziamento prestava servizio presso il settore servizi sociali).

LA SENTENZA – LE MOTIVAZIONI

“Considerato che, nell’art. 55 bis comma % D. lgs n. 165/2001 (applicabile alla fattispecie di causa), le comunicazioni rivolte al dipendente nell’ambito dei procedimenti disciplinari devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata, ovvero, qualora il destinatario non disponga della relativa casella, mediante consegna a mano all’interessato; con la precisazione che, per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito ( ivi compreso quindi un eventuale provvedimento di licenziamento), al lavoratore è consentito di indicare all’uopo un numero di fax di cui egli od il suo procuratore abbia la disponibilità, fatta salva comunque la facoltà della P.A. di ricorrere, in alternativa alla pec, al fax ed alla consegna a mano; all’invio di raccomandata postale con ricevuto di ritorno;

– ritenuto quindi che, ricapitolando, il datore di lavoro, in sede di comunicazione del proprio recesso del rapporto, era tenuto per legge ad utilizzare, in via alternativa, uno dei seguenti mezzi: la posta elettronica certificata , il fax del procuratore indicato dal lavoratore, la consegna a mano, oppure missiva raccomandata con A/R;

– rilevato, tuttavia, che il Comune, dopo avere ritualmente inviato alcuni atti interlocutori del procedimento ( segnatamente, il differimento della data di audizione e copia del verbale di audizione) al fax dell’Avv. Giannelli, ha poi ritenuto, in modo del tutto inopinato, di comunicare il provvedimento di licenziamento conclusivo dell’iter ricorrendo ad una notifica a mezzo di messo comunale – come da relata in atti del 29/10/2013;

– ritenuto, in punto di diritto, che, trattandosi notoriamente di atto cd recettizio, il licenziamento, in questione debba considerarsi nella specie tamquam non esset, essendo la relativa comunicazione intervenuta secondo una modalità non prevista dalla legge;

– ritenuto, inoltre, che l’esclusione di fatto del lavoratore dal contesto lavorativo subito dopo la sua audizione in sede disciplinare ( invero pacifica, siccome non contestata dalla controparte ) debba essere giuridicamente qualificata in termini di licenziamento orale, appunto perché non confortato da un provvedimento formalmente valido;

– considerato, peraltro, che non è nemmeno astrattamente configurabile la decadenza dall’impugnazione eccepita dal resistente, in quanto tale onere riguarda le ipotesi di licenziamento invalido, con esclusione quindi di quelle in cui l’atto sia invece inefficace per difetto di forma scritta;

– ravvisata, in definitiva, la sussistenza di un licenziamento inefficace, siccome intimo oralmente, conseguente , applicabilità dei commi 1-2 dell’art. 18 st. lav.;

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