23 Novembre 2024 23:54

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23 Novembre 2024 23:54

L’AVVOCATO RISPONDE…DIRITTO ALL’USO DELL’ASCENSORE CONDOMINIALE. IL PARERE…

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande ci carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

avvocato tahiri

IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di diritti sull’uso dell’ascensore condominiale.  Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

LA DOMANDA:

Approfitto del vostro generoso ed utile servizio per chiedere un parere sull’uso dell’ascensore del mio condominio,di cinque piani,il cui uso è escluso al primo e secondo piano,in quanto le porte non sono mai state aperte fin dall’inizio .vorrei sapere se posso chiedere al padrone di casa di aprire sul secondo piano anche se gli altri inquilini del mio pianerottolo non sono d’accordo? ( lo stabile è di proprietà unica).

IL PARERE:
Stando alla descrizione fatta dal nostro lettore, l’edificio non è in condominio poiché tutti gli alloggi appartengono allo stesso proprietario.
Nel caso di edificio non in condominio con più contratti di locazione correnti con l’unico proprietario, la legge stabilisce che i conduttori si possono riunire in assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori, per deliberare in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria ai sensi dell’art 10 della legge n.392/1978.
Nel caso in questione il proprietario dello stabile è anche necessariamente proprietario esclusivo dell’ascensore, quale parte comune dell’edificio; l’apertura di una nuova fermata dello stesso è una modifica strutturale dello stabile ed in quanto tale opera di straordinaria amministrazione rimessa alla sua insindacabile decisione.
Quindi nel caso in questione l’unico ostacolo all’apertura prospettata dal nostro lettore è da ricercarsi all’interno del rapporto contrattuale di locazione tra il proprietario e gli altri conduttori,.
C’è da precisare che, nei confronti degli inquilini che non ne hanno mai usufruito e, pertanto, non hanno all’interno del contratto di locazione clausole relative all’uso, alla manutenzione e alle spese dell’ascensore, il proprietario non può successivamente imporre a loro un aggravio di spese dovuto all’uso dell’ascensore.
Concludendo, il proprietario potrebbe concordare l’apertura al secondo piano con l’unico inquilino interessato, il quale a questo punto dovrà farsi carico delle relative spese. Invece gli altri inquilini non interessati alla modifica non potranno usufruire del servizio comune e conseguentemente non saranno obbligati a partecipare alle spese. A tal fine potrà essere utile l’installazione di una chiave per le porte del secondo piano, che sarà a disposizione esclusiva dei condomini che ne vorranno usufruire.
Avv. R. Tahiri

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