“Questo collegio ritiene che all’esito dell’istruzione dibattimentale non sia stata raggiunta prova della sussistenza in capo a Scullino Gaetano e Prestileo Marco dell’elemento psicologico dei reati loro contestati […] Questo Tribunale ritiene che, innanzitutto, Scullino Gaetano e Prestileo Marco debbano essere assolti del delitto di cui art.323 cp perchè il fatto non costituisce reato”.
E’ questa la motivazione dell’assoluzione all’interno del processo anti ‘ndrangheta “La Svolta” di Gaetano Scullino, all’epoca Sindaco del Comune di Ventimiglia e di Marco Prestileo, amministratore unico della Civitas s.r.l. i quali secondo quanto sosteneva il capo di imputazione “avrebbero in più occasioni favorito l’assegnazione di lavori pubblici alla cooperativa sociale Marvon”.
Il primo capo d’imputazione ascritto, ex art. 323 cp, era quello di abuso d’ufficio per avere assegnato tre Scullino e Prestileo interventi alla Coop. Marvon senza una gara pubblica (tinteggiatura mercato per euro 29.167, rifacimento marciapiede Lungo Roja per euro 65.000 e marciapiede C.so Genova per euro 98.146), in forza dell’interpretazione data dell’art. 5 della L. 381/1991 e della classificazione di detti interventi tra i “servizi” o i “lavori”.
“In conclusione, […] sia scullino che Prestileo avevano a cuore la realizzazione degli interventi. Procedettero come “Buldozer” richiedendo pareri di fattibilità giuridica, sollecitando (Prestileo) la redazione di un prezziario regionale più conveniente per la committenza pubblica, chiedendo (Scullino) il contributo di commercianti per colmare la carenza di fondi pubblici, redigendo (Scullino) in qualità di geometra, quale era, parte dei progetti e persino chiedendo sconti ulteriori rispetto ai preventivi già predisposti dalla Marvon, ctc.
“L’intento fondamentale degli amministratori fosse quello di perseguire l’interesse pubblico è ulteriormente dimostrato dal fatto che i contatti che Scullino ebbe con il presidente Mannias, …. , avvennero in comune, pubblicamente e non in modo occulto (tanto che poterono averne percezione dirigenti comunali ed esponenti dell’opposizione in consiglio). Non vi furono incontri segreti né telefonate – anche solo ambigue – che rilevassero un intnto di operare al fine di compiere favoritismi verso un soggetto o di danneggiarne un altro”
Il secondo capo d’imputazione che gravava su Scullino e Prestileo era il concorso esterno nell’associazione mafiosa. Vediamo cosa riporta la sentenza.
“Una volta esclusa la responsabilità degli imputati Prestileo e Scullino in relazione ai reati loro rispettivamente contestati … consegue, altresì, la loro assoluzione dalla assai grave imputazione …. il c.d. concorso esterno nell’associazione mafiosa”.
La sentenza dopo aver ricordato che nel processo è stata dimostrata con certezza l’esistenza e l’operatività nella zona di Ventimiglia di un’organizzazione mafiosa e che dietro la Marvon, a gestire di fatto la cooperativa sociale erano soggetti di primo piano affiliati a tale organizzazione criminale mafiosa, esclude categoricamente ogni coinvolgimento, anche esterno, di Scullino e Prestileo precisando nuovamente che: “Essi agirono esclusivamente (o comunque con la finalità precipua) di realizzare opere necessarie o utili per la città dai medesimi (con diversi ruoli) amministrata”.
“Nessun contatto diretto è stato segnalato tra Prestileo e gli imputati, nessun documento rilevante che colleghi detto imputato alla Marvon ed ai suoi soci (paleso o occulti) è stato sequestrato….” E ancora, la sentenza richiamando la condanna inflitta in capo a due affilliati per avere millantato la disponibilità di Prestileo: “Orbene, come riconosciuto dallo stesso PM, nessun intervento e nessun contatto vi fu tra Prestileo e gli emissari di Marcianò. E poiché “millantare” significa vantare una capacità di influenzare che in realtà non si possiede, ciò testimonia la lontananza e non la vicinanza all’imputato dei citati esponenti del gruppo ciminale”.
La sentenza esamina quindi le poche intercettazioni in cui alcuni esponenti, condannati per associazione mafiosa, parlando tra di loro citano il nome di Prestileo, concludendo che fossero: “….una vera e propria millanteria” e che a favorire la carriera di politico e manager pubblico di Prestileo fu solo il fatto che egli “…. vantava una competenza ed un curriculum di primordine, che lo aveva portato – prima di divenire Direttore Generale del Comune di Ventimiglia e poi Presidente della Civitas – a ricoprire incarichi dirigenziali in aziende municipali, nominato da amministratori di vario colore politico.” E ancora “… può addursi l’assoluta falsità dell’altra dichiarazione contenuta nell’intercettazione n. 1546 citata”. Ulteriore invenzione è risultata l’affermazione che Prestileo avesse acquistato un appartamento a Montecarlo : “Nonostante gli accurati accertamenti patrimoniali e contabili svolti da Carabinieri e Guardia di Finanza nulla è emerso circa una tale operazione immobiliare compiuta dall’imputato”.
La sentenza ripercorre i tentativi dell’accusa per dimostrare la vicinanza di Scullino al gruppo mafioso, giungendo a concludere l’infondatezza totale di ogni collegamento. Come per Prestileo anche le poche e indirette intercettazioni telefoniche dimostrano una lontananza, e non una vicinanza, tra Scullino e il gruppo mafioso. La sentenza dice, commentando una telefonata intercorsa tra Marcianò Giuseppe e Macri Paolo: “ Invece nessun accenno viene fatto dai due alla Marvon e a un ipotetico favoritismo della stessa attuato dal sindaco. In conlcuiosn gli elementi sopra esposti non consentono in alcun modo fi dimostrare che gli imputati Scullino e Prestileo fossero consapevoli del fatto che dietro la cooperativa Marvon si celassero soggetti appartenenti all’associazione di stampo ‘ndranghetistico …….. conseguentemente, i predetti due imputati vanno assolti….”
“In conclusione gli elementi sopra esposti non consento in alcuno modo di dimostrare gli imputati Scullino e Prestileo fossero consapevoli del fatto che dietro la cooperativa Marvon si celassero soggetti appartenenti all’associazioni di stampo ‘ndranghetistico di cui al capo dell’imputazione”
Il collegio ha dunque deciso per l’assoluzione per entrambi gli imputati proprio perchè, dopo aver analizzato tutta la documentazione e trovate alcune incongruenze a livello economico, non è stata raggiunta prova della sussistenza dei reati loro contestati.