24 Novembre 2024 10:47

Cerca
Close this search box.

24 Novembre 2024 10:47

IMPERIA. PORTO DI IMPERIA SPA SALVA PER UN VIZIO PROCEDURALE, MA LA SITUAZIONE DEBITORIA RESTA GRAVE/ECCO A QUANTO AMMONTA

In breve: Nessuna contestazione, si legge, all`interno del dispositivo, in merito allo stato di insolvenza, o viceversa, della società, se non la ricostruzione, punto per punto, delle tesi accusatoria dei curatori fallimentari e dei reclamanti

porto di imperia

`La memoria depositata dal pubblico ministero in data 4/4/2014, alla quale ha fatto altresì riferimento il Tribunale, pacificamente non è stata comunicata alla società in concordato. Trattandosi dell`atto di iniziativa che avrebbe legittimato la pronuncia del Tribunale, la mancata comunicazione al debitore vizia la sentenza di fallimento. La violazione del diritto di difesa di Porto di Imperia è palese […] Va quindi dichiarata la nullità della sentenza di fallimento“. Ecco il motivo per il quale è stata annullata la sentenza di fallimento della Porto di Imperia Spa, la società un tempo incaricata della gestione del porto turistico del capoluogo. Nessuna contestazione, si legge, all`interno del dispositivo, in merito allo stato di insolvenza, o viceversa, della società, se non la ricostruzione, punto per punto, delle tesi accusatoria dei curatori fallimentari e dei reclamanti (Acquamare, Imperia Sviluppo e Porto di Imperia Spa).
Nella ricostruzione si evince come la situazione debitoria fosse pari a circa 13 milioni di euro al momento della sentenza di fallimento, con possibilità, secondo gli stessi reclamanti, di ridursi a 9 milioni di euro.

LA DIFESA DEI RECLAMANTI SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SOCIETÀ

– La gestione ordinaria è in utile, con un margine operativo lordo superiore a 900 mila euro
La situazione debitoria ammontava, alla data della sentenza, a 13.250.000 euro – al netto dei debiti nei confronti di Acquamare, che sarebbero stati rinunciati in occasione dell`accordo a tre con il sistema bancario – inferiore a quella stimata dai commissari giudiziari nella relazione ex art.173 l.fall. e destinata, secondo le reclamanti, ad ulteriormente ridursi a 9.000.000 di euro.
– Alla data di dichiarazione del fallimento la società disponeva di liquidità per 3.300.000 euro ed erano in corso operazioni di incasso di crediti per quasi 5 milioni di euro.
– I soci privati avevano già manifestato nei fatti la volontà di sostenere la società e analogo interessamento era stato manifestato da alcuni proprietari di posti barca di rilevante valore nell`ipotesi di ritorno in bonis della società.
– Sono in corso concrete trattative per ottenere dal sistema bancario la liberazione della garanzia ipotecaria prestata a favore di Acquamare, trattative che avrebbero fatto segnalare la recente formulazione di una proposta da parte delle banche.
– La pretesa creditoria dell`Agenzia delle Entrate, pari 142 milioni di euro, non corrisponde ad un reale debito in quanto priva di fondamento e destinata a cadere.
– È vicina alla definizione la transazione con Acquamare, avendo il giudice delegato al concordato preventivo di detta società autorizzato la formulazione di una proposta di accordo.
– Il provvedimento del Comune di Imperia di diniego della proroga della concessione demaniale marittima è stato impugnato davanti al Tar Liguria e da detto Tribunale sospeso in via cautelare.
– La situazione patrimoniale della società Porto di Imperia, avuto riguardo in particolare al valore dei posti barca, è in grado di garantire il pagamento di eventuali debiti futuri.
– Esiste di un accordo, benché non ancora formalizzato, per la liberazione della garanzia ipotecaria concessa da Porto di Imperia, con effetti positivi sulla possibilità di ottenere la proroga della concessione e di regolarizzare i rapporti con i proprietari dei posti barca.
– A seguito della liberazione della garanzia Porto di Imperia potrebbe contare su un patrimonio di oltre 70 milioni di euro e autofinanziarsi per completare l`opera, nonché di reperire finanziamenti che le consentirebbero, unitamente a crediti certi e alla disponibilità di cassa, di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

L’ACCUSA IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SOCIETÀ

– A distanza di nove mesi dalla procedura (ammissione al concordato preventivo, ndr) Porto di Imperia non ha risolto nessuna delle problematiche la cui soluzione era stata indicata come urgente e necessaria dagli stessi estensori del piano concordatario.
– La sussistenza dello stato di insolvenza di Porto di Imperia emerge dalla stessa progettazione della controparte, che ha quantificato in 9.000.000 di euro la situazione debitoria assumendo, con argomenti che il fallimento ha ritenuto privi di pregio, di potervi far fronte con la disponibilità di cassa, con gli utili della gestione, pari a 500.000 euro all`anno, e con la realizzazione dei propri crediti.
– I crediti verso gli utilizzatori dei posti barca oltre a essere aleatori costituiscono poste inerenti alla gestione ordinaria e non cespiti suscettibili di migliorare la situazione patrimoniale della società.
– L`impegno di Caltagirone a ricapitalizzare la società è soggetto a molteplici condizioni e la sua attuazione prevista a distanza di anni dal loro eventuale verificarsi.
Forte carenza, attuale, dei mezzi per far fronte alla situazione debitoria, peraltro ben più pesante di quella prospettata, con conseguente incapacità della società reclamante di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Prova della situazione di insolvenza lo stesso piano concordatario, nel quale si prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 34%, così rendendo manifesta l`incapacità della società di adempiere le proprie obbligazioni.
Impossibilità di sottrarre dall`ammontare dei debiti quello nei confronti di Acquamare in assenza di un accordo transattivo definito e concluso.
– Impossibilità di stralciare il debito verso Getoil per l`ammontare di 2.000,000 di euro.
– Inconsistenza del riferimento alla disponibilità dei posti barca, indeterminata nel contenuto e nel tempo
Impossibilità di ignorare la garanzia ipotecaria, la quale, anche se non corrispondente a un debito attuale della società, sarebbe suscettibile, in caso di procedura esecutiva, di decretarne la fine.

Condividi questo articolo: