Imperia – Tensione alle stelle nella maggioranza in merito alla querelle relativa alle modalità di pagamento e riscossione delle multe. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Russo aveva presentato una question time per chiedere di semplificare l’intera procedura, ritenuta troppo complessa. La replica dell’amministrazione era stata affidata all’assessore in quota Pd Pino De Bonis che, senza mezzi termini, aveva espresso parere negativo in merito a eventuali modifiche. Identica risposta era arrivata dal Comandante della Polizia Municipale Aldo Bergaminelli.
A distanza di soli 9 giorni proprio la stessa maggioranza ha deciso di chiedere uno snellimento della procedura di pagamento e riscossione delle multe con una mozione, presentata dal Ncd e firmata da Imperia Cambia e Imperia di Tutti Imperia per Tutti. Una decisone forte, che suona quasi come una sfiducia nei confronti dell’assessore del Pd de Pino De Bonis. Solo il Pd non ha firmato la mozione, secondo i ben informati dopo una lunga discussione interna.
LA MOZIONE DELLA MAGGIORANZA
In ordine alla “Modifica della procedura di riscossione e notifica contravvenzioni stradali che non prevedono decurtazione di punti o oggetto di particolari procedure”.
1) che, in caso di contravvenzione elevata da agente della polizia municipale o da ausiliario del traffico, il cittadino multato decida di usufruire dello sconto del 30%, concesso a chi paga la sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione;
2) Che è possibile presso lo sportello della società comunale A.S.T., sita in Via Cascione ad Imperia, il pagamento della stessa.
3) Che invece di facilitare la riscossione dell`obbligazione pecuniaria, favorendo la celerità e l’economicità dell’azione amministrativa , la procedura adottata costringe gli utenti , non titolari della carta di circolazione della vettura sanzionata a ministri e, quindi depositare, la delega del proprietario , la fotocopia della carta suddetta, nonché copia della carta di identità del titolare e del soggetto pagatore, con conseguenti inevitabili lunghi tempi di attesa;
4) che tale procedura costringe un agente della polizia municipale a stazionare stabilmente presso lo sportello di A.S.T., con conseguente diminuzione dei servizi svolti sulle strade cittadine a fronte della carenza dell’attuale organico;
5) Che, per quanto si è a conoscenza, tale procedura risulta essere stata adottata solo da questa ill.ma amministrazione diversamente da quanto avviene in tutto il territorio provinciale regionale.
Atteso tutto quanto sopra, lo scrivente gruppo consigliare rispettosamente
Chiede che, laddove sia legittimamente consentito, venga modificata tale procedura nel senso di ammettere il versamento dell’oblazione a fronte della presentazione del solo verbale di contestazione, senza richiedere alcun ulteriore documento, ovvero, e in ogni caso, nel senso di semplificare il più possibile tale procedura evitando così inutili adempimenti burocratici che altra conseguenza non avrebbero se non l’altrettanto inutile presenza di un agente della polizia municipale della città di Imperia presso A.S.T., evitando altresì di aggravare con eccessivi obblighi l’utenza
QUESTION TIME ANTONIO RUSSO, MOVIMENTO 5 STELLE
Premesso
Che, qualora un agente di polizia municipale, o ausiliario del traffico, elevi contravvenzione per infrazione al Codice della Strada ad esempio per sosta oltre il tempo previsto dal tagliando esposto ed il contravventore sia presente e decida di versare immediatamente all’agente, quanto previsto per l’infrazione commessa, la pratica si chiude contestualmente al pagamento;
che qualora la contestazione avvenga mediante apposizione sul parabrezza del verbale di infrazione, il cittadino, per usufruire dello sconto del 30% dell’importo, debba provvedere all’oblazione entro 5 giorni dalla data della contestazione;
che, se entro tale termine, il contravventore si reca alla AST ed effettua il pagamento usufruendo dello sconto previsto, deve poi sottoporsi alla procedura di notifica dell’infrazione, sempre nello stesso ufficio AST, ma da altro sportello in cui è presente un agente di polizia municipale in veste di “notificatore”;
che tale procedura di notifica implica per il cittadino, l’effettuazione di una altra fila di attesa, dopo aver già effettuato quella per il versamento dell’importo.
che tale procedura distoglie un agente di polizia municipale dai compiti di istituto per un servizio che appare inutile, e che comporta comunque la messa a disposizione di una superficie adeguata allo svolgimento del suo lavoro,
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE
per quale ragione (in ossequio a quale specifica disposizione del Codice della Strada) si debba procedere con formale notifica e, quindi, imporre all’utenza una doppia fila e impegnare in tale adempimento un agente della P.M., allorché, ad avvenuto pagamento senza riserve, il contravventore abbia fatto acquiescenza alla richiesta del Comune, rinunziando esplicitamente alla possibilità di produrre gravami al riguardo.
RISPOSTA COMANDANTE VIGILI ALDO BERGAMINELLI
In riferimento della question time del Consigliere Comunale Antonio Russo del Gruppo Consiliare Cinque Stelle si precisa che la possibilità di pagamento in misura ridotta non è ammessa, per legge, nelle mani degli agenti accertatori se non per alcune specifiche violazioni e solo nel caso di titolari di patente C o superiore nell’esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose e comunque in nessun caso per gli ausiliari dei traffico che possono accertare solo alcune tipologìe di infrazioni.
L’unica eccezione concerne i conducenti di veicoli immatricolati all’estero o con targa EE e, nel momento in cui gli accertatori saranno muniti di idonea apparecchiatura per i pagamenti elettronici, tale facoltà sarà resa ammissibile nella generalità dei casi d’infrazione in deroga alle norme attualmente applicate.
La legge prevede le modalità di pagamento nell’art. 202 del codice stradale e nei corrispondenti articoli del regolamento dì esecuzione. Ciò premesso si evidenziano le problematiche scaturite dal cosiddetto sconto che sempre nell’art. 202 del codice stradale prevede la facoltà dì pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotta del 30% se il pagamento di detta sanzione avviene entro cinque giorni dalla notificazione o contestazione del verbale. Per notificazione s’intende l’invio del verbale di accertamento mediante le procedure stabilite dall’art. 201 mentre per contestazione la consegna e la firma di ricevuta del verbale all’atto dell’accertamento.
La facoltà di riduzione del 30% è esperibile, come detto, solo dopo l’avverarsi della condizione citata di ricevimento dell’atto recettizio e comunque, essendo una facoltà, il trasgressore potrebbe anche non avvalersene. Nel momento in cui invece riceve il verbale il trasgressore, se identificato, o l’obbligato in solido possono ottenere lo sconto del 30%, che riguarderà però solo l’effettiva sanzione e non le spese dì notifica dell’atto, che dovranno essere versate per intero. Il cosiddetto preavviso di sosta che i cittadini trovano sul veicolo e che nell’ordinamento giuridico non è previsto ( e quindi di fatto inesistente anche se per prassi diffusissimo) non è un verbale, ma un atto endoprocedimentale del procedimento sanzionatorio e solo nel momento in cui il verbale si perfeziona in tutti i suoi elementi ( ad esempio con l’individuazione del proprietario del veicolo, se non presente il trasgressore al momento dell’accertamento) e quando l’atto diviene efficace, quindi idoneo a produrre effetti giuridici, ad esempio con la notificazione o la contestazione, si ha la decorrenza dei termini dei cinque giorni per lo “sconto” o dei 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto. Per questo motivo è necessaria la notifica dell’atto.
Non tutti i verbali possono poi essere “scontati”, come nel caso di accertamenti che prevedono l’irrogazione della sanzione della sospensione della patente, della confisca del veicolo o per tutte le violazioni per le quali non è previsto il pagamento in misura ridotta. Problematiche potrebbero scaturire anche nel caso di decurtazione punti con pagamenti effettuati da terza persona rispetto a quella che subisce la decurtazione o nei caso di pagamenti insufficienti che non assolvono all’estinzione deil’obbligazione. Per questi motivi si provvede comunque alla notifica con agente presso AST non essendo per ora in grado di provvedere a tale attività i dipendenti dell’Azienda.