A partire da oggi, lunedì 9 febbraio, entra in vigore la procedura di negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge n. 132/2014 convertito in legge L. 162/2014. Chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e il pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Per avviare la procedura di negoziazione assistita, la parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il proprio avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito a stipulare la convenzione oltre ad indicare l’oggetto della controversia deve anche contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione od il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, c.p.c.. Se, però, l’invito viene rifiutato o non viene accettato entro trenta giorni, l’azione deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, previsto dalla legge, termine che decorrerà dalla data del rifiuto, dallo scadere dei trenta giorni senza che l’invito sia stato accettato.
Se invece ci si rivolge al giudice senza prima procedere alla negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile. Ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Se l’invito invece viene accettato, le parti, devono prevedere un termine per la conclusione della procedura: che non deve essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. La convenzione, da redigere in forma scritta a pena di nullità, deve anche precisare l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
Qualora, in esito alla fase di negoziazione, le parti non raggiungano nessun accordo, verrà redatta la dichiarazione di mancato accordo, che gli avvocati designati certificheranno. A questo punto, la condizione di procedibilità si considera avverata e, pertanto, la parte che ne abbia interesse potrà proporre la domanda giudiziale.
Qualora, invece, le parti raggiungano un accordo, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le hanno assistite. L’accordo sottoscritto costituisce titolo esecutivo ed è valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Esistono alcune controversie in cui la negoziazione assistita non si applica:
– nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
– nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 bis c.p.c.;
– nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
– nei procedimenti in camera di consiglio;
– nell’azione civile esercitata nel processo penale;
In collaborazione con l’avvocato R. Thairi