23 Novembre 2024 04:57

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23 Novembre 2024 04:57

IMPERIA. CRISI POLITICA. ECCO LA DELIBERA DEL SINDACO CAPACCI SU RIVIERACQUA:”STOP ALL’INGRESSO DEL COMUNE SINO AL 9 GENNAIO 2018″/IL TESTO

In breve: Verrà discusso in un consiglio comunale, in programma il prossimo 1 dicembre, che assume i contorni di una vera e propria resa dei conti tra il primo cittadino e il Partito Democratico sulla querelle Amat-Rivieracqua

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Stop all’ingresso del Comune di Imperia in Rivieracqua per 60 giorni, sino al 9 gennaio 2018. Questo, in sostanza, il contenuto della delibera che il Sindaco Carlo Capacci presenterà all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per l’1 dicembre. Un’assise che assume i contorni di una vera e propria resa dei conti tra il primo cittadino e il Partito Democratico, i cui assessori dovrebbero dimettersi domani, giovedì 23 novembre, sulla querelle Amat-Rivieracqua. 

Gianfranca Mezzera (Pd), al termine della conferenza capigruppo che ha fissato le date dei prossimi due consiglio comunali, ha già definito la delibera “inutile”, una presa di posizione che lascia presagire un clima infuocato nell’assise dell’1 dicembre.

ECCO IL TESTO DELLA DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

• con deliberazione n. 5 del 9.03.2017 il Consiglio Comunale ha disposto l’adesione del Comune di Imperia alla societa consortile per azioni, concessionaria del servizio idrico integrato dell’ambito Imperiese, denominata “Rivieracqua S.c.p.a”, con una partecipazione, come previsto dallo statuto societario, di n. 42.322 azioni (pari al numero di abitanti residenti nel comune risultanti alla data dell’ultimo censimento della popolazione) del valore nominale di 1.50 euro per un totale di 63.483 euro, demandando ai Dirigenti dei Settori Servizi Finanziari e Urbanistica-Lavori Pubblici-Ambiente gli adempimenti che si rendano necessari, per quanto di rispettiva competenza, in relazione e in conseguenza dell’attuazione del provvedimento:

• la deliberazione veniva assunta alla luce anche della documentazione fatta pervenire da Rivieracqua s.c.p.a. in cui fra l’altro, si esprimeva la necessità di adeguamento statutario alle previsioni del d.Igs. 175/2016, recante il testo unico in materia di societa a partecipazione pubblica, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100:

• con nota pro. 38115 del 7.08.2017 a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari si chiedeva a Rivieraqua s.c.p.a. di far conoscere le modalità da seguire, da parte del Comune di Imperia, per l’effettivo ingresso nella compagine sociale, nota alla quale la Società dava riscontro con comunicazione assunta al prot. 39475 del 17.08.2017;

• con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari n. 932 registrata in data 4.09.2017 venivano impegnati al n. 1146, per la somma necessaria alla sottoscrizione delle azioni di Rivieracqua s.c.p.a. spettanti al Comune di Imperia, i fondi appositamente stanziati nel bilancio di previsione 2017.2019 approvato con deliberazione n 35 dell’8.05.2017:

Vista

la nota con protocollo riservato n. 53400 del 14,11.2017, con cui il Sindaco fa conoscere al Dirigente del Settore Servizi Finanziari che in data 10.11.2017 “il Consiglio di Amministrazione di AMAT SPA, all’unanimità dei presenti, ha deliberato di depositare presso il Tribunale di Imperia istanza di fallimento nei confronti di Rivieracqua s.c.p.a.…(avendo) ritenuto doveroso ed indispensabile assumere la deliberazione in parola, stante ormai l’insostenbile situazione di indebitamento del gestore unico d’ambito verso AMAT SPA, a tutela del patrimonio sociale nonché delle ragioni del ceto creditorio della società”;

Visto

il comma 2 dell’art. 21 quater della l 241/1990 e ss. mm. e ii, il quale prevede che l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dallo legge. Il termine della sospensione é esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per uno sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies (non superiore a diciotto mesi) “;

Ritenuto

su proposta del Sindaco, alla luce della suddetta istanza di fallimento e di quanto previsto dall’art. 15. c. 3 del R.D. 16.03.1942, n. 267 e ss mm e ii (c.d- Legge fallimentare) in ordine al termine per la fissazione dell’udienza cui il giudice convoca il debitore ed i creditori istanti per il fallimento, di sospendere l’esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2017 sopra richiamata per il termine di 60 giorni dal deposito dell’istanza di fallimento e precisamente sino al giorno 9 gennaio 2018:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate-

1) La sospensione dell’esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2017 per il termine di 60 giorni dalla data di deposito dell’istanza di fallimento e precisamente fino al 9 gennaio 2018:

2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, a fini conoscitivi, cui era stata trasmessa, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del Decreto legislativo 175/2016, la suddetta deliberazione 5/2017.

 

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