21 Novembre 2024 10:10

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21 Novembre 2024 10:10

L’avvocato risponde…posso coabitare dopo la separazione? /Il parere

In breve: Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it con oggetto:“Consulenza legale”

Questa settimana la rubrica di consulenze legali si occuperà della tematica riguardante la coabitazione dopo la separazione. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi che si trovano a dover affrontare.

La domanda

“Buongiorno, sono circa 3 anni che con mio marito viviamo da separati in casa, non abbiamo più nessun rapporto, viviamo in camere separate e abbiamo un figlio di 10 anni. Siamo d’accordo entrambi per fare la separazione in Tribunale ma per il bene di nostro figlio e anche per non avere ulteriori spese vorremmo proseguire la coabitazione sotto lo stesso tetto fino a quando nostro figlio non diventerà indipendente. Le chiedo se questo è possibile dal punto di vista legale?”

Il parere

Il nostro lettore ci descrive una situazione ricorrente; è molto frequente che coniugi in via di separazione – sopratutto in questo periodo di crisi economica – arrivino da un legale con questa soluzione di compromesso condivisa: la richiesta di formalizzare l’accordo a vivere da separati in casa anche in nome del risparmio economico.

La risposta alla domanda del nostro lettore è negativa: nel nostro ordinamento in caso di intollerabilità della convivenza è possibile solo la separazione con allontanamento anche fisico dei coniugi.

La giurisprudenza sul punto è chiarissima: “[…] l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione […]devesi rilevare che lo istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza […]”(Tribunale di Como, ordinanza 6 giugno 2017).

E’ chiaro quindi che il proseguire della coabitazione sotto lo stesso tetto sarà possibile solo per tempi brevi, per una esigenza temporanea come per esempio quella di permettere al coniuge che deve lasciare l’abitazione di reperirne un’altra: se non si tratta di esigenza temporanea, l’accordo di separazione non verrà ratificato dal Tribunale.

La separazione non è un accordo contrattuale privatistico compilabile a piacimento: l’intollerabilità della convivenza rappresenta uno dei presupposti basilari della separazione, peraltro, nel caso opposto, si aprirebbero scenari simulatori o quanto meno elusivi: si pensi ad esempio a una separazione simulata in danno ai creditori o dell’Erario.

Per non parlare delle conseguenze psicologiche sui minori che vivrebbero in una situazione di infelicità dettata solo dalla praticità economica dei genitori: è vero che separarsi significa raddoppiare spese di vitto, alloggio e utenze ma relegarsi in una situazione simulatoria non può certo portare conseguenze positive per le vite di tutti, adulti e non.

A cura dell’Avv. Ramadan Tahiri, in collaborazione con l’avv. Sonia Fallico.

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