23 Dicembre 2024 18:09

23 Dicembre 2024 18:09

Elezioni Imperia 2018: il Tar respinge il ricorso di Carpi ma manda gli atti alla Procura per le firme di Casano / i dettagli

In breve: Nella giornata di ieri, a Genova, si è tenuta l'udienza per la discussione del ricorso, alla quale erano presenti sia il proponente Carpi, sia il medico imperiese Casano.

“Irricevibile in quanto largamente tardivo rispetto ai termini di legge”. È così che il Tar Liguria ha definito il ricorso presentato nei mesi scorsi dal candidato sindaco Carlo Carpi per l’annullamento di alcuni atti propedeutici alla candidatura degli avversari politici Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, e Alessandro Casano.

Elezioni Imperia 2018: respinto il ricorso di Carlo Carpi

Nella giornata di ieri, a Genova, si è tenuta l’udienza per la discussione del ricorso, alla quale erano presenti sia il proponente Carpi, sia il medico imperiese Casano.  Quest’ultimo, lo ricordiamo, nelle scorse settimane, ha presentato una querela per diffamazione presentata da Casano nei confronti di Carpi.

È di oggi, invece, la sentenza del Tar che dichiara “irricevibile” il ricorso presentato dall’ex candidato sindaco genovese e che pone la parola “fine” alla vicenda. I giudici non hanno ritenuto sufficienti le motivazioni di Carpi che aveva indicato il caso del ricorso al TAR Piemonte da parte dell’ex presidente Bresso fuori tempo massimo, ben oltre ai 30 gg indicati dalla legge. Inoltre è stata contestata all’ex candidato sindaco la mancata notifica all’ente comune di Imperia anche se la notifica del procedimento era stata effettuata al sindaco Claudio Scajola.

Infine il Tar ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Imperia in merito alle dichiarazioni di Carpi sull’autenticazione delle firme da parte di Casano:

“In relazione alle affermazioni fatte dal ricorrente all’udienza pubblica, laddove ha manifestato dubbi sulla stessa genuinità delle 288 firme apposte a sostegno della lista “Alternativa Indipendente” e autenticate dal Dott. Alessandro Casano, N. 00026/2019 REG.RIC. sussistono i presupposti per disporre – ex art. 331 c.p.p. – la trasmissione del verbale di udienza e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a cura della segreteria”.

Il commento di Carlo Carpi:

Sono rimasto meravigliato, ancora una volta in Italia non c’è un’uniformità dell’applicazione della legge. La Bresso in Piemonte aveva presentato ricorso il 9 maggio, rispetto al 29 marzo, giorno in cui si erano svolte le elezioni. 

Esiste un’evidente eterogeneità dei termini di impugnazione. Nelle motivazioni dei giudici è venuta meno la omessa notifica a Scajola, in quanto io ho notificato il ricorso al sindaco Claudio Scajola, rappresentate del comune e alla commissione elettorale circondariale perché ha deliberato l’ammissione delle liste. La dott.ssa Broccoletti e i dirigenti del comune di Imperia hanno rifiutato di ricevere atti e hanno indicato il dott. Gatto  della Prefettura per la notifica, che è avvenuta regolarmente. 

I giudici non entrano minimamente nel merito del ricorso. Sono perplesso in quanto formalmente le eccezioni a me contestate dalle controparti sono venute meno, ora mi confronterò con i miei legali per verificare ricorso al consiglio di Stato. Sono stato condannato non per lite temeraria come richiesto dai difensori di Casano ma per la soccombenza, come succede sempre a chi perde. Questa è l’ennesima dimostrazione di una difformità della applicazione della legge ad personam il singolo cittadino non riesce a spuntarla contro gli interessi superiori, per lo meno non subito”. 

Il commento del legale di Alessandro Casano, Michele Casano.

“Irricevibile” il ricorso di Carpi, il commento del legale di Alessandro Casano

“In pieno accoglimento delle difese svolte dal sottoscritto legale, e dall’avvocatura distrettuale dello stato di Genova per il Ministero dell’Interno-pref utg di Genova, il Tar Liguria, sez. ii^, pres. peruggia, rel. vitali, con sentenza n°245/2019 depositata oggi ha dichiarato irricevibile in quanto largamente tardivo rispetto ai termini di legge il ricorso del sig. Carpi.

Il Tar ha dichiarato del tutto tardiva anche la richiesta di accesso ai documenti relativi al procedimento elettorale, che era stata formulata dal sig. Carpi in vista della proposizione del ricorso.

Il Tar ha inoltre confermato che il ricorso non e’mai stato ritualmente notificato anche al sindaco eletto ed in carica dr. Claudio Scajola, controinteressato, ne’ tantomeno al Comune di Imperia, delle cui elezioni si tratta, con sua conseguente inammissibilita’, in violazione di precisi disposti di legge.

In ragione di cio’, il Tar non ha potuto neppure prendere in esame le doglianze dedotte nel ricorso dal sig. Carpi, sulle quali sono state comunque svolte puntuali difese ed articolate e documentate contestazioni, anche dall’avvocatura distrettuale dello stato di genova.il sig. Carpi e’ stato, infine, condannato al pagamento delle spese di lite:

  • € 2.000,00 oltre iva ed altri oneri di legge in favore del dr. Casano;
  • Ulteriori € 1.000,00 oltre oneri di legge in favore del Ministero dell’Interno.

In relazione alle inopinate affermazioni fatte dal sig. Carpi solo all’udienza di ieri (ma non nel ricorso depositato al tar), manifestando dubbi sulla stessa genuinita’ delle firme apposte a sostegno della sua lista “Alternativa Indipendente”, che possono integrare il reato di calunnia, il dr. Casano si riserva naturalmente ogni meglio vista iniziativa ed azione legale, a tutela della sua onorabilita’ e piena correttezza.

Personalmente, – infine – , nulla il mio assistito ha da temere da un’eventuale indagine della Procura di Imperia, che dovesse essere avviata in merito, a seguito della trasmissione degli atti disposta d’ufficio dal Tar con la sentenza stessa”.

QUI LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA

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