Il Tribunale di Imperia ha accolto i ricorsi presentati dai legali dell’ex Sindaco Paolo Strescino, annullando “per insussistenza dei presupposti per la loro emanazione” le ventuno multe da 6 mila euro, per un totale di 126 mila euro, notificategli dalla Provincia per la mancata autorizzazione degli scarichi fognari all’epoca in cui rivestiva la carica di primo cittadino.
In particolare, a Strescino veniva contestato lo “scarico troppo pieno della vasca di rilancio dei reflui urbani denominati ‘Ex Ferriere-Foce Impero'”.
Per la mancata autorizzazione degli scarichi fognari, il Tribunale ha invece condannato il Comune di Imperia (in quanto ente civilmente responsabile), riconosciute le circostanze attenuanti, al pagamento di 42 mila euro in favore della Provincia.
Per l’ex Sindaco, rappresentato dallo studio Boggio di Genova (avvocati Massimo Boggio, Simona Bardi, Gianluca Sacco e Alessia Sanna) si tratta della seconda assoluzione per il caso fogne dopo quella in sede penale dell’aprile 2015.
La sentenza
L’assoluzione nel processo penale
Nelle 18 pagine di sentenza, il Giudice Paolo Pesce ha respinto molte delle eccezioni presentate dalla difesa, in primis quella relativa proprio all’assoluzione di Strescino al termine del processo penale.
“La fattispecie sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Imperia – si legge – riguardava Strescino Paolo, nella qualità in allora di Sindaco di Imperia […] relativamente al reato generico di danneggiamento [….] e non per la fattispecie di reato cui all’art. 137 D.Lgs. 152/2006 (mancata autorizzazione scarichi fognari, ndr) che veniva invece contestato ad altro soggetto.
Inoltre, il procedimento penale ha avuto ad oggetto esclusivamente l’accertamento della sussistenza di sversamenti oltre i limiti di legge che, peraltro, il Tribunale di Imperia ha ritenuto in concreto non violati per mancanza dell’elemento oggettivo del reato in quanto ‘non esiste una legge che ponga dei limiti chimici o microbiologici relativi alle acque dei bacini portuali’.
Il Tribunale di Imperia concludeva quindi, quanto alla fattispecie del reato di danneggiamento, che ‘manca la prova della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato […] sotto forma -quanto meno- del deterioramento del corpo idrico interessato‘. Nessuna rilevanza assume pertanto la sentenza penale richiamata dai ricorrenti ai fini che ne occupano non sussistendo la riserva penale in merito alla violazione amministrativa di esercizio dello scarico di acque in assenza di autorizzazione […] né essendosi la sentenza penale occupata o pronunciata in merito alla carenza di autorizzazione allo scarico”.
Responsabilità di Amat?
“Secondo i ricorrenti il Comune di Imperia sarebbe privo di responsabilità in ragione di una competenza esclusiva in capo ad AMAT s.p.a. non solo della ‘gestione’, ma anche relativamente alle autorizzazioni per il funzionamento dell’impianto – si legge – Tale argomento appare infondato atteso che, come fondatamente rilevato dalla resistente Provincia, nei ricorsi in esame l’oggetto della contestazione è la mancanza di autorizzazione al funzionamento degli impianti, che, pacificamente ed incontestatamente sono di proprietà comunale e non di AMAT.
Solo il Comune poteva quindi chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione […] Inoltre, in plurimi atti prodotti in giudizio il Comune si qualifica espressamente come ‘titolare’ dell’attività de qua ed infine è proprio il Comune e non AMAT a richiedere alla Provincia l’autorizzazione al rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione degli sfioratori di cui trattasi e dette autorizzazioni vengono dalla Provincia rilasciate in capo al Comune.
Ed anche dalle emergenze testimoniali è risultato confermato come il Comuneintervenissecostantemente sull’impianto a mezzo dei propri tecnici congiuntamente ad AMAT per valutare e decidere gli interventi da effettuare in occasione di problematiche relative a episodi di cattivo o malfunzionamento dello stesso”.
Autorizzazione necessaria?
“Nel particolare caso in esame […] si è resa necessaria l’autorizzazione per i singoli elementi anche cosiddetti complementari o accessori quali gli sfioratori anche considerata la loro specifica rilevanza ed importanza al fine della effettuazione e di eventuali scarichi di acque reflue – si legge – Nel caso in esame quindi, in assenza di una autorizzazione generale che li ricomprendesse, è stato quindi correttamente verificato e sanzionato singolarmente ogni singolo elemento in quanto privo di autorizzazione ed idoneo alla creazione di singoli sversamenti di acque reflue nei corpi recettori”
Le colpe del Sindaco
“[…] si ritiene che l’Amministrazione Provinciale non abbia fornito idonea prova del fatto che il ricorrente Strescino, nella sua qualità di Sindaco, si sia reso effettivamente e personalmente autore delle violazioni che gli sono state contestate e neppure che abbia commesso specifiche omissioni in eligendo o in vigilando.
D’altronde nella presente materia è pacifico il principio secondo il quale debba essere sanzionato l’effettivo responsabile della violazione nonché (e ciò anche in caso di mancata individuazione dell’autore materiale della violazione) l’ente civilmente responsabile. E nel caso in esame la persona fisica concretamente responsabile delle violazioni contestate non risulta essere stato oggetto diprecisa individuazione.
Deve inoltre osservarsi come […] il Comune di Imperia abbia provveduto a depositare l’organigramma ed il funzionigramma del Comune dai quali emerge come le competenze di cui alle materie oggetto del presente giudizio (scarichi acque reflue e servizi di depurazione) fossero state assegnate al dirigente del settore 8° Ecologia (all’epoca Beppe Enrico, ndr) ed ha altresì prodotto gli atti concernenti la nomina del dirigente responsabile di tale servizio e delle funzioni ad esso specificatamente assegnate. Del resto le domande di autorizzazione versate risultano presentate proprio dal Dirigente di tale settore.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie difetti la prova quanto al comportamento assunto dal Strescino quale effettivo trasgressore e comunque difetti l’elemento soggettivo in capo allo stesso quale sindaco pro-tempore e si ritiene che lo stesso non possa quindi essere sanzionato personalmente”.
Circostanze attenuanti per il Comune
“Dagli atti di causa emerge come, pur non potendosi evitare l’elevazione delle suddette sanzioni, il Comune abbia prontamente posto in essere l’attività necessaria a regolarizzare la situazione in essere, provvedendo alla richiesta di rilascio delle autorizzazioni dovute e comunque sempre attivandosi per ridurre al minimo le conseguenze di eventuali carenze delle strutture venute in essere nel tempo.
Tenuto pertanto conto che le ordinanze ingiunzione emesse sono ciascuna dell’ importo di 6 mila euro e ritenuta opportuna la riduzione massima consentita fino a due terzi, ne deriva che ogni sanzione viene ridotta ad 2 mila euro.
Pertanto l’importo complessivo delle sanzioni irrogate al Comune di Imperia viene ridotte da 126 mila a complessivi 42 mila”.