9 Luglio 2026 08:42

Diano Marina: “il dehors sporge sull’aiuola”, ma il Tar smentisce il Comune. Annullata maxi richiesta da 57mila euro a un locale

In breve: Secondo i giudici la sporgenza della copertura non costituisce maggiore occupazione di suolo pubblico. Il Comune condannato anche al pagamento delle spese legali

Il TAR della Liguria, con sentenza pubblicata il 6 luglio, ha accolto il ricorso della società M & TL di Bruno Luca Italo & C. s.n.c., nel periodo di riferimento proprietaria del Bar Cosmo di Diano Marina, annullando il provvedimento con cui il Comune chiedeva il pagamento di 57.174,97 euro a titolo di indennità risarcitoria e imposta regionale per una presunta occupazione abusiva di suolo pubblico tra il 2021 e il 2025.

Secondo i giudici la sporgenza della copertura non costituisce maggiore occupazione di suolo pubblico. Il Comune condannato anche al pagamento delle spese legali

Secondo il Comune, il dehors del locale occupava 10 metri quadrati in più rispetto ai 99 concessi, poiché la copertura e la relativa grondaia sporgevano sopra un’aiuola pubblica adiacente. La società ha invece sostenuto che la superficie dovesse essere calcolata considerando esclusivamente lo spazio delimitato dai montanti verticali della struttura, senza includere la sporgenza della copertura.

Il Tribunale Amministrativo ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune e, entrando nel merito, ha stabilito che la semplice sporgenza aerea della copertura, posta a circa 2,50 metri dal suolo, non comportava una reale occupazione dell’aiuola né limitava il suo utilizzo da parte della collettività.

I giudici hanno inoltre precisato che, ai fini del rispetto della concessione, la superficie del dehors va calcolata sulla base dell’area racchiusa dai montanti verticali. Applicando questo criterio, il dehors risultava estendersi per 89,30 metri quadrati, quindi al di sotto dei 99 metri quadrati autorizzati.

Di conseguenza il TAR ha annullato gli atti di riscossione emessi dal Comune di Diano Marina e lo ha condannato a rimborsare alla società ricorrente 3.000 euro per le spese legali, oltre agli accessori di legge.

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