“Anomalo panorama istituzionale”. È una sentenza tanto tranchant quanto drammaticamente scoraggiante quella che ha chiuso il processo che vedeva sul banco degli imputati l’ex comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Luciano Zarbano.
L’alto graduato, oggi in servizio a Genova, è stato condannato a un anno di carcere, pena sospesa, per abuso d’ufficio, nell’ambito del processo per il mancato ritiro della patente di guida a Gianfranco Cabiddu, marito di Giuseppa Geremia, all’epoca dei fatti procuratore Capo della Repubblica a Imperia.
Oltre a Zarbano, che ha chiesto il rito abbreviato, risultano imputati, lo ricordiamo, con la formula del rito ordinario, anche lo stesso Cabiddu e il Maggiore David Egidi, all’epoca dei fatti Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Imperia.
Il colonnello dei Carabinieri Zarbano condannato per abuso d’ufficio: la ricostruzione
Il giudice per l’udienza preliminare Anna Bonsignorio, nelle motivazioni di condanna, ha sposato la versione fornita dal Maggiore Egidi sostenendo che “l’elemento portante dell’impianto accusatorio è indubbiamente costituito dalle dichiarazioni del Maggiore Egidi”.
In sostanza, secondo il giudice, Zarbano avrebbe favorito Cabiddu ritardando la notifica della sospensione delle patente per “ingraziarsi” la moglie, l’allora Procuratore capo Geremia.
Proprio in riferimento a Zarbano, il giudice scrive: “La qualifica rivestita dal pubblico ufficiale, al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri, e le circostanze dell’abuso, attentamente realizzato attraverso lo schermo del sottoposto quale artefice formale dell’irregolarità, con l’obiettivo di spendere il risultato nei rapporti col Procuratore, gettano una discreta ombra sulla sua condotta”.
L’inchiesta, si evince dalle motivazioni, ha preso il via da una telefonata, registrata dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sulle cosiddette “autopsie fantasma”, tra la dott.ssa Del Vecchio, direttore del dipartimento di Medicina Legale dell’Asl Imperiese, e la dott.ssa Curcio, Vpo della Procura di Imperia, contenente espressi riferimenti a pressioni ricevute dalla dott.ssa Del Vecchio per rinnovare la patente a Cabiddu.
La ricostruzione cronologica dei fatti
- La MCTC di Cagliari emetteva nei confronti di Cabiddu primo provvedimento 04/07/13 di revisione della patente di guida (Cat. C) mediante nuovo esame d’idoneità tecnica a seguito di azzeramento del punteggio, notificato a mezzo servizio postale per compiuta giacenza il 27/08/13 alla residenza di Villanovaforru (VS).
- L’inottemperanza all’invito a sottoporsi all’esame di revisione nel termine prescritto di giorni 30, dava luogo alla successiva emissione da parte della MCTC di Cagliari del decreto di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida in data 25/11/13.
- A differenza della revisione, la notifica del decreto di sospensione è devoluta agli organi di polizia, che devono provvedere al materiale ritiro del documento (art. 126 bis co.6 CdS). Pertanto la MCTC trasmetteva il provvedimento per la notifica ai Carabinieri territorialmente competenti del luogo di residenza del Cabiddu. Ma trascorrevano un paio di mesi, senza che la notifica venisse effettuata perché il Cabiddu, pur residente a Villanovaforru (VS), di fatto non vi dimorava.
- Con nota del 12/02/14 la Stazione CC di Lunamatrona (VS) trasmetteva il provvedimento di sospensione della patente alla Stazione CC di Imperia, nel cui territorio Cabiddu era domiciliato ad Imperia, con richiesta di procedere a notifica ed inserimento in banca dati SDI.
- La Stazione CC Imperia ometteva sia la notifica, sia l’inserimento allo SDI, in tal modo consentendo al Cabiddu di circolare con la patente fino alla data del 09/10/14 quando infine, superato il problema del visus attraverso due operazioni di cataratta, sosteneva con esito positivo l’esame d’idoneità tecnica.
- La notifica veniva operata solo in data 09/10/14, a distanza di ben 8 mesi, quando la sospensione risultava ormai priva di effetti, per avere Cabiddu sostenuto lo stesso giorno, presso la MCTC d’Imperia, l’esame d’idoneità tecnica: dalla relata in atti, la notifica risultava effettuata dal Maggiore Egidi all’epoca Comandante della Compagnia CC di Imperia.
La versione di Egidi
Nel febbraio 2014 il Comandante Provinciale Colonnello Zarbano lo informò essere in arrivo alla Stazione Carabinieri di Imperia una raccomandata proveniente dalla Stazione CC Villanovaforru, gli ordinò di farsela consegnare dal militare addetto alla ricezione e di custodirla senza aprirla in attesa di ulteriori disposizioni, non gli specificò di cosa si trattasse al di là del riferimento a Villanovaforru paese natale di Cabiddu: egli si attenne alle disposizioni […] avvertì il Comandante della Stazione d’Imperia Maresciallo Gianoli di consegnargli la raccomandata non appena fosse pervenuta, e la custodì nel proprio ufficio, poi in 3-4 occasioni ricordò al Colonnello Zarbano l’esistenza della lettera, ma non ricevette ulteriori disposizioni, e da ultimo gli venne risposto che la questione sarebbe stata definita al rientro dalla licenza estiva.
Dunque nel mese di settembre 2014 egli consegnò la busta al Colonnello Zarbano, il quale la aprì in sua presenza, e solo in quel momento egli apprese trattarsi del provvedimento di sospensione della patente di Cabiddu emesso dalla MCTC di Cagliari; a quel punto Cabiddu venne contattato e si presentò al Comando, ove il Colonnello Zarbano lo informò che doveva essergli notificata la sospensione della patente, ma Cabiddu chiese tempo, parlò di ‘bollettini, autoscuola, motorizzazione’ e il Colonnello Zarbano decise non procedere in quell’occasione alla notifica.
Il Maggiore Egidi, continuando a conservare l’atto che il Colonnello gli aveva ridato subito, continuò a sollecitare Cabiddu a ripresentarsi per la notifica, finché il successivo mese d’ottobre Cabiddu si presentò presso il suo ufficio, egli compilò la relata di notifica e gli chiese di consegnare la patente; solo in quel momento apprese che l’esame di guida era stato superato perché Cabiddu gli mostrò l’attestato della MCTC , e pertanto non occorreva il ritiro della patente come confermatogli dal Direttore della MCTC d’Imperia contattato sul cellulare fornitogli da Cabiddu.
L’attendibilità delle dichiarazioni del Maggiore Egidi
“Appare arduo ipotizzare – scrive il giudice nella sua disamina – che il Maggiore Egidi, Comandante della Compagnia, sia giunto a chiamare in causa il superiore Comandante provinciale, rispetto al quale pativa anche il distacco gerarchico con cui veniva trattato, senza che ciò corrispondesse al vero.
E appare semplicistico ritenere che in tal modo Egidi si sarebbe discolpato trincerandosi dietro l’esecuzione di un ordine superiore: innanzitutto si tratta di dichiarazioni rese da un alto ufficiale dei Carabinieri, che oltre ad assumere obblighi del testimone, incarna i doveri di correttezza e lealtà derivanti dall’appartenenza all’Arma, e naturalmente ciò va a sostegno della sua credibilità, che non può essere esclusa tout court attribuendosi al medesimo una condotta calunniatoria senza concrete ragioni per dubitare della genuità della sua testimonianza.
Peraltro, volendo porsi nell’ottica di false dichiarazioni a discolpa, per Egidi sarebbe stato più semplice attribuire il ritardo a sottoposti o inventare qualsiasi altro inconveniente: un’accusa al Comandante provinciale, certamente destinata a non cadere nel vuoto, non può trovare altra spiegazione se non la volontà di Egidi, una volta posto di fronte al fatto di riferire correttamente il vero, cosa che per altro lo penalizza perchè rivela la sua partecipazione nella condotta illecita, quantomeno nel secondo momento per l’omessa notifica perdurata un mese dopo l’apertura del plico”.
Egidi e il rapporto con Zarbano
“Nell‘interrogatorio al P.M., posto di fronte alla contestazione a suo carico, il Maggiore Egidi spiegava la propria condotta in relazione al difficile rapporto che lo legava al Colonnello Zarbano […[
‘Non nego che in astratto avrei dovuto segnalare quanto meno al Comandante della Regione che Zarbano mi aveva ordinato di trattenere una busta che conteneva un atto che doveva essere notificato ad una persona. Non lo feci perché i rapporti con Zarbano sono stati sempre improntati ad una rigidità gerarchica nei miei confronti che io ho patito e che non ho mai compreso. Di fatto ero in una situazione psicologica di sudditanza”.
I dubbi sulla versione del Colonnello Zarbano
“Zarbano riconosce d’essere stato avvisato da Cabiddu circa l’arrivo dalla Sardegna di un qualche provvedimento riguardante la sua patente, e di avere incaricato Egidi di farsi consegnare la busta dal Comandante di Stazione quando fosse pervenuta.
Ma la via di mezzo imboccata da Zarbano, per cui egli si sarebbe limitato ad incaricare Egidi di notificare l’atto con la massima riservatezza, su richiesta di Cabiddu, preoccupato che giungesse a conoscenza della moglie, mentre sarebbe rimasto totalmente all’oscuro del successivo ritardo nella notifica verosimilmente dovuto ad iniziativa personale di Egidi, assume scarso senso logico: innanzitutto la notifica per prassi avviene riservatamente e non si vede come e perché avrebbe dovuto giungere a conoscenza della moglie; inoltre l’intero meccanismo messo in atto da Cabiddu, coinvolgendo un mare di persone fin dalla Sardegna, va ben oltre tale scontata finalità; del resto, se Cabiddu avesse voluto rivolgersi direttamente ad Egidi avrebbe potuto farlo, mentre pacificamente risulta che Cabiddu si sia rivolto in prima persona al Colonnello Zarbano.
La versione di Egidi è sostanzialmente riscontrata dal Maresciallo Gianoli, le cui dichiarazioni parrebbero addirittura confermare che, all’arrivo della missiva dalla Sardegna, Egidi non ne conoscesse il contenuto se non trattarsi di comunicazione riguardante il marito del Procuratore e solo in seguito avesse appreso trattarsi di provvedimento della Motorizzazione”.
Il giudice, tra le righe, “critica” anche la linea difensiva del Colonnello Zarbano: “[…] non appena la discovery degli atti consente al Colonnello Zarbano di apprendere che quella è la fonte d’accusa a suo carico, la strategia difensiva viene indirizzata a minarne la credibilità (di Egidi, ndr), giungendo addirittura a fantasiose considerazioni su un ipotetico disagio psichico del sottoposto, che non trovano il minimo riscontro, e curiosamente non risultano mai sollevate prima nelle competenti sedi”.
Il piano di Cabiddu per evitare che gli fosse ritirata la patente
A partire dal 25/11/13 data in cui la MCTC di Cagliari emette il provvedimento di sospensione della patente, Cabiddu mette in moto tutto un meccanismo volto ad evitare che gli venga ritirata la patente, coinvolgendo una serie di personaggi in grado d’incidere in vario modo sulla pratica, tra cui il Col. Zarbano.
[…] i contatti intervenuti nei momenti-cardine coi principali riferenti della pratica-patente, in Sardegna come ad Imperia, non sono casuali, ma rivolti ad una precisa finalità, puntualmente raggiunta: benché Cabiddu si rechi in Sardegna a fine gennaio 2014 e prenda contatti con l’App.Sc. Masala della Staz. CC Lunamatrona, il provvedimento di sospensione non gli viene notificato, per essere poi trasmesso alla Staz. CC Imperia ove egli dimora.
Ma vi è di più, la richiesta di notifica del provvedimento di sospensione (di cui Cabiddu è comunque informato) viene trasmessa alla Stazione CC. Imperia, non per posta elettronica DOCSPA, come ordinariamente avviene, bensì a mezzo raccomandata, e la differenza non è di poco conto perché proprio l’impiego di tale mezzo consente d’intercettare la missiva.
La finalità perseguita da Cabiddu attraverso l’intera movimentazione è all’evidenza quella ottenuta, ossia evitare che gli venga notificato il provvedimento di sospensione e gli venga ritirata la patente, così da continuare ad utilizzarla indebitamente per tutto il tempo occorrente a sottoporsi a duplice intervento di cataratta per recupero del visus per poi sostenere l’esame di idoneità tecnica (previsto a seguito di revisione della patente per azzeramento punti, ndr).
Il profilo di Cabiddu secondo il giudice
… la movimentazione messa in atto da Cabiddu è coerente col suo profilo, emerso a tutto tondo dall’indagine, dalle dichiarazioni pienamente concordi di testi e imputati: Cabiddu si ammanta dell’appartenenza in gioventù all’Arma dei Carabinieri (da cui in realtà fu congedato nel 1977 con grado di Carabiniere per insufficienza nella qualifica) e soprattutto sfrutta la visibilità legata alla carriera della moglie per intessere relazioni con tutte le figure istituzionali di rilievo, e stabilirealcuni rapporti che certamente vanno oltre i contatti istituzionali“.
I rapporti interpersonali tra Cabiddu, Zarbano e Egidi
[…] le centinaia di contatti telefonici intercorsi tra Cabiddu e il Colonnello Zarbano evidenziati dall’esame dei tabulati (nr. 370 contatti nell’arco di due anni), unitamente alle dichiarazioni della dott.ssa Geremia, riscontrate dalla dott.ssa Pradella […] svelano l’esistenza di un rapporto di frequentazione tra i due soggetti che spiega il favoritismo, a riscontro di quanto puntualmente dichiarato da Egidi (fin dall’inizio) e negato radicalmente da Zarbano (soprattutto nel primo interrogatorio, reso all’oscuro degli atti d’indagine).
Si registrano anche n. 264 contatti di Cabiddu col Maggiore Egidi: ma questi non nega la frequentazione con Cabiddu , tuttavia attribuisce al Colonnello Zarbano un rapporto più stretto e confidenziale, anche perché egli aveva fatto un passo indietro subito dopo l’arrivo del Colonnello, che intendeva gestire autonomamente i propri rapporti col Procuratore.
All’esame per la patente: “è una persona importante, trattalo bene”
Nelle motivazioni della sentenza figura anche un passaggio sull’esame della patente.
“Veniva sentito Bascianelli, titolare di autoscuola che il 9/10/2014 accompagnò con il camion Cabiddu all’esame tecnico di revisione: Cabiddu gli era stato segnalato dal dott. Muscio medico della Polizia, con cui aveva rapporti di lavoro da 20 anni, dicendogli che ‘era una persona importante’ e di trattarlo bene, pertanto non aveva fatto pagare al candidato il corrispettivo dovuto di 80 euro”.
Le motivazioni della condanna
- accertata la volontà della condotta illegittima (non imputabile a disguido, dimenticanza o negligenza) tenuta dal pubblico ufficiale (Zarbano,ndr) ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito (Cabiddu, ndr) col quale intercorrevano stretti rapporti, e improduttiva di effetti per chiunque altro, appare comprovato il dolo intenzionale.
- l’obiettivo ultimo era la spendita del favore con la dott.ssa Geremia proprio in ragione del risultato di concreta utilità conseguito dal marito.
- la patente di guida costituiva di fatto un’utilità per Cabiddu, il quale ha interessato diversi soggetti istituzionali per impedire che gli venisse ritirata, ha cercato la compiacenza dei medici-legali per la verifica dei requisiti di idoneità fisica, infine ne ha chiesto il rinnovo con declassamento da C a B per evitare di passare in Commissione medica.
- non vi è dubbio che tale concreta utilità configurasse anche un vantaggio patrimoniale, ossia quanto meno un interesse a risparmiare le spese dovute all’impiego di mezzi alternativi di trasporto pubblico e privato, e comunque un accrescimento della situazione giuridica soggettiva beneficiando del valore intrinseco dell’abilitazione alla guida”.