Arera, l’Autorità nazionale per il controllo sull’energia e l’acqua ha approvato oggi le tariffe disposte dall’Ato idrico imperiese, azzerando però i conguagli del 2020 e 2021 e imponendo la restituzione agli utenti di un totale di 2.294.666 euro. Tutti gli importi tariffari dovranno pertanto essere rideterminati.
L’Autorità impone alla Provincia di indicare i termini per il recupero a favore dell’utenza in modo da non pregiudicare la gestione dell’Ato idrico
La disposizione emessa da Arera prevede “di concludere, con riferimento al periodo 2024-2029 considerato dal MTI-4, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 4 della deliberazione dell’Autorità 639/2023/R/IDR, proposto dalla Provincia di Imperia, per il gestore Rivieracqua S.p.A.”.
Lo stesso provvedimento dispone “l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il periodo 2020-2021 ai sensi di quanto previsto dal comma 8.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in ragione dell’avvenuta fatturazione del consumo minimo impegnato alle utenze non domestiche per il predetto biennio, ponendo – ai fini dei conguagli – il moltiplicatore ϑ pari ad 1 con riferimento alle menzionate annualità” e di “azzerare la quota dei conguagli (pari a 3.955.271 euro) il cui recupero era stato inizialmente differito successivamente al 2029″.
Nella tabella allegata alla delibera di Arera viene indicato in 2.294.666 “l’importo residuo da recuperare a favor dell’utenza (a partire dal 2026, nell’ambito delle componenti di conguaglio delle future predisposizioni tariffarie)” e dispone “di prevedere, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione dell’Autorità 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati“.
L’Autorità dispone infine “di richiedere al competente Ente di governo dell’ambito di individuare ed esplicitare, in sede di primo aggiornamento biennale, i termini per il recupero a favore dell’utenza, a partire dal 2026, dell’importo in modo da non pregiudicare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; di richiedere al medesimo Ente di governo lo svolgimento delle attività declinate in premessa, atte a consentire la tempestiva adozione – per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto – del criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, secondo quanto previsto dal TICSI”.






