6 Maggio 2026 15:51

Avvocato imperiese blocca l’estradizione di un imprenditore turco accusato in patria di reati finanziari per milioni di euro / Il caso

In breve: Respinta la richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di un 45enne turco difeso dall'avvocato imperiese Hakan Eller

La Corte d’Appello di Torino ha respinto la richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di un imprenditore turco di 45 anni, arrestato in Italia nel novembre dello scorso anno sulla base di un mandato di cattura internazionale. Con la sentenza emessa il 26 febbraio, i giudici torinesi hanno dichiarato non sussistenti le condizioni per la consegna, revocando contestualmente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A difendere l’uomo è stato l’avvocato imperiese Hakan Eller.

Respinta la richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia nei confronti di un 45enne turco difeso dall’avvocato imperiese Hakan Eller

Secondo la richiesta di estradizione, il 45enne avrebbe commesso i reati di abuso di fiducia e riciclaggio nell’ambito della gestione di un’importante azienda turca che si occupa di attrezzature sanitarie. L’accusa sostiene che, ricevute fiduciariamente alcune società con l’impegno di risanarle e poi ritrasferirle, l’imprenditore non avrebbe rispettato gli accordi, trattenendo partecipazioni societarie e disponendo trasferimenti di fondi a proprio vantaggio.

Tra gli elementi richiamati figurano una fattura da oltre 18 milioni di dollari statunitensi relativa alla cessione di una società e movimenti bancari segnalati dall’autorità turca antiriciclaggio, dai quali emergerebbero afflussi per oltre 1,3 miliardi di lire turche. Nell’ambito delle società oggetto di indagine, egli avrebbe inoltre ricevuto quasi 14 milioni di TL ed effettuato pagamenti per oltre un milione di TL. In sede civile era stata inoltre prospettata un’appropriazione complessiva fino a 65 milioni di dollari, circostanza però non ritenuta provata dal Tribunale civile di Amsterdam.

Le questioni sollevate dalla difesa

La difesa sostenuta dall’avvocato Eller si è articolata su tre punti principali:

1. Mancanza di gravi indizi di colpevolezza.
La difesa ha sostenuto che la documentazione trasmessa dalla Turchia fosse generica, contraddittoria e priva di una chiara ricostruzione delle condotte penalmente rilevanti. In particolare, non sarebbe stato individuato con precisione il reato presupposto del riciclaggio né chiariti tempi, modalità e destinazione dei presunti trasferimenti di denaro. Le accuse, secondo la difesa, si fonderebbero in larga parte sulle dichiarazioni della persona offesa e su atti prodotti dalla sua stessa iniziativa.

2. Difetto di doppia incriminazione.
È stato evidenziato che l’“abuso di fiducia” contestato non troverebbe una corrispondenza automatica nel diritto penale italiano. Quanto al riciclaggio, la difesa ha sottolineato che, anche a voler ipotizzare un’appropriazione indebita come reato presupposto, le condotte descritte rientrerebbero semmai nell’ambito dell’autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.), fattispecie che richiede operazioni idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, elemento non adeguatamente descritto negli atti.

3. Rischio di violazione dei diritti fondamentali.
La difesa ha infine richiamato le criticità del sistema carcerario e giudiziario turco, nonché il rischio di trattamenti contrari alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Sono stati prodotti documenti relativi airapporti tra la persona offesa e ambienti politici di alto livello, ritenuti idonei a far temere una compromissione delle garanzie difensive.

La Corte d’Appello ha ritenuto fondate, in particolare, le censure relative alla carenza di gravi indizi e al difetto di doppia incriminazione, osservando che la vicenda presenta forti profili civilistici e societari e che gli elementi forniti non consentono di configurare con sufficiente chiarezza reati punibili anche secondo l’ordinamento italiano. Ha inoltre ravvisato un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di consegna.

Pur non essendo provata l’appartenenza etnica curda dell’estradando, come invece dichiarato dall’uomo, la Corte ha comunque ritenuto che il quadro complessivo rafforzi il rischio di trattamenti lesivi dei diritti fondamentali.

Per tali motivi, l’estradizione è stata respinta e la misura cautelare revocata.

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