24 Novembre 2024 17:50

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24 Novembre 2024 17:50

L’AVVOCATO RISPONDE… SINISTRI STRADALI. L`OFFERTA DELL`ASSICURAZIONE È TROPPO BASSA. COSA POSSO FARE? /IL PARERE

In breve: Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

andi collage assicurazione

IMPERIA – Questa settimana la rubrica di consulenze legali di ImperiaPost si occuperà di sinistri stradali. Grazie alla collaborazione dell’avvocato R. Tahiri, i lettori potranno formulare alcune domande di carattere generale sui problemi/questioni che si trovano a dover affrontare.

LA DOMANDA:

“Buongiorno, dopo alcuni mesi di attesa ho ricevuto un assegno dall’assicurazione della controparte, l’importo però lo ritengo molto più basso rispetto ai danni che ho subito! Cosa posso fare? Lo posso incassare e chiedere poi che mi venga risarcito il resto?”

IL PARERE:

Nel momento in cui la Compagnia assicurativa formula regolarmente l’offerta nei termini previsti, il danneggiato può decidere se accettare o rifiutare la stessa.
Ai sensi dell’articolo 148 comma 6 del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’Impresa di assicurazione provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Il danneggiato sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Se il danneggiato, invece, rifiuta l’offerta della Compagnia o non risponde affatto, l’Assicurazione dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta, entro lo stesso termine. L’importo in tal modo corrisposto sarà trattenuto quale acconto sull’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Nel caso di specie potrà incassare l’assegno inviando una raccomandata all’assicurazione in cui viene specificato che l’incasso dell’assegno ad offerta avviene a puro titolo di acconto sul maggior danno subito e di non firmare nulla che non sia chiaro.

Comunque, l’incasso di un assegno non determina la chiusura del sinistro e la relativa accettazione. La pratica si ritene conclusa solamente dopo la firma di un documento, chiamato quietanza, in cui si dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla Compagnia. Successivamente potrà valutare insieme a un legale le meglio viste azioni nei confronti dell’Assicurazione per vedersi riconoscere il maggior danno.

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Mandate le vostre domande, ogni settimana saranno pubblicati i pareri dell’avvocato Tahiri.

Le domande dovranno essere inviate alla mail di redazione: redazione@imperiapost.it  con Oggetto: “Consulenza legale”.

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