27 Novembre 2024 06:01

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27 Novembre 2024 06:01

Prescrizione, emendamento al DDL anticorruzione: avvocati in sciopero anche a Imperia. “Iniziativa improvvida”

In breve: A spiegare le motivazioni della protesta, con una nota stampa, l'avvocato Marco Bosio, presidente della Camera Penale Imperia Sanremo

Aule deserte questa mattina in Tribunale a Imperia per lo sciopero degli avvocati contro l’emendamento al DDL anticorruzione sui termini della prescrizione, annunciato dal Ministero della Giustizia Alfonso Bonafede.

L’astensione degli avvocati che ha preso il via nella giornata odierna,  proseguirà sino a venerdì 23 novembre.

A spiegare le motivazioni della protesta, con una nota stampa, l’avvocato Marco Bosio, presidente della Camera Penale Imperia Sanremo.

Emendamento al DDL anticorruzione: avvocati in sciopero anche a Imperia

“Le Camere Penali del Distretto di Corte d’Appello di Genova, preso atto delle recenti ‘ esternazioni con le quali del Ministro della Giustizia ha annunciato un emendamento al DDL anticorruzione – finalizzato a istituire la sospensione del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo . grado – esprimono preoccupazione per una iniziativa tanto estemporanea quanto improvvida e stigmatizzabile per le modalità adottate e le offensive aggettivazioni utilizzate. Allarmante è il tentativo di intervenire su un istituto fondamentale del nostro codice, peraltro già oggetto di numerosi interventi di riforma, utilizzando in chiave strumentale uno strumento destinato invece ad integrare e modificare il testo di una disposizione normativa.

Peculiare che tale iniziativa’ sia proposta nell’ambito di un disegno di legge avente ad oggetto le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione: sola considerazione che il termine di prescrizione per il delitto di corruzione è disegno di legge.

Altresì inattuale, ove si consideri che, negli ultimi 10 anni, le dichiarazioni di prescrizione in Italia si sono ridotte del 40%.

Oggi, secondo i dati offerti dal Minisrtero della Giustizia, neppure il 10% dei processi finisce con la prescrizione: dato che può essere considerato fisiologico in un sistema che prevede l’azione penale obbligatoria.

Evidente la incostituzionalità della ipotizzata riforma, palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza del processo: non può considerarsi civile e democratico un sistema che, in violazione di principi tanto condivisi da essere inseriti nella Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, istituisca un computo anomalo e innaturale del decorso del tempo, per sfuggire all’obbligo di garantire che il giudizio intervenga entro un tempo ragionevole. 

La proposta emendativa non affronta il problema vero, costituito dalla durata dei processi, e pretende di affrontarlo attraverso la semplice eliminazione dell’effetto che esso produce.

Attraverso tale operazione, l’autore elude la necessità di affrontare le cause che hanno determinato l’esistenza di un numero di processi evidentemente incompatibile rispetto alle risorse disponibili, la necessità di affrontare con serietà il tema della obbligatorietà dell’azione penale, della riforma organica del codice sostanziale , della necessità di investimenti straordinari.

Biasimevole la circostanza che, a corredo delle esternazioni, il Ministro abbia utilizzato espressioni chiaramente offensive del ruolo del difensore: occorre ancora una volta evidenziare come la prescrizione non sia un “cavillo” o un “mezzuccio” che può essere manovrato dagli avvocati: i tempi del processo sono decisi dal giudice e qualunque rinvio su richiesta dell’imputato o del difensore, “congela” la prescrizione. Costituisce ormai fatto notorio la circostanza che la maggior parte delle prescrizioni (oltre il 60%) si verifica nella fase delle indagini preliminari, quando la difesa non ha spazi d’intervento .

Iniziative di riforma, quale quella proposta, sono destinate a creare la categoria degli “eterni imputati”, ma anche delle “eterne vittime del reato”: anch’esse dovranno attendere i tempi infiniti del processo.

L’avere impedito che il singolo sia esposto vita natural durante ai capricci ed alle scelte, anche politiche, del potere di turno, con La limitazione della facoltà dello Stato sovrano di sottoporre a processo ed a pena i propri sudditi, sempre e comunque, e la base fondante di uno Stato di Diritto imprescindibile garanzia per una democrazia; garanzia di libertà e civiltà che non può essere spazzata via da una improvida e meramente strumentale iniziativa del politico del momento”.

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