22 Novembre 2024 19:08

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22 Novembre 2024 19:08

Coronavirus: la Liguria è in fascia gialla. Ecco tutte le limitazioni previste

In breve: Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Come annunciato poco fa dal premier Giuseppe Conte, da venerdì 6 novembre la Liguria entrerà a far parte della “zona gialla”, ovvero sarà nel gruppo delle regioni a “criticità moderata” per quanto riguarda la diffusione dell’epidemia da Coronavirus.

Insieme alla Liguria, altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Coronavirus: Liguria, ecco tutte le limitazioni previste

Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

  • divieto di circolare tra le 22 e le 5, salvo comprovati motivi di lavoro, salute e necessità. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
  • chiusura di bar e ristoranti alle 18. Asporto consentito fino alle ore 22. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio;
  • restano chiuse palestre, piscine, teatri e cinema. Aperti i centri sportivi;
  • riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, fatta eccezione per studenti con disabilità. Didattica in presenza per scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno);
  • chiusura di musei e mostre;
  • chiusura delle università, salvo alcune attività per matricole e laboratori;
  • sospensione di attività di sale giochi e bingo, sale scommesse e slot machine.

Ecco, nel dettaglio, le disposizioni illustrate nel DPCM firmato ieri dal premier Conte (clicca qui per scaricarlo).

Coprifuoco

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

Stop concorsi

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.

Scuole – didattica a distanza al 100% alle Superiori – mascherina obbligatorio in aula

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Chiusura centri commerciali nel weekend

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Mezzi pubblici – capienza massima 50%

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con
esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Sport

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

Stop Crociere

Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando il
completamento delle crociere in atto entro l’8 novembre 2020, dalla data di adozione del presente DPCM sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

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