23 Dicembre 2024 06:00

23 Dicembre 2024 06:00

Imperia: morte sub Gianni Previato, PM chiede condanna per i due imputati. “Annegato perché senza salvagente”/La discussione

In breve: La difesa ha chiesto l'assoluzione per i due imputati, Marco Cuppari e Massimiliano Tortorella: "Comportamento del Previato abnorme. Andava a una velocita di 17 nodi, in porto, senza dispositivi di sicurezza".

Due anni e sei mesi di carcere per Marco Cuppari e un anno e 8 mesi per Massimiliano Tortorella, ex soci della Marittima Sub Service. Queste le richieste di condanna del PM Lorenzo Fornace, in Tribunale a Imperia, dinnanzi al giudice monocratico Antonio Romano, nell’ambito del processo per la morte del sub 26enne Gianni Previato, avvenuta il 29 maggio del 2013 all’interno del porto turistico di Imperia a seguito di un tragico incidente a bordo di un gommone.

L’accusa, per Massimiliano Tortorella (difeso dagli avvocati Davide La Monica e Giovanni Di Meo) e Marco Cuppari (difeso dall’avvocato Marco Bosio) è di omicidio colposo.

Quel 29 maggio, Previato uscì sul gommone insieme a un collega per un intervento urgente su un’imbarcazione, ma, durante il tragitto avvenne uno schianto contro un moletto a causa del quale il sub 26enne cadde in acqua e venne ritrovato senza vita alcune ore dopo.

Nella propria requisitoria il Pm, sostenuto anche dalla parte civile, ha puntato sulle modifiche al gommone, che lo hanno reso ingovernabile, e sull’assenza delle misure di protezione, segnatamente il giubbotto salvagente.

Il processo è rinviato al prossimo 11 aprile 2022 per la sentenza.

La discussione

Pm Lorenzo Fornace

“Parliamo della morte di uno sventurato giobvane. Una morte riconducibile, oltre ogni ragionevole dubbio, all’annegamento, e che ha fatto seguito a una caduta in acqua della vittima. Come si evince dalle foto dell’imbarcazione e del soppalco in cemento armato del pontile, l’impatto è stato molto violento. Il gommone viaggiava a una velocità tra i 15 e i 17 nodi, ben oltre il limite consentito, ovvero 3 nodi. 

La vittima conduceva l’imbarcazione in posizione eretta. Il gommone doveva raggiungere lo specchio acqueo antistante la cantieristica, dove c’era la Dea Diana. Il soppalco in cemento armato era l’ultimo ostacolo prima dell’arrivo a destinazione.

Sul corpo della vittima era presente una evidente ferita nella regione sottomentoniera, dovuta secondo il perito a un severo impatto contro qualche struttura. Non è stato possibile, però, capire dove si sia verificato tale impatto. La ferita sottomentoniera, come evidenziato dal perito, può aver avuto un riflesso encefalico, contribuendo a una condizione di semi incoscienza del Previato.

Previato, inoltre, aveva appena mangiato, era in fase di digestione. L’effetto congestizio può causare uno stato di semi incoscienza. Ecco spiegato perché il povero Previato, dotato di una straordinaria acquaticità, quello acqueo era il suo ambiente, muore per annegamento. Un soggetto con quelle capacità acquatiche è arrivato alla morte per annegamento per un meccanismo combinato di semi incoscienza e congestione. E’ però da escludere che la morte possa essere sopravvenuta solo per congestione.

Un altro aspetto da chiarire è: l’alta velocità è stata frutto di un’iniziativa estemporanea del Previato o era in qualche modo derivante da una situazione di urgenza?

La Marittima Sub Service era stata sollecitata a un intervento urgente sulla Dea Diana per via di una improvvida manovra del conducente che aveva avviato i motori prima che fosse terminato il varo. Qualcuno doveva liberare l’elica, rimasta incastrata (‘incattivata’) a una delle cinghie. L’imbarcazione non poteva manovrare e sbatteva contro la banchina, a causa del forte vento. Era una situazione di oggettiva difficoltà. 

Il compito dei due sub era quello di liberare l’elica. Sappiamo dalle testimonianze che Cuppari telefonò a Previato per comunicargli che doveva andare il più veloce possibile, urgentemente, al posto di alaggio e varo. Cuppari intimò ai suoi dipendenti di andare sul posto il più veloce possibile. A dirlo è il collega di Previato, con lui sul gommone al momento dell’incidente. 

L’incidente fu causato da uno scarto verso destra del gommone. Si tratta di un concorso di colpa evidente della vittima. Il gommone era stato modificato. In che modo? Con l’avanzamento della consolle a prua, sul gavone di prua. Quel gommone, però, era concepito per una guida seduta, a cavalcioni, con una consolle molto arretrata. Una posizione di maggiore stabilità.

L’avanzamento e il conseguente innalzamento della consolle determinarono la posizione eretta alla guida di Previato che, per altro, non aveva altre possibilità di tenersi se non il timone. Sulla consolle, infatti, non c’era neanche un tientibene.

Quel gommone, così come modificato, presentava un tasso di ingovernabilità elevatissimo, soprattutto ad alte velocità. Doveva inoltre essere iscritto al registro nautico, il che avrebbe comportato la visita di un organo di controllo che avrebbe così potuto identificare eventuali anomalie.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro che a sua volta deve poi anche vigilare sul rispetto delle normative. In realtà questi giubbotti non erano stati messi a disposizione e lo stesso Cuppari, in udienza, ha spiegato che sul gommone non c’erano perché soggetti a furto, aggiugendo che erano dentro i locali spogliatoi e che ‘se un operatore aveva piacere lo metteva’. Questa, a mio modo di vedere, è una confessione.

In ultimo, non va dimenticato che Previato lavorava in nero. 

Per questo chiedo la condanna entrambi gli imputati. Chiedo di riconoscere le attenuanti generiche a Tortorella perché quest’ultimo si è tuffato in acqua per soccorrere Previato che era anche un amico, oltre che un collega. Non ritengo si possano concedere le attenuanti a Cuppari per il suo comportamento processuale, ma anche per l’assesnza di un profilo di resipiscenza”.

Parte Civile

“C’e un’ombra in questo processo, che è il concorso di colpa della vittima. A mio modo di vedere non c’è. Purtroppo la causa di questa perdita di controllo del gommone non la sapremo mai. Sappiamo però per certo che Previato non doveva essere in quella posizione e doveva avere il salvagente.

Su un’imbarcazione taroccata, con motore di potenza spropositata rispetto al gommone, non avevano messo le necessarie disposizioni di sicurezza. Il Pm ha parlato del salvagente da indossare nei trasferimenti, ma il problema è che dovevano essere vestiti entrambi da sub. Previato, invece, era in giacchetta e stivali. Se Previato avesse avuto la muta non solo avrebbe potuto soccorrere il collega, ma salvare se stesso.

Il datore di lavoro deve obbligare i dipendenti al rispetto delle normative, arrivando anche al licenziamento in caso di mancata ottemperanza. 

Per questo chiedo di riconoscere la penale responsabilità degli imputati e un risarcimento alla parte civile da quantificare in sede civile, con una provvisionale, in questa sede, di 168.250 euro come importo minimo”.

Marco Bosio – difesa Cuppari

“Inizierei con un’immagine, poco prima dell’urto con il pontile, che ritrae il collega di Previato sdraiato sul tubolare sinistro del gommone mentre a tutta velocità cercano di raggiungere la dea Diana. Una posizione anomala, assunta, ha dichiarato, perché aveva freddo. Una condotta che fa il paio con il comportamento imprudente di Previato e che è un esempio lampante di come non venissero considerate le norme minime di sicurezza.

La Marittima è una ditta subacquea di grande competenza e Previato un sommozzatore esperto che in precedenza aveva lavorato presso alcune piattaforme petrolifere. Conosceva come funzionavano i meccanismi dei lavori marittimi e subacquei.

La perdita di controllo del gommone secondo il perito potrebbe essere riconducibile a una distrazione per l’uso del cellulare. L’acquisizione dei tabulati, in questo senso, sarebbe stata utile. Per quanto riguarda la morte del Previato, è dovuta all’impatto con la consolle che gli ha fatto perdere conoscenza? Inizialmente si, secondo il perito, ma devo dire che in realtà, a seguito del serrato controesame, il perito ha modificato la propria impostazione, spiegando di non essere sicuro che questo colpo, presunto, abbia determinato uno stato di incoscienza. Anche perché Previato un momento di coscienza ce l’ha, come testimoniato da chi lo vide riemergere attaccato ad un cima per poi nuovamente inabissarsi.

L’ipotesi è che Previato possa essere addirittura essere stato sbalzato oltre la consolle, senza neanche toccarla. 

Il gommone era modificato, questo è pacifico. Ma non dalla Marittima, che l’aveva comprato già modificato. La Capitaneria lo vedeva passare tutti i giorni sotto il naso. Vedeva questo tarocco, questo obbrobrio, ma non ha mai fatto nulla.

Per quanto riguarda l’iscrizione al registro nautico, se Cuppari fosse andato in Capitaneria per iscriverlo la  Capitaneria probabilmente non lo avrebbe iscritto perché all’epoca non c’erano barche iscritte. Solo successivamente all’incidente le cose sono cambiate.

Di gommoni modificati come quello in uso alla Marittima ce ne sono in tanti porti italiani. Vengono modificati perché caricando troppo il peso a poppa il gommone si impenna.

Veniamo al profilo di colpa. Se viene ravvisato, deve incidere sul nesso causale e deve essere finalizzato all’evento. La consolle spostata in avanti non ha provocato l’urto con Previato. La modifica del gommone ha inciso solo sulla stabilità del soggetto, ma non sulla pericolosità della consolle. Anche con la consolle nella posizione originaria,  Previato, seduto e non in piedi, avrebbe potuto avere le stesse conseguenze.

Va precisato che Previato non lavorava in nero, ma aveva un contratto con collaborazione periodica, con partita Iva. Era munito di patente nautica, esperto e formato, partecipava a corsi sulla sicurezza nautica.

Per quanto riguarda, infine, le misure di sicurezza, escludiamo che i calzari possano avere avuto un qualche ruolo, così come ammesso anche dal Pubblico Ministero. I giubbotti salvagente? Il documento di valutazione rischi parla di un responsabile della sicurezza addetto al compito di controllo. Questa figura c’era nella Marittima, ma la sua posizione è stata archiviata.

Il perito ha parlato, come prassi per la sicurezza, di tre persone a bordo del gommone. Il sommozzatore che esegue i lavori, un secondo sommozzatore con muta, un terzo con giubbotto salvagente. In questo caso c’erano a bordo due sole persone perché si trattava di un trasferimento. Previato, dunque, avrebbe dovuto avere la muta, per controllare il collega che si era immerso, e il salvagente. Questo lo dico per far capire che non è molto chiaro quali fossero le norme da rispettare. 

A chi è imputabile il mancato rispetto delle normative sull’utilizzo dei dispositivi di protezione? Il nesso causale tra datore di lavoro e lavoratore viene interrotto quando il comportamento del lavoratore è abnorme. Le norme sono cambiate nel corso del tempo e siamo passati da una tutela totale del lavoratore a una collaborazione tra datore di lavoro e dipendente. Previato sapeva bene che doveva utilizzare il salvagente e che i salvagenti erano custoditi in un magazzino accessibile. La Marittima faceva corsi di formazione e faceva esplicito riferimento ai giubbotti salvagente.

Cosa doveva fare Cuppari? Se si fosse trovato li avrebbe potuto dire a Previato di mettersi il salvagente. Ma era da un’altra parte. Dove starebbe quindi la condotta omissiva? In merito al fatto che Cuppari avrebbe detto a Previato di andare veloce, ci sono testimonianze diverse sull’urgenza dell’intervento, sul fatto che si trattasse di un’emergenza. Al contrario più volte Cuppari aveva rimproverato i suoi dipendenti perché andavano troppo veloci. Ci sono le testimonianze.

Il comportamento del povero Previato è abnorme. Andava a una velocita di 17 nodi, in porto, senza dispositivi di sicurezza. A maggior ragione con il mare mosso avrebbe dovuto andare più piano. A fronte di una condotta così spericolata ritengo non possa ritenersi responsabile il mio assistito. Chiedo l’assoluzione per non aver commesso il fatto”.

Davide La Monica – difesa Tortorella

Tortorella è il legale rappresentante della società Marittima, ma come emerso in fase dibattimentale ha sempre avuto mansioni operative, non amministrative. Non aveva creato un rapporto come datore di lavoro, ma come collega e amico. Previato e Tortorella avevano fatto la stessa carriera lavorativa.

Tortorella non era sul posto il giorno della tragedia, ma a Pietra Ligure su un cantiere nautico. Dopo pranzo era tornato a Imperia. Arrivato in banchina aveva visto delle persone in acqua. Era il collega di Previato che gli fece segno del punto esatto in cui poteva essersi inabissato. Tortorella si gettò in acqua con i vestiti e fece diverse immersioni nel disperato tentativo di trovare Previato. A cause della bassa temperatura dell’acqua andò in ipotermia e venne portato a riva dai sommozzatori e soccorso dalla Croce Rossa. Poco dopo vide Previato estratto dall’acqua ormai senza vita. Il comportamento di Tortorella fu esemplare. Mise a repentaglio la propria vita per Previato, amico di mille avventure. Questo credo sia un aspetto da sottolineare.

Per quanto riguarda il posizionamento a prua della consolle, è una prassi. Spostando la consolle a prua si bilancia il peso del motore, delle attrezzature e degli ospitanti. Per bilanciare il peso del motore, nel gommone oggetto di questo processo, era necessario spostare consolle a prua. Fosse stata tenuta in un’altra posizione la prua si sarebbe innalzata. Basta fare un giro in qualsiasi porto per vederlo. Io non ho mai visto condurre un gommone da seduto. Stare in piedi facilita, infatti, la visione davanti.

Quello di cui discutiamo in questo processo è un incidente insolito. Scontrarsi contro un pontile, a 20 nodi, penso sia accaduto solo a Imperia, perché normalmente in mare si ha grande visibilità. In questo processo mancano tanti, troppi aspetti non chiariti. Per quale motivo non è stato mai ritrovato il cellulare del Previato? Questo incidente si è verificato per un’imprudenza del Previato che in quel momento era al cellulare. Non ci può essere nessun’altra giustificazione. Perciò chiedo l’assoluzione per il mio assistito”.

Di Meo – difesa Tortorella

“Non capisco come come sia possibile non prendere in considerazione in questa vicenda il fatto che sia sopravvenuto un fattore deterministico che presenta fattori di totale anomalia. Questo fattore è l’eccesso di velocità. La velocità del gommone era di almeno 17.5 nodi. Circa 30 km/h. Il regolamento del porto impone un massimo di 3 nodi, ovvero 5.56 km/h.

La telefonata del datore di lavoro, per un’urgenza che poi non si è rivelata tale, non penso sia sufficiente per giustificare il mancato rispetto delle norme di prudenza. A maggior ragione per il forte vento che c’era quel giorno. Come non si può ravvedere, in questa imprudenza, un fattore tale che va a interrompere il nessocausale? La manovella dell’acceleratore venne trovata al massimo, a tavoletta (25 nodi).

L’istruttoria dibattimentale ha lasciato aperti tanti dubbi. Anche la mancata iscrizione sul registro nautico, la legge lo prevedeva, ma nessuna autorità materialmente teneva un registro simile. Se c’è una condotta così ambigua dell’autorità non si può non credere alla buona fede”.

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