22 Dicembre 2024 07:29

22 Dicembre 2024 07:29

Attualità: Riciclaggio di denaro sporco nell’Imperiese.

In breve: Notizia di estrema attualità locale è che la Banca d’Italia abbia rilevato che l’Imperiese e il ponente ligure siano luoghi estremamente a rischio circa investimenti di denaro sporco da parte della criminalità organizzata.

La difesa dei professionisti. Commercialisti e consulenti del lavoro: Memorie Antiriciclaggio.

Notizia di estrema attualità locale è che la Banca d’Italia abbia rilevato che l’Imperiese e il ponente ligure siano luoghi estremamente a rischio circa investimenti di denaro sporco da parte della criminalità organizzata.

I professionisti saranno quindi probabilmente sottoposti a maggiore attenzione da parte della Guardia di Finanza, con controlli finalizzati alla verifica dell’osservanza di tutte le prescrizioni di legge cui gli Studi sono tenuti nell’espletare la loro attività, finalizzati a individuare eventuali fenomeni illegali.

Giova, a difesa e a vantaggio di questi, esporre che il Tribunale della capitale, con una significativa sentenza emessa nel 2022, ha offerto un interessante chiarimento di quando sia indispensabile effettuare l’adeguata verifica della clientela negli Studi dei consulenti del lavoro e dei commercialisti che svolgono attività di amministrazione del personale, giungendo alla massima che la prestazione di “consulenza”, non meglio specificata in fattura, obbliga anche i consulenti del lavoro a un’adeguata verifica della clientela, a maggior ragione quando le prestazioni svolte da tali professionisti, come spesso accade, travalicano quelle previste dalla L.12/79 rientrando così nelle attività cui sono generalmente deputati i commercialisti.

Nei fatti accaduti, ad uno Studio era stata accertata dalla Guardia di Finanza una presunta violazione dell’art.56 del d.lgs.231/2007, per violazione circa l’omessa adeguata verifica della clientela, alla quale lo stesso forniva “consulenza” non meglio precisata in fattura.

Nel ricorso avanti l’autorità giudiziaria il professionista aveva eccepito di non aver adempiuto al precetto di legge in quanto l’attività, nei fatti, era quella di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di elaborazione di buste paga, il cui valore, in ogni caso, era inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’insorgere del relativo obbligo.

Rigettando l’opposizione, il Tribunale ha precisato che l’art.17, c.1, del d.lgs.231/2007 prevede che i soggetti obbligati procedano all’adeguata verifica del cliente, del titolare effettivo e al suo controllo costante, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale nei seguenti casi:

⁃ in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;

⁃ in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni collegate per realizzare un’operazione, che in tal modo risulta solo frazionata.

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, per cui la normativa antiriciclaggio riguarda dunque anche questi ultimi.

È previsto dalla legge e notoriamente risaputo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di semplice redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, c.1, della Legge 11 gennaio 1979, n.12.

Nonostante ciò, l’opposizione non poteva essere accolta in quanto gli operanti, analizzando le fatture emesse dallo studio (prima documentazione cui, generalmente, i militari fanno riferimento durante la loro attività di controllo), ne avevano rilevate talune inerenti a compensi per “consulenza aziendale”, attività che non può rientrare, così come specificato, nelle funzioni indicate dall’art.2, c.1, della L.12/79.

Il Tribunale non ha ritenuto rilevante l’importo delle operazioni, di modesto valore, ma il fatto che si trattasse di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati, rispetto ai quali non era stata effettuata alcuna verifica ex art. 17 d.lgs.231/2007, né l’opponente aveva fornito documentazione scritta in tal senso, non essendo sufficiente ai fini dell’adeguata verifica e del controllo costante il reperimento della sola visura camerale, che era stata prodotta ai militari in sede di verifica.

La redazione di memorie difensive antiriciclaggio strutturate in modo accorto e che riportino argomentazioni di natura attenuante rispetto a quanto accertato dagli operanti, nonostante contesti talvolta difficili da giustificare, può comunque convincere il Ministero a riqualificare in via amministrativa la fattispecie da “grave” a quella di “minore gravità” che soggiace a sanzioni previste in un “range” decisamente più tollerabile. Ove le memorie non sortissero l’effetto desiderato, non rimarrebbe che il ricorso all’autorità giudiziaria.

Sul sito www.avvocatoantiriciclaggio.it è possibile approfondire questa ed altre vicende relative a contenziosi riguardanti la normativa antiriciclaggio, oltre trovare una raccolta di norme ed esperienze sul tema.
L’autore, pur non essendo il legale che ha patrocinato le cause è avvocato, dottore commercialista, vice presidente AIAC (associazione italiana avvocati che sono anche Dottori commercialisti), ed ha scelto di dedicare parte della sua attività professionale proprio all’approfondimento di questa tematica importante, commentando le sentenze e svolgendo un accurato lavoro di ricerca, relativamente a materiale spesso non agevole da reperire. Un grande appassionato dell’antiriciclaggio che mette il proprio sito e servizi a disposizione di tutti gli interessati.

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