La Corte d’Appello di Genova ha capovolto la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia nell’aprile del 2023 nei confronti di Ramona Giardina, 48enne giudicata colpevole di omicidio stradale in seguito a un incidente nel quale aveva perso la vita un motociclista, Gianni Alberti.
Capovolta la sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Imperia, che aveva condannato la donna a un anno di carcere (pena sospesa)
I fatti risalgono al luglio del 2020. La donna, a bordo della sua auto, stava percorrendo di notte la superstrada tra Arma e Taggia. Giunta all’incrocio con il centro commerciale, svoltando a sinistra, invase parzialmente la corsia opposta, scontrandosi contro una moto sopraggiunta a forte velocità, con a bordo Alberti. L’impatto si rivelò, purtroppo, fatale per il motociclista, che perse la vita in seguito al violento impatto, prima contro l’auto e poi sull’asfalto.
Il tribunale di Imperia aveva ritenuto colpevole la donna, sebbene in concorso di colpa con il motociclista deceduto, data l’elevata velocità a cui viaggiava, condannando l’allora 46enne a un anno di carcere (pena sospesa).
Nella giornata di oggi, invece, la Corte d’Appello di Genova, Terza Sezione Penale, ha emesso una sentenza di assoluzione per la donna, come richiesto dal suo difensore, l’avvocato Mauro Gradi del Foro di Genova.
“Non ho mai smesso di pensare che una sentenza giusta dovesse mandare totalmente assolta la signora Ramona Giardina – ha dichiarato l’avvocato Gradi – alla quale non si può muovere alcun rimprovero.
Non è addebitabile alla signora l’omessa precedenza ex art. 145 Cds, nella misura in cui rientriamo nel legittimo esercizio della c.d. precedenza di fatto, essendo giunta all’incrocio con tale anticipo, a tale distanza dal centauro (ammesso che fosse avvistabile di notte e a quella rilevante distanza – da 134 a 159 metri-) e tenuto conto del limite di velocità imposto in quel tratto (50 km/h) da poter confidare di avere tutto il tempo necessario per svoltare in sicurezza.
Non è neppure addebitabile alla conducente dell‘auto la mancata previsione dell’altrui condotta imprudente (da parte del conducente della moto), per il carattere assolutamente eccezionale e imprevedibile di tale condotta, procedendo il centauro a 151 Km/h, oltre tre volte il limite massimo consentito, di notte e in prossimità di un incrocio“.
La motivazione della sentenza sarà depositata entro 90 giorni.






