L’avvocato imperiese Enrico Panero nei giorni scorsi ha fatto scattare una nuova diffida nei confronti di Rivieracqua e Provincia di Imperia, affinché la società mista per la gestione del ciclo idrico adempia a tutte le prescrizioni contenute nella delibera di Arera, l’Autorità di regolazione di energia e reti, con la quale erano state approvate le tariffe idriche nel luglio scorso.
Panero chiama in causa Arera (Autorità per l’energia) e Provincia, ente di controllo. “Si accertino le inadempienze di Rivieracqua”
Infatti, secondo l’avvocato Panero, dall’analisi del contenuto della delibera, “emergono gravi inadempienze e la necessità di urgenti interventi correttivi al fine di conformare la gestione del servizio e la struttura tariffaria ai dettami della regolazione di settore”.
Scrive Enrico Panero nella diffida inviata a Rivieracqua e Provincia, quale ente di controllo, e in copia anche ad Arera: “La Deliberazione ARERA, pur approvando lo schema regolatorio, ha rilevato numerose criticità e imposto precise condizioni, il cui mancato rispetto comporta gravi conseguenze sia in termini di futuri aggiornamenti tariffari, sia in termini di responsabilità nei confronti dell’utenza e dell’Autorità stessa. Le principali prescrizioni e le responsabilità connesse al loro inadempimento, come statuito
dall’Autorità sono:
- MANCATA APPLICAZIONE DEL CRITERIO “PRO CAPITE” PER LE UTENZE DOMESTICHE
L’Autorità ha riscontrato una palese violazione della normativa sull’articolazione tariffaria (TICSI), in quanto il gestore continua ad applicare un criterio pro capite standard anziché basato sull’effettiva numerosità del nucleo familiare. Tale pratica è in contrasto con i principi di equità e corretta allocazione dei costi. ARERA ha ritenuto necessario richiedere al competente Ente di governo dell’ambito di:
- monitorare le attività poste in essere dal gestore per superare, in un arco di tempo congruo, le criticità applicative in ordine alla mancata disponibilità di banche dati opportunamente dettagliate e tali da consentire la tempestiva adozione – per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto – del criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, a prescindere dall’avvenuta trasmissione dell’autodichiarazione – da parte di quest’ultima – contenente tale informazione;
- in esito alle attività di cui al precedente alinea, adottare un’articolazione tariffaria che assicuri la configurazione (con riferimento alla quota variabile relativa al servizio di acquedotto) di fasce di consumo sulla base di quantità pro capite (in funzione del numero di componenti dell’utenza domestica residente), secondo quanto previsto dal TICSI. Il punto 6 della Delibera formalizza tale richiesta, rendendola un obbligo per l’Ente di governo d’ambito e, di conseguenza, per il gestore. La persistenza di tale inadempienza costituisce una violazione della regolazione vigente e lede i diritti degli utenti.
2. ESCLUSIONE DALL’AGGIORNAMENTO TARIFFARIO 2020-2021 E OBBLIGO DI RESTITUZIONE ALL’UTENZA
L’Autorità ha disposto l’esclusione dall’aggiornamento tariffario per il biennio 2020-2021 a causa della illegittima fatturazione del “consumo minimo impegnato” alle utenze non domestiche, pratica che costituiva causa di esclusione ai sensi della Deliberazione 580/2019/R/IDR Per effetto di tale sanzione, la Delibera n. 325/2025/R/IDR ha stabilito, ai punti 2 e 3, di:
- Porre il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 per le annualità 2020 e 2021 ai fini del calcolo dei
conguagli - Azzerare la quota dei conguagli (pari a 3.955.271 euro) il cui recupero era stato indebitamente differito a dopo il 2029
- Indicare un importo residuo da recuperare a favore dell’utenza, da restituire a partire dal
2026
Il punto 5 della Delibera impone all’Ente di governo d’ambito di definire, nel primo aggiornamento biennale, i termini per tale recupero, che costituisce un debito certo ed esigibile nei confronti della collettività degli utenti.
- MANCANZA DEI PREREQUISITI DI QUALITÀ TECNICA ED ESCLUSIONE DA FUTURI AGGIORNAMENTI
La Delibera evidenzia la grave mancanza di due prerequisiti essenziali per la regolazione della qualità tecnica (RQTI):
- Mancanza del prerequisito di cui all’articolo 20 della RQTI, relativo alla disponibilità e
affidabilità dei dati di misura per la determinazione delle perdite idriche; - Mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI, relativo alla conformità alla
normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (agglomerato di Andora). Sebbene l’Autorità abbia accolto in via temporanea l’applicazione selettiva dei meccanismi
incentivanti, ha lanciato un chiaro monito. La Delibera richiama espressamente il comma 9.7 della Deliberazione 639/2023/R/IDR, il quale prevede che: “a partire dal 2026, sono, (…) esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvengano ritardi e carenze nell’implementazione dei piani (in precedenza comunicati all’Autorità) per il superamento dell’eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)”.
Il punto 4 della Delibera n. 325/2025/R/IDR ribadisce che la rideterminazione delle tariffe per gli anni successivi al 2025 è subordinata alla verifica del rispetto di tali condizioni.
Il mancato superamento di queste criticità nei tempi programmati comporterà il blocco di futuri adeguamenti tariffari, con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità finanziaria della gestione e sulla capacità di effettuare investimenti.
4. INCONGRUENZE DI CALCOLO E RETTIFICHE OBBLIGATORIE
L’istruttoria di ARERA ha fatto emergere “talune incongruenze rispetto al metodo tariffario pro tempore vigente”, riconosciute dallo stesso Ente di governo d’ambito, relative a:
(i) Valorizzazione dei costi operativi e degli acquisti all’ingrosso.
(ii) Quantificazione dei costi di funzionamento dell’Ente.
(iii) Trattazione dei contributi a fondo perduto, del capitale circolante netto e degli oneri
finanziari.
(iv) Determinazione dei ricavi stimati del gestore.
Il punto 4 della Delibera stabilisce che i valori del moltiplicatore tariffario saranno rideterminati anche sulla base delle rettifiche a tali incongruenze, con i conseguenti effetti in sede di conguaglio a favore dell’utenza.
Da qui la diffida a “Provincia di Imperia, in qualità di Ente di governo dell’ambito, e la società Rivieracqua S.p.A., ciascuna per le proprie competenze, ad adempiere integralmente e senza ulteriore ritardo e nel termine prescritto del 31 dicembre 2025 a tutte le prescrizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 325/2025/R/IDR”.
Conclude l’avvocato Enrico Panero: “Pertanto, la data del 31 dicembre 2025 rappresenta il termine di riferimento per valutare l’adempimento del gestore ai piani di rientro presentati. In caso di “ritardi e carenze” nell’attuazione dei piani comunicati, l’Autorità dovrà, in conformità con le proprie stesse deliberazioni, negare l’aggiornamento tariffario a partire dal 2026, a tutela della qualità del servizio e degli interessi degli utenti”.






