Nell’ambito del dibattito in corso sul referendum della Giustizia, abbiamo raccolto il parere dell’ex Procuratore Capo di Imperia Giuseppa Geremia, oggi in pensione. Secondo la Geremia, in sostanza, la separazione delle carriere dei magistrati è il naturale epilogo di un percorso intrapreso già molti anni fa.
L’ex Procuratore capo di Imperia Giuseppa Geremia ricostruisce ai nostri microfoni il lungo cammino della riforma della Giustizia
Spiega Giuseppa Geremia ai nostri microfoni: “Per la maggior parte della mia carriera ho fatto il Pubblico ministero, sia di primo che di secondo grado. Ho iniziato come giudice al Tribunale di Brescia, poi sono tornata a Roma come sostituto procuratore della Repubblica: dall’80 all’83 sostituto, dall’83 al ’91 Giudice istruttore e Giudice per le indagini preliminari. Dal ’91 al ’98 di nuovo Pubblico ministero a Roma, dal ’98 al 2011 Sostituto procuratore generale a Cagliari, dal 2011 al 2016 a Imperia e dal 2016 fino alla pensione alla Procura Generale di Genova“.
Se dovesse passare il sì al referendum, una carriera come la sua non sarebbe più possibile
“Sì, perché si sarebbe dovuto scegliere se stare da una parte o dall’altra. In passato la possibilità di passaggio era più ampia, poi è stata progressivamente ristretta. Credo però che per comprendere il senso della riforma sulla separazione delle carriere sia necessario seguire un percorso storico che inizia nel 1987, con la legge delega di riforma del Codice di procedura penale.
Questo percorso prosegue nel 1999 con l’introduzione in Costituzione del principio del giusto processo, e ancora nel 2000 con le norme del Codice di procedura penale che prevedono le indagini difensive. In realtà il dibattito sulla riforma del Codice di procedura penale nasce già negli anni ’70. Doveva entrare in vigore nel 1974, ma tutto si fermò e riprese nell’87 grazie anche al senatore Giuliano Vassalli, presidente della Commissione Giustizia del Senato, che licenziò la legge delega.
Per capire il contesto storico e politico è importante ricordare chi fosse Vassalli: grande giurista, giudice e poi presidente della Corte Costituzionale, ma anche partigiano della Resistenza romana. Nel gennaio del 1944 organizzò la fuga dal carcere di Regina Coeli di Pertini e Saragat, insieme alle brigate partigiane socialiste e ad altri collaboratori, tra cui Massimo Severo Giannini.
Il secondo “padre” della riforma è Giandomenico Pisapia, grande giurista e avvocato. Nel 1938 vinse il concorso all’Avvocatura dello Stato ma rifiutò di giurare fedeltà al regime fascista. Dopo la Liberazione divenne capo dell’ufficio legislativo del CLN Alta Italia. Questi riferimenti non sono politici, ma servono a evidenziare i valori di libertà e democrazia che hanno ispirato la riforma. Nel 1987 viene approvata la legge delega, nel 1989 entra in vigore il nuovo codice di procedura penale, che introduce per la prima volta il sistema accusatorio: un processo tra parti in contraddittorio, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo.
Dieci anni dopo, nel 1999, l’articolo 111 della Costituzione introduce il principio del giusto processo, con la stessa definizione. Ma restava una diseguaglianza: il pubblico ministero aveva poteri investigativi che l’avvocato non aveva. Per questo, nel 2000, con la legge 397 vengono introdotte le indagini difensive, che consentono all’avvocato, ai suoi collaboratori, agli investigatori privati e ai consulenti tecnici di svolgere attività investigative già nella fase delle indagini preliminari.
Arriviamo così al nodo centrale. Già nel 1987, in un’intervista al Financial Times, Giuliano Vassalli affermava che la separazione delle carriere era necessaria affinché il sistema accusatorio potesse realizzarsi pienamente. Senza separazione, una delle parti appartiene alla stessa categoria del giudice, non solo nella sostanza ma anche nell’immagine.
La separazione delle carriere non nasce quindi improvvisamente, ma è l’ultima tappa di un lungo percorso. Prima il principio, poi il rango costituzionale, poi gli strumenti per rendere effettivo il contraddittorio”.
Non c’è il rischio che il dibattito sia inquinato dalla politica?
“C’è anche un altro timore diffuso: che il pubblico ministero diventi un “superpoliziotto”. Questo non è vero. Già nel 1942 Vassalli, nel libro ‘La potestà punitiva’, definiva il pubblico ministero non come organo d’accusa, ma come organo di giustizia. Questo principio è nel codice: l’articolo 358 del Codice di procedura penale impone al Pubblico ministero di raccogliere anche gli elementi favorevoli all’indagato. Il PM deve applicare la legge e tutelare gli interessi soggettivi.
Quanto al timore di una giustizia sotto il controllo della politica, non lo condivido. Con due Consigli Superiori presieduti dal Capo dello Stato, la garanzia resta massima. Un problema invece può essere il sorteggio, che nasce come reazione allo scandalo Palamara, ma va valutato attentamente nella sua applicazione. La professionalità del Giudice e quella del Pubblico ministero sono diverse, fermo restando che il PM non deve mai diventare un accusatore, ma restare un organo di giustizia.
Questo ruolo emerge anche nel diritto civile, dove il Pubblico ministero interviene nei procedimenti di Stato, nelle questioni familiari e in tutte le materie delicate per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, credo che molti timori derivino dal non aver compreso fino in fondo il lungo percorso storico e i valori delle persone che hanno costruito questa riforma. Se questo fosse stato chiaro, molte paure non avrebbero attecchito”.






