IMPERIA – Pesano come macigni le parole scritte dall’ing. Pierre Marie Lunghi, dirigente del settore porti e demanio del Comune di Imperia, nelll’atto di avvio di procedimento della concessione demaniale in capo alla Porto di Imperia S.p.A., società decretata fallita lo scorso 20 maggio scorso dal Tribunale di Imperia.
La concessione risale al 28.12.2006 e prevedeva cinque anni di tempo per la realizzazione delle opere a mare e quelle a terra (strutture turistico ricettive, abitative, commerciali e ludico-sportive) e cinquant’anni per la loro gestione.
IL FALLIMENTO:
“Preso atto – scrive Lunghi – che il Tribunale di Imperia con sentenza 20 maggio 2014, n. 14, al termine di un lungo periodo di concordato preventivo, ha dichiarato il fallimento della concessionaria Porto di Imperia spa e ha disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa sino al 30/6/2014 (data quest’ultima, secondo i nominati curatori, sogge
tta al massimo ad una proroga tecnica di alcuni giorni)”.
LE CONSEGUENZE DEL FALLIMENTO E LE OPERE MAI TERMINATE:
“Considerato che la sentenza di fallimento fa venir meno l’idoneità tecnica, economica (nonché morale) della concessionaria a proseguire il rapporto concessorio ed integra gli effetti di cui alla lett. f) dell’art. 47 del C.N. ;
che, invero, gli effetti derivanti dal fallimento impattano direttamente sulla capacità di svolgimento delle prestazioni a cui Porto di Imperia è obbligata in virtù del titolo concessorio, prestazioni che, è bene sottolineare, oltre alla gestione del porto turistico (tra i più grandi d’ Europa), attengono, altresì, al completamento delle opere previste dal contratto di concessione, opere che avrebbero dovuto essere realizzate (e non lo sono state) entro il 28/12/2011;
che a quest’ultimo riguardo va evidenziata anche la necessità dello sforzo finanziario ancora da compiere (del tutto incompatibile con lo stato di dissesto dell’impresa concessionaria fallita), posto che, rispetto al totale delle opere previste, restano ancora da realizzare almeno un buon 50% delle stesse;
L’INTERESSE PUBBLICO:
“Appare senz’altro rispondente all’interesse pubblico, connesso all’ultimazione delle opere e ad una gestione del porto turistico, far decadere Porto di Imperia spa dalla concessione demaniale rilasciatale”
LE PRESUNTE VIOLAZIONI COMMESSE DALLA PORTO DI IMPERIA S.P.A:
“La dichiarazione di fallimento della concessionaria, sia di per sé autonomamente dirimente agli effetti decadenziali, appare nondimeno significativo rilevare i seguenti ulteriori inadempimenti in cui è incorso Porto di Imperia spa.
– Violazione dell’art. 41 del C.N. e dell’art. 9, co. 1, del Contratto di concessione, in riferimento all’art. 47, lett. b) e f) del C.N.
Porto di Imperia spa in data 19/2/2007 ha costituito a favore di un pool di banche (capofila Unicredit) ed a copertura del finanziamento dalle stesse concesso all’appaltatore, Acquamare srl, una ipoteca sugli immobili pervenuti per concessione demaniale marittima, fino alla concorrenza di 280.000.000.
– L’ipoteca è stata costituita in violazione delle norme sopra rubricate, giacchè, come del resto già rilevato nella lettera del 20 marzo 2014 prot. 10649, inviata dal Dirigente del Demanio Marittimo del Comune di Imperia a Porto di Imperia spa e alle banche garantite, non vi è affatto coincidenza tra l’oggetto della garanzia individuato nell’Atto di ipoteca (a rogito Not. Riccardo De Corato in data 19/2/2007 rep. n. 83905, racc. n. 2309) e quello indicato nell’autorizzazione rilasciata dal demanio ai sensi dell’art. 41 del C.N. in data 27/2/2007.
-La differenza di oggetto sopra rilevata non è di mero dettaglio, bensì ha natura sostanziale. Infatti mentre l’Atto di ipoteca si riferisce al diritto di superficie su tutti gli immobili concessi a Porto di Imperia spa, il provvedimento autorizzativo consente la costituzione dell’ipoteca esclusivamente sulle opere (già) realizzate dal privato sui beni demaniali (costruzioni pertinenziali). Nondimeno, pur in assenza della prescritta autorizzazione, la concessionaria ha iscritto o ha consentito l’iscrizione dell’ipoteca sul diritto di superficie di tutti gli immobili demaniali, contravvenendo in tal modo alle norme di cui in rubrica.
Inoltre, sempre in difformità dell’art art. 41 C.N. e dell’atto di autorizzazione, la concessionaria ha assunto a tale riguardo la posizione di terza datrice a garanzia di un debito contratto dall’appaltatrice delle opere, contravvenendo in tal modo, anche sotto questo ulteriore profilo, alle norme di cui in rubrica che presuppongono la coincidenza soggettiva tra concessionario, garante e debitore”.
I CANONI CONCESSORI NON PAGATI AL COMUNE:
“Omessa corresponsione dei canoni demaniali, in riferimento all’art. 47, lett. d) del C.N.
Porto di Imperia spa non ha corrisposto il canone demaniale ai sensi del del contratto di concessione per le annualità 2011, 2012 e 2014.
L’art. 5, co. 5 del contratto di concessione stabilisce: “Per i fini previsti dall’art. 47, lett. d) del Codice della Navigazione il numero delle rate il cui mancato pagamento comporterà la decadenza della concessione è fissato nel numero di due”.
Si contesta pertanto l’omesso pagamento dei canoni per un numero di annualità rilevante ad integrare la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47, lett. d) del C.N.”
LE OPERE NON TERMINATE:
“Mancato rispetto del termine per l’ultimazione delle opere, in riferimento all’art.47, lett. a), b) e f) del C.N.
L’art. 2 del contratto di concessione stabilisce che “la durata massima” per la realizzazione delle opere sia di cinque anni a decorrere dalla stipula del contratto stesso salvo proroga ai sensi del successivo art. 4. Quest’ultimo articolo (al comma 5) stabilisce a sua volta che il termine temporale potrà “essere prorogato per giustificati motivi dal Comune” su istanza motivata della concessionaria. Inoltre il comma 6 del medesimo articolo prevede che nel caso in cui il ritardo non sia giustificato il Comune potrà applicare una penale “per la durata massima di 360 gg. … per ogni giorno di ritardo non giustificato; oltre tale termine potrà essere esercitata la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione.
Che, a fronte della presentazione dell’istanza di proroga da parte della concessionario, è sorto contenzioso tra le parti, avendo il Comune di Imperia ritenuto la proroga ingiustificata; il Tar Liguria su istanza cautelare presentata da Porto di Imperia ha sospeso il diniego di proroga. Resta però il fatto che, a prescindere dalla giustificazione o meno del ritardo e trascorso pure l’anno aggiuntivo coperto da penale di cui al predetto comma 6, il cantiere continua ad essere completamente fermo e le opere previste sono tuttora ben lungi dall’essere completate, nonostante il termine per la loro realizzazione sia scaduto il 28/12/2011, ovvero, considerata la proroga annuale, il 28/12/2012.
Risulta d’altronde per tabulas, dagli atti redatti dagli organi della procedura concordataria, ma anche dalle stesse memorie e proposte presentate da Porto di Imperia spa, che il ritardo non possa certamente essere imputato al Comune o che dalla responsabilità dello stesso possa essere assolta la concessionaria, poiché, anzi, il risultato a cui si è giunti (totale disarmo del cantiere e incompiutezza delle opere) è dipeso dalle modalità con cui la concessionaria ha organizzato i fattori produttivi per la riuscita della sua impresa.
Si veda, per esempio, a tale proposito quanto affermato dai Commissari giudiziali nella loro Relazione resa ai seni dell’art 173 della L. F., secondo i quali le “cause del dissesto vanno cercate piuttosto nella genesi del rapporto con Acquamare e, in particolare, nella scarsa trasparenza che ha condotto all’individuazione dell’impresa appaltatrice e alla quantificazione dei benefici (in termini di diritti sulle opere realizzate) negoziati da Porto di Imperia ed Acquamare”.
Altrettanto censurabile -sempre secondo la citata Relazione- sarebbe anche la “gestione” dei rapporti con Acquamare. Infatti Porto di Imperia: “non ha adeguatamente vigilato in merito all’affidamento dei lavori lungo la catena di sub-appalti ad imprese addirittura estranee allo stesso gruppo Acquamarcia; la certificazione dei SAL risulta essere avvenuta in modo irregolare; il progetto definitivo dell’opera presenterebbe significative lacune; la lievitazione dei costi dell’opera sarebbe avvenuta in modo anomalo (tanto da indurre a credere che sia stata essenzialmente pianificata da Acquamare al fine di consentire ad Acquamare -rectius al Gruppo Acquamarcia- di ottenere dalle banche finanziamenti vieppiù consistenti …)” (si veda pagg. 69 e 70).
Secondo la predetta Relazione, inoltre, nel contesto sopra delineato, quando, nel marzo del 2012, il GIP di Imperia emise l’ordinanza applicativa di misure di custodia cautelare nei confronti dei vertici di Porto di Imperia e Acquamare, “a quel punto -come è ovvio- si è verificato l’allontanamento del socio-appaltatore Acquamare e la relativa interruzione dei lavori”.
Del tutto coincidente con quanto evidenziato dai Commissari Giudiziali è anche il contenuto della “Proposta di ammissione al concordato preventivo presentata da Acquamare”. Si vedano per esempio le pagg. 13 e 14, laddove, riepilogando lo svolgimento dei fatti successivo all’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di proroga, si legge: “Ciononostante [nonostante la sospensione cautelare], Acquamare, ormai involta in uno stato di evidente crisi, propria anche dell’intero Gruppo Acqua Marcia di cui essa è parte, ometteva la ripresa dei lavori al punto da costringere Porto di Imperia a notificarle in data 4 maggio 2012 atto di diffida ad eseguire gli interventi di ripristino dei vizi e difetti riscontrati nelle opere a mare realizzate, come pure a riavviare il cantiere per la realizzazione delle opere a terra e a presentare un piano economico-finanziario dettagliato delle opere da eseguire e delle garanzie che avrebbero dovuto assisterlo”… “I lavori venivano, poi, definitivamente interrotti da Acquamare a causa del procedimento penale che ne ha coinvolto gli amministratori…”
E’ pertanto evidente che il ritardo riscontrato nel completamente delle opere prescinde del tutto dal tempo di approvazione della variante o da altre consimili argomentazioni; in ogni caso i lavori, già fermi all’atto della presentazione della richiesta di proroga, tali sono rimasti anche successivamente nonostante il provvedimento cautelare del giudice amministrativo, cosicché, si deve constatare, che da oltre due anni il cantiere è completamente fermo e inattivo, con il risultato che dopo otto anni dalla stipula della concessione le opere realizzate sono all’incirca pari (nell’ipotesi più benevola) al 50% del totale delle opere previste.
Non solo, come rilevato dalla stessa concessionaria nella diffida ad Acquamare del 4/5/2012 le opere ad oggi realizzate presentano gravi difetti che limitano sostanzialmente la capacità di funzionamento del porto. Ciononostante a distanza di due anni dalla loro scoperta la concessionaria non è stata ancora in grado di risolvere il problema; dimostrando così anche sotto questo profilo la propria inadeguatezza ad adempiere agli obblighi sottoscritti.
Quanto sopra integra gli estremi per l’adozione del provvedimento di decadenza ai sensi delle norme sopra rubricate.
Considerato
che le ragioni suesposte, ognuna singolarmente considerata, costituiscono presupposti idonei a legittimare l’esercizio del potere di dichiarare la decadenza del concessionario (a fortiori se non considerate singolarmente).
Dispone
con il presente atto l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima del 28 dicembre 2006, n. 2306, rilasciata a Porto di Imperia spa.
È concessa ai destinatari del presente provvedimento la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente avviso, il termine di conclusione del presente procedimento è fissato in 30 (trenta) giorni”.