Regione Liguria ha prorogato al 31 marzo 2022 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket.
E’ possibile rinnovare l’esenzione attraverso l’autocertificazione anche dopo il 31 marzo 2022, in particolare si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica.
Esenzione ticket sanitario: prorogati i termini per il rinnovo dei certificati
Si ricorda che non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso della scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.
La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali la Regione ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate: il loro certificato di esenzione (identificabile con il codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare ad utilizzarlo.
Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla, propria ASL compilando il modulo revoca del certificato di esenzione per reddito.
Ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- AUTOCERTIFICAZIONE: https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=28004:modulo-autocertificazione-esenzione-ticket-reddito.pdf
- MODULO REVOCA: https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=28005:modulo-revoca-certificato-esenzione-ticket.pdf
I cittadini interessati
I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del ministero dell’Economia) e in scadenza il 30 giugno 2021 e prorogate al 31 marzo 2022 sono:
Codice E02(disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico);
Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).
Codice EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro)