Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato dall’ex dirigente della Provincia di Imperia Patrizia Migliorini contro i provvedimenti con cui l’ente aveva riorganizzato la propria macrostruttura.
Secondo il Tribunale Amministrativo non sono stati ravvisati elementi tali da dimostrare un intento ritorsivo nei confronti dell’ex dirigente
Al centro della controversia la riorganizzazione dell’apparato amministrativo provinciale, che aveva previsto la riduzione dei settori dirigenziali da sei a quattro e l’individuazione di alcune posizioni di personale in eccedenza, nello specifico Mauro Balestra (successivamente rientrato per il pensionamento di Michele Russo) e la stessa Migliorini.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti adottati dalla Provincia e il risarcimento dei danni, impugnando successivamente anche alcuni decreti di aggiornamento dell’assetto organizzativo.
Tra le contestazioni sollevate dall’ex dirigente figuravano la presunta incompetenza del Presidente della Provincia nell’adozione degli atti di indirizzo e riorganizzazione, la mancata possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, un difetto di motivazione nelle scelte effettuate dall’ente e l’ipotesi che la ristrutturazione fosse stata utilizzata per determinarne l’estromissione.
Il TAR Liguria ha però ritenuto infondate le richieste, riconoscendo la legittimità dell’operato della Provincia. Secondo i giudici amministrativi, il Presidente Claudio Scajola avrebbe agito nell’ambito delle proprie competenze, in attuazione degli indirizzi generali già stabiliti dal Consiglio provinciale.
La sentenza ha inoltre evidenziato che gli atti di riorganizzazione della macrostruttura rientrano tra gli atti amministrativi generali, per i quali non sono previste le ordinarie garanzie di partecipazione disciplinate dalla legge 241/1990.
Il Tribunale ha poi riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità nelle scelte organizzative, ritenendo adeguatamente motivate le decisioni adottate dalla Provincia in relazione alle esigenze di razionalizzazione della struttura e contenimento della spesa. Non sono stati inoltre ravvisati elementi tali da dimostrare un intento ritorsivo nei confronti della dirigente.
Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti presentati successivamente, mentre le questioni relative al rapporto di lavoro e alla dichiarazione di esubero sono state ritenute eventualmente di competenza del giudice ordinario.
Il TAR ha quindi respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili le ulteriori impugnazioni, disposto la compensazione delle spese di lite.






