Il consigliere del Pd Ivan Bracco ha presentato in Consiglio comunale un’interpellanza per chiedere al sindaco “di spiegare al Consiglio comunale le motivazioni con le quali la Giunta ha deciso di ritenere che Rivieracqua non sia assoggettata alla disciplina dell’art.19 del TUPS e quali provvedimenti intende adottare per modificare detta decisione al fine di tutelare l’interesse pubblico e in particolare che la gestione del servizio idrico integrato rimanga sotto il controllo pubblico”.
Il testo dell’interpellanza di Ivan Bracco
OGGETTO: INTERPELLANZA: RIVIERACQUA.
Vista la nota prot. n. 91725 del 11/12/2025 presentata dal Consigliere Ivan Bracco, come di seguito riportata:
PREMESSO che:
-la società Rivieracqua s.p.a. gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Imperia
-la società Rivieracqua s.p.a, è composta dal 52 % della quote di parte pubblica e il 48 % di parte privata nel caso Acea Acqua
-il principale Atto istruttorio propedeutico all’ingresso del socio privato in Rivieracqua è costituito senza dubbio dalla relazione ex art. 14 D. Lgs. 201/2022, che stabilisce che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale deve tenere conto di una serie di fattori (caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, la qualità del servizio e gli investimenti infrastrutturali, la situazione delle finanze pubbliche, i costi per l’ente locale e per gli utenti, ecc.) e di tale percorso motivazionale l’Ente deve dare conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico.
-tale documento è dunque di fondamentale importanza per il rispetto delle norme
-nella Relazione approvata il 07/07/2024 al riguardo del controllo pubblico sul Gestore Unico,
società mista pubblico /privato, non si lascia spazio a dubbi sull’applicazione della normativa del TUSP, dove a pagina 10 di detta relazione, si chiarisce che il Testo Unico in Materia di società a partecipazione Pubblica (TUSP) si applica alla gestione pubblica privata di tipo istituzionale, mentre alla gestione pubblico privata di tipo contrattuale si applica il codice dei contratti è scritto chiaramente che il fenomeno delle società miste che gestiscono servizi pubblici locali rientra nel tipo istituzionalizzato ed è soggetto al TUSP.
-alle pagine 32 e seguenti di detta relazione è più volte ribadito che il vantaggio e la forza del
modello misto risiede proprio nel controllo pubblico, concetto ripetuto alle pagine 33 e 36.
-con delibera di Giunta Municipale nr.428 del 17.11.2025 a titolo società controllate –obbiettivi
specifici in materia di spese di funzionamento ex art.19 D.LGS. 175/2016 monitoraggio dei risultati e aggiornamento per il periodo 2025/2027, citava “ Dato atto che Rivieracqua S.p.a. non è assoggettata alla disciplina prevista dall’articolo 19 del TUSP” e ciò in forza dei patti parasociali del 30.12.2024 che hanno attribuito, fra le altre, al socio privato il diritto di veto sulle modifiche statutarie e la riserva di nomina dell’amministratore delegato
Considerato che
-tali patti sembrano contrastare irrimediabilmente con i principi sopra richiamati nella Relazione istruttoria ex art.14 D. Lgs 201/2022 approvata senza modiche dal Commissario ad acta con il decreto del 07.07.2024
-con detta deliberazione di Giunta Comunale l’Amministrazione comunale di Imperia, socio di
Rivieracqua pari al 28,63 % delle quote pubbliche, smentisce il controllo pubblico, tanto da far
fuoriuscire la società mista dall’applicazione integrale del TUSP
-tutto ciò premesso, potrebbero essere violati i principi che il Commissario ATO aveva stabilito per l’affidamento e si potrebbe ipotizzare la violazione dei decreti n. 20 e 21 del 10/7/2024 con
conseguente valutazione circa la procedura di decadenza della concessione da parte della Provincia,
Ente di Governo dell’Ambito o la dichiarazione di inefficacia dei patti parasociali del 30.12.2024
con evidenti ricadute sugli atti nel frattempo compiuti dalla società (assunzioni, appalti, ammontare degli stipendi e delle indennità ecc) e conseguente esposizione a responsabilità erariale.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CHIEDE :
-Al Sindaco di spiegare al Consiglio comunale le motivazioni con le quali la Giunta ha deciso di
ritenere che Rivieracqua non sia assoggettata alla disciplina dell’art.19 del TUPS.
-quali provvedimenti intende adottare per modificare detta decisione al fine di tutelare l’interesse pubblico in particolare che la gestione del servizio idrico integrato rimanga sotto il controllo pubblico.
La risposta del sindaco Claudio Scajola
Il sindaco Scajola in aula ha spiegato:“Rivieracqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato il cui capitale sociale è detenuto al 51,85% dai Comuni (sul territorio dei quali la Società esercita, in tutto o in parte, le funzioni di gestore del S.I.I.) e al 48,75% dal “socio privato” Acea Molise S.r.l.
E’, preliminarmente, necessario definire cosa si intenda per “società a controllo pubblico” e l’art. 2, comma 1, del Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica, nel ribadire che le società a controllo pubblico sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, specifica che “controllo” è “la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile” , nel quale sono individuate le diverse tipologie di controllo.
Al riguardo la giurisprudenza della Corte dei Conti e dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno statuito che – al fine di stabilire se possa configurarsi, o meno, una società a controllo pubblico – è necessario avviare una precipua attività istruttoria, analizzando le disposizioni statutarie e i patti parasociali, ciò con lo scopo di verificare in che termini le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni sono in grado di influire sulle decisioni gestionali, finanziarie e strategiche della società.
In tale contesto, la Società Rivieracqua S.p.a. ha trasmesso ai Soci il parere rilasciato dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, il quale ha affermato che – dall’analisi delle disposizioni statutarie e del patto parasociale – emerge un particolare assetto societario in cui, all’evidente potere di indirizzo in capo ai Soci Pubblici, rappresentato dalla maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria e nel Consiglio di Amministrazione, si raffronta il potere del Socio privato nel suo ruolo gestionale della Società.
In forza di tali considerazioni, il Prof. Avv. Cuocolo ha ritenuto che non siano applicabili a Rivieracqua S.p.a. le disposizioni di cui agli artt. 6, 11, 13, 14, 18, 19 e 22 del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica ed a tale parere gli Enti Soci si sono attenuti.
Tuttavia ai sensi del Contratto di servizio e della Convenzione firmata dalla Provincia di Imperia quale Ente concedente del servizio idrico integrato, viene esercitato sulla società e sul socio privato il controllo c.d. “analogo” attraverso il Comitato tecnico formato dai Sindaci dei Comuni Soci di maggioranza”.
Ivan Bracco ha quindi ribattuto: “Prendiamo atto che ci basiamo su un parere di parte fornito da un legale di parte”.






