17 Settembre 2026 17:19

Imperia: concessioni demaniali, la palla ritorna al Tar. Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso dell’antitrust

In breve: Contestati, tra gli altri aspetti, il criterio dell’esperienza e la previsione dell’indennizzo al concessionario uscente

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime del Comune di Imperia. La sentenza relativa all’udienza del 14 aprile, pubblicata nella giornata di oggi, 17 settembre, ha dichiarato nulla la pronuncia del Tar Liguria nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili i motivi aggiunti presentati dall’AGCM, disponendo il rinvio della causa al Tribunale amministrativo.

Contestati, tra gli altri aspetti, il criterio dell’esperienza e la previsione dell’indennizzo al concessionario uscente

La vicenda nasce dalla delibera comunale n. 402 del 22 dicembre 2023, con cui le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive erano state prorogate fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, nel luglio e nel settembre 2024, il Comune aveva avviato le procedure comparative per l’assegnazione delle nuove concessioni, riguardanti stabilimenti balneari, strutture ricettive, attività ricreative e sportive, dehors e chioschi.

Il Tar Liguria aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario, ritenendo esauriti gli effetti della proroga, e inammissibili i motivi aggiunti contro le quattro delibere relative alle procedure comparative. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto palesemente erronea la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti, rilevando una connessione tra i quattro provvedimenti, caratterizzati da modalità procedurali analoghe e da criteri comuni e ha quindi disposto il rinvio al Tar.

Tra gli aspetti contestati dall’AGCM figurano le modalità di avvio delle procedure, la pubblicità degli affidamenti, i criteri legati all’esperienza professionale maturata sul demanio e le previsioni relative all’indennizzo dei concessionari uscenti. Secondo il Consiglio di Stato, tali elementi interessano trasversalmente le procedure impugnate e rendono ammissibile il ricorso cumulativo.

Il Collegio ha invece confermato la sopravvenuta carenza di interesse dell’AGCM rispetto alla precedente proroga al 31 dicembre 2024, ormai scaduta e superata dall’avvio delle nuove procedure comparative. La questione relativa alle modalità con cui il Comune ha impostato le gare dovrà quindi essere nuovamente esaminata dal Tar Liguria.

Il Consiglio di Stato ha infine respinto l’appello incidentale presentato dal Comune di Imperia (che eccepiva l’inammissibilità del ricorso di AGCM poiché l’Autorità si era avvalsa di un avvocato del libero foro anziché dell’Avvocatura dello Stato) e disposto la compensazione delle spese del giudizio.

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