26 Dicembre 2024 14:24

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PIEVE DI TECO. “NON CI FU DANNO ERARIALE”. LA CORTE DEI CONTI ASSOLVE IL SINDACO ALESSANDRI E ALTRI QUATTRO IMPUTATI/LA SENTENZA

In breve: Ai cinque imputati veniva contestato un presunto danno erariale pari a 7.800 euro in relazione a un appalto da 70 mila euro che nel 2013 aveva portato...

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“Non ci fu danno erariale”. La Corte dei Conti ha assolto il Sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri, l’ex segretario comunale Alberto Marino, gli ex assessori Andreina Bonfiglio e Luigi Tangorra e il tecnico Giuliano Maglio. Ai cinque imputati veniva contestato un presunto danno erariale pari a 7.800 euro in relazione a un appalto da 70 mila euro che nel 2013 aveva portato la ditta Beghelli a rifornire di lampade a risparmio energetico per la scuola comunale di Pieve.

A segnalare il problema, ai tempi, fu la minoranza consiliare: “La vicenda dell’appalto di illuminazione nella scuola di Pieve  è degna dell’annovero nelle spese più assurde e sprechi gravati sulle spalle dei cittadini ed è per questo che la Corte dei Conti ha mosso le contestazione agli amministratori del Comune di Pieve di TecoLa manutenzione straordinaria di tutto il palazzo scolastico, avvenuta nel 2009 (a cura della dittà Cutellè, ndr) con i finanziamenti regionali ottenuti dalla precedente amministrazione Brunengo, comprendeva anche la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, oltre 200 plafoniere a neon, tecnologicamente all’avanguardia ed a norma. Ma, una settimana dopo la fine dei lavori, l’ Amministrazione Alessandri dichiarava tali plafoniere, appena installate, ‘vetuste, non a norma’, e ne ordinava la sostituzione con altre, sempre funzionanti al neon (a cura della ditta Beghelli Servizi, ndr)“.

Nel dettaglio, secondo l’accusa, “la decisione di sostituire i corpi illuminanti appena installati viene ritenuta irrazionale e causativa di danno erariale, costituito dalla spesa sostenuta per l’intervento realizzato dalla ditta Cutellè (€ 7.800,00)”.

Tre in particolare, le contestazioni mosse agli imputati

1) I prodotti installati dalla ditta Fratelli Cutellè erano di tecnologia analoga a quelli forniti dalla Beghelli

2) Il risparmio energetico previsto era incerto ed aleatorio;

3) I prodotti offerti dalla Beghelli Servizi S.r.l. erano in commercio sin dal 2006 e dunque avrebbero potuto essere tenuti in considerazione al momento della progettazione.

Nella sentenza di assoluzione, la Corte dei Conti specifica che:

– tenuto conto che la decisione di installare i nuovi corpi illuminanti forniti dalla ditta Beghelli appariva vantaggiosa per il Comune al momento in cui è stata effettuata e tale si è rivelata anche durante l’esecuzione del contratto, pur se in minor misura rispetto alle stime iniziali,

–  considerato che a fronte di un costo iniziale pari a zero e di un canone bimestrale pagato alla Beghelli sostanzialmente corrispondente alla minore spesa per consumi energetici sopportata dell’Ente e, quindi, senza costi aggiuntivi, quest’ultimo beneficiava di considerevoli vantaggi rispetto alla situazione precedente (disponibilità di corpi illuminanti più efficienti in termini di comfort visivo e tecnologicamente aggiornati, azzeramento delle spese di manutenzione per tutta la durata del contratto, rilevazione telematica dei guasti e delle anomalie di funzionamento, proprietà degli apparecchi al termine del contratto, vantaggi ambientali per la diminuzione dei consumi di energia elettrica e dell’anidride carbonica immessa nell’aria),

– la decisione di accettare l’offerta della Beghelli non appare connotata da profili di irrazionali tà e non può considerarsi dannosa per l’Ente locale.

–  i corpi illuminanti installati dalla ditta Cutellè risultano in parte riutilizzati per l’impianto di illuminazione di altri locali di proprietà del Comune (14 corpi illuminanti sono stati installati presso i locali della Croce Rossa, in occasione della ristrutturazione dell’immobile) e nella rimanente parte attualmente custoditi nei magazzini comunali, destinati alla illuminazione di altri edifici pubblici che, a differenza della scuola, hanno minore necessità di una perfetta illuminazione ambientale.

trattandosi di beni attualmente esistenti nel patrimonio dell’ Ente locale, il loro costo non può essere, pertanto, considerato quale “valore perduto” da addebitare a coloro che hanno deciso la disinstallazione.

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